Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
Il termine per proporre querela per il reato di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene, e quindi non necessariamente dalla scadenza del termine stabilito per la consegna, in quanto la mera mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro tre mesi non dalla scadenza del termine stabilito per la restituzione della "res", bensì dall'ingiustificato rifiuto della restituzione di essa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2012, n. 18860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18860 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 24/01/2012
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 174
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45232/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON IL N. IL 01/01/1964;
avverso la sentenza n. 1008/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il Difensore Avv. De Agostino Walter che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e in subordine per la prescrizione del reato.
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.1-La Corte di appello di Roma con sentenza del 08.04.2011 confermava la decisione di primo grado, pronunziata in data 18.02.2010 dal Tribunale della stessa città nei confronti di:
ON IL ritenuta responsabile del reato di appropriazione indebita, ex art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 7, per essersi appropriata di un'apparecchiatura per il controllo delle tubature del valore di Euro 39.000 che deteneva in conto visione, rifiutandone la restituzione;
in Roma querela del 31.01.2005;
2. Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). 2.1-Violazioe di legge per avere ritenuto la penale responsabilità in ordine al delitto di appropriazione indebita mentre nella specie si trattava di una fattispecie di rilievo civilistico, caratterizzata dalla vendita rateale cui era seguito l'inadempimento contrattuale dell'imputata;
2.2-tra la consegna del materiale e la proposizione della querela era trascorso oltre un anno, sicché lo stesso comportamento omissivo della parte offesa, che non aveva nemmeno iniziato un procedimento civile, era dimostrativo dell'insussistenza del reato contestato di appropriazione indebita;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1-La ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione dei fatti che risultano vagliati dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale congrua e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
3.2-La ricorrente sostiene la tesi dell'inadempimento contrattuale ma il motivo non coglie nel segno, atteso - per un verso - che come recita la stessa rubrica, la merce non era venduta con il metodo rateale bensì consegnata "in conto visione" previo versamento di una caparra, sicché all'imputata non era stato trasferito il possesso bensì una detenzione precaria in attesa della conclusione del contratto e - per altro verso - che la sentenza impugnata sottolinea come la AS si sia rifiutata di restituire la merce nonostante i numerosi solleciti inviati a mezzo lettera raccomandata 3.3-si tratta di una valutazione in fatto del tutto congrua perché aderente ai fatti di causa ed esente da illogicità manifesta tale da risultare non censurabile in sede di legittimità.
3.4-In tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4 29 gennaio 2007, n. 12255. 3.5)-Il ricorrente osserva che il comportamento della parte offesa, che avrebbe fatto trascorrere del tempo prima di proporre la querela e senza per altro avviare un procedimento civile, sarebbe indice della natura civilistica della condotta a contestata, ma anche in questo caso il motivo non coglie nei segno atteso che il reato di cui all'art. 646 c.p. si consuma nel momento dell'interversione del titolo del possesso che non coincide necessariamente con quello della scadenza del termine stabilito per la restituzione, in quanto la mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato. Il rifiuto ingiustificato della restituzione della cosa dopo la scadenza del termine che ne legittima il possesso (salvo che sia ascrivibile a colpa) rende manifesta l'esistenza sia dell'elemento oggettivo, per il venir meno della legittimità del possesso, sia di quello soggettivo evidenziando la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa stessa un ingiusto profitto.
Solo in tale momento il reato deve ritenersi integrato in tutti i suoi elementi, (Cassazione penale, sez. 2, 15/06/1986) sicché per tale motivo si deve ritenere manifesta la tempestività della querela, proposta allorché la parte offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputata di invertire il possesso del bene. (Cassazione penale, sez. 2, 27/01/1999, n. 2863). Del tutto correttamente la Corte territoriale ha sottolineato come la prova dell'interversione del possesso si sia manifestata con chiarezza alfa luce del comportamento complessivo dell'imputata che, non solo ha lasciato inevasi i solleciti alla restituzione, ma si è resa irreperibile, per come confermato dall'operazione della Polizia Giudiziaria che aveva interessato la famiglia dell'imputata e la villa ove era stata consegnata l'apparecchiatura in oggetto. Le diverse interpretazioni dei fatti, per come proposte dalla ricorrente, si risolvono in valutazioni alternative inammissibili in questa sede ove la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. (Cassazione penale sez. 4 12 giugno 2008, n. 35318).
3.6)-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi inammissibili.
L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità. (Cassazione penale, sez. 2 21 aprile 2006, n. 19578). 3.7)-Va, in ogni caso, sottolineato che il termine per la prescrizione è restato sospeso per mesi 7 e gg. 19 a causa del rinvio disposto a seguito dell'astensione degli avvocati dalle udienze, per il quale, posto che l'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze è esercizio di un diritto di libertà sindacale e non già impedimento del difensore, il tempo processuale perduto per il differimento della trattazione del processo determinato dall'adesione all'astensione collettiva proclamata dagli organismi sindacali dell'avvocatura va integralmente considerato ai fini della sospensione dei termini di prescrizione del reato (Cassazione penale, sez. 2 12 febbraio 2008, n. 20574). Ne consegue che il termine massimo di prescrizione va spostato alla data del 27.01.2012, non ancora decorso all'atto della presente decisione.
3.8)-Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012