TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1056
TAR
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione normativa e dei principi europei e costituzionali, eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato sulla base delle considerazioni dell'organo tecnico preposto. Sono state riscontrate differenze sostanziali, anche contenutistiche, tra il percorso formativo spagnolo (non universitario, durata inferiore) e quello italiano (universitario, durata maggiore), con carenze nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti. La Corte di Giustizia UE ha affermato che non vi è obbligo di considerare titoli non legalmente riconosciuti o privi di carattere ufficiale nello Stato membro di provenienza.

  • Rigettato
    Violazione normativa e dei principi europei e costituzionali, eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato sulla base delle considerazioni dell'organo tecnico preposto. Sono state riscontrate differenze sostanziali, anche contenutistiche, tra il percorso formativo spagnolo (non universitario, durata inferiore) e quello italiano (universitario, durata maggiore), con carenze nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti. La Corte di Giustizia UE ha affermato che non vi è obbligo di considerare titoli non legalmente riconosciuti o privi di carattere ufficiale nello Stato membro di provenienza.

  • Rigettato
    Violazione normativa e dei principi europei e costituzionali, eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato sulla base delle considerazioni dell'organo tecnico preposto. Sono state riscontrate differenze sostanziali, anche contenutistiche, tra il percorso formativo spagnolo (non universitario, durata inferiore) e quello italiano (universitario, durata maggiore), con carenze nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti. La Corte di Giustizia UE ha affermato che non vi è obbligo di considerare titoli non legalmente riconosciuti o privi di carattere ufficiale nello Stato membro di provenienza.

  • Rigettato
    Violazione normativa e dei principi europei e costituzionali, eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato sulla base delle considerazioni dell'organo tecnico preposto. Sono state riscontrate differenze sostanziali, anche contenutistiche, tra il percorso formativo spagnolo (non universitario, durata inferiore) e quello italiano (universitario, durata maggiore), con carenze nelle discipline caratterizzanti e professionalizzanti. La Corte di Giustizia UE ha affermato che non vi è obbligo di considerare titoli non legalmente riconosciuti o privi di carattere ufficiale nello Stato membro di provenienza.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso

    Il ricorso è infondato poiché le censure mosse dall'amministrazione sono state ritenute infondate alla luce delle differenze sostanziali tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano, e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso

    Il ricorso è infondato poiché le censure mosse dall'amministrazione sono state ritenute infondate alla luce delle differenze sostanziali tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano, e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso

    Il ricorso è infondato poiché le censure mosse dall'amministrazione sono state ritenute infondate alla luce delle differenze sostanziali tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano, e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/01/2026, n. 1056
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1056
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo