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15 agosto 2009
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21 agosto 2014
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1 gennaio 2015
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Art. 45. ((Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi)) 1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 , e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ((alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card)) per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ((, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, )) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ((alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card)) per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Il Fondo e' alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ((, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, )) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilita' del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.
Giurisprudenza • 27
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 09/05/2012, n. 4172Provvedimento: […] d) l'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale dispone che “nell'assegnazione della carta elettronica è specificatamente indicata la seguente causale: «Bonus idrocarburi» erogato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dall'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per i soggetti maggiorenni muniti di patente di guida, […] a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4340/2011, sono proseguite le attività amministrative e organizzative preordinate all'erogazione dei benefici previsti dall'art. 45 della legge n. 99/2009, di seguito sintetizzate: a) stipula della convenzione in data 29 dicembre 2010 (di seguito denominata “Convenzione”), […]Leggi di più...
- tematiche principali: annullamento decreto ministeriale·
- difetto di coordinamento tra norma primaria e secondaria·
- ordinanza del Consiglio di Stato·
- ripartizione delle somme del fondo·
- regioni interessate da estrazione di idrocarburi e rigassificazione·
- royalties·
- compensazione ai residenti·
- legge n. 99/2009, art. 45·
- fondo per la riduzione del prezzo dei carburanti·
- legittimità costituzionale