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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2025, n. 9630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9630 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4902/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07.02.2025, rimessa al Collegio alla udienza del 20.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PATRIZI DOS ANJOS ROSEMARY con studio in CORSO DI
PORTA VITTORIA N. 28 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AGAIBI SARA e dall'avv. GIRGIS MARIA con studio in Viale
Papiniano 20122 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13.02.2025
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- le parti vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
- le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], saranno affidate in via super esclusiva alla Persona_2 madre;
Parte_1
- l'abitazione familiare sita a Milano in via Fortezza n. 21/C verrà assegnata alla sig.ra
[...]
, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono;
Parte_1
- le figlie minori verranno collocate prevalentemente presso la madre. Il sig. Controparte_1 potrà vedere le figlie tutte le settimane, nella giornata di sabato, dalle ore 12:00 alle ore 17:00, senza la presenza della madre e di persone terze. Il Sig. andrà a prendere le figlie dall'abitazione CP_1 delle madre e le riporterà presso il medesimo domicilio;
- il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento delle figlie, l'importo Controparte_1 di 500,00 € mensili, annualmente rivalutabili, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito interamente dalla madre;
Parte_1
- la sig.ra pagherà interamente le rate del mutuo per l'acquisto Parte_1 dell'abitazione familiare, maturando un diritto di credito della quota di proprietà del marito qualora decidesse di venderla a terzi o nel caso di acquisto della quota spettante al sig. CP_1
- la Sig.ra pagherà altresì interamente le rate del finanziamento AGOS;
Parte_1
- il sig. si impegnerà a non portare le figlie al di fuori del territorio italiano, senza il consenso CP_1 della madre. Altresì, si impegnerà a comunicare ogni spostamento che farà o vorrà fare con le figlie;
- le parti si rendono disponibili a modificare le condizioni di cui sopra, in punto di mantenimento, nel caso di sopravvenienza di fatti migliorativi o peggiorativi delle proprie condizioni economiche.
pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in KALYOBIYA (Egitto) il 07/09/2016, atto non trascritto in Italia, dal matrimonio sono nate due figlie, , in data 30.08.2017, e in data Per_1 Per_2
18.05.2021, con ricorso depositato in data 07.02.2025 per separazione e divorzio contenente un'istanza urgente ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc, la chiedeva che fosse disposto il divieto di espatrio delle Pt_1 figlie minori e nel merito che fosse disposta la separazione personale dal marito, l'affido esclusivo delle minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Fortezza n. 21/C alla madre,
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma di euro
600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre il successivo divorzio con conferma delle condizioni di cui alla separazione e con previsione di un assegno divorzile una tantum a suo favore pari ad euro 2.000 mensili;
allegava che il marito, a causa delle difficoltà economiche incontrate, le aveva manifestato l'intenzione di fare ritorno in Egitto con la famiglia, che nell'ultimo periodo questa richiesta del marito era diventata una vera e propria imposizione, alla quale ella si era sempre fermamente opposta, principalmente, per il benessere delle figlie, che ella aveva sempre sopportato le condotte violente e i soprusi del marito fino al culmine raggiunto nel mese di dicembre 2024 quando il marito, poco prima di partire per l'Egitto l'aveva minacciata di prelevare le figlie da scuola per portarle con sé, che in data
24.01.2025, inoltre, dopo aver fatto rientro in Italia e aver avuto un'accesa discussione, il marito l'aveva aggredita fisicamente, colpendola con schiaffi e pugni alla testa, per poi scaraventarla sul letto matrimoniale e metterle le mani al collo, che la mattina seguente l'aveva rinchiusa in casa e aveva seguitato ad insultarla e minacciarla di morte, fino all'arrivo del di lei fratello che era riuscito ad allontanarlo dall'abitazione consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine, con decreto del 12.02.2025 veniva pronunciato il divieto di espatrio delle minori con il padre e la causa, con successivo provvedimento organizzativo veniva assegnata a nuovo giudice relatore per trasferimento del primo,
pagina 3 di 12 all'udienza del 04.03.2025, fissata con decreto del 12.02.2025 e successivamente posticipata con decreto del 24.02.2025, per la convalida del pronunciato divieto di espatrio, compariva la sola ricorrente la quale dichiarava: “mio marito non parla con me, parla con i miei parenti in Egitto e dice che vuole portare le figlie in Egitto. Dopo i fatti del 24/25 gennaio 2025 lui non l'ho più visto né mi ha chiamato e neanche le bambine, neppure ha versato un assegno. Non vive più con noi. Non so dove sia”. Il Presidente relatore, pertanto, rilevato che la notifica non si era perfezionata e che il resistente non risiedeva più nella casa familiare nonché che non era ancora stato pronunciato il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione e ritenendo pertanto opportuno per ragioni di economia processuale concedere un unico termine sia per la notifica del provvedimento urgente sia per la celebrazione della udienza di prima comparizione, fissava l'udienza del 16.7.2025, assegnando i termini per la notifica e la costituzione del resistente, in data 03.06.2025 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione della CP_1 moglie, ma chiedendo l'affido condiviso delle due figlie minori, la regolamentazione del diritto di vista, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con collocamento presso di lei delle due minori e un contributo di mantenimento a proprio carico per le figlie di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestava quanto riportato dalla moglie in merito a condotte violente e denigratorie da lui poste in essere, che il matrimonio era sempre stato connotato da litigi continui dovuti alle difficoltà economica e alla costante intromissione della famiglia di origine della moglie, nonché alla circostanza che la moglie continuava ad escluderlo dalla vita quotidiana della famiglia, che effettivamente aveva proposto alla moglie di far rientro in Egitto ritenendo che questo avrebbe aiutato l'andamento della vita familiare, ma che non lo aveva mai imposto né minacciato, all'udienza di prima comparizione, tenutasi in data il 16.07.2025, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente relatore proponeva una soluzione transattiva. I difensori chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di raggiungere un accordo complessivo sulle condizioni della separazione e del divorzio. Pertanto, il
Presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, rinviava alla udienza dell' 1.10.2025 per la prosecuzione degli adempimenti di cui all'art. 473 bis .22 c.p.c. sostituendola con il deposito di note scritte,
pagina 4 di 12 con ordinanza del 2.10.2025 il Presidente relatore, vista l'istanza congiunta depositata dalle parti, fissava nuova udienza sostituita da note scritte per il giorno 19.11.2025 per i medesimi incombenti, con ordinanza del 20.11.2025 il Presidente rilevava che le parti avevano depositato nel termine concesso conclusioni congiunte chiedendo che procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 cpc. Ritenendo che non potesse procedersi alla trasformazione del rito da contenzioso a congiunto viste le allegazioni di violenza domestica ed il certificato del Pronto Soccorso depositato in atti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte di cui alle note scritte delle parti del 18.11.2025 e riportate in epigrafe, evidenziando che il collegio avrebbe valutato le conclusioni rassegnate in funzione dell'interesse delle minori anche in relazione alla questione del divieto di espatrio, la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per le figlie minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
pagina 5 di 12 La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e le allegazioni della moglie circa le violenze subite dal marito danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio
Con il ricorso depositato in data 07.02.2025 la aveva avanzato domanda cumulativa di Pt_1 separazione e divorzio. Anche il resistente, costituendosi in data 03.06.2025, aveva svolto domanda di separazione e di successivo divorzio. Malgrado le parti, con le conclusioni precisate congiuntamente e sopra trascritte, non abbiano esplicitamente concluso sul divorzio, deve ritenersi che la domanda di divorzio non sia stata rinunciata e che le conclusioni rassegnate valgano anche per il successivo divorzio. Pertanto la causa dovrà essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e, decorso il termine necessario per la procedibilità della domanda, per la pronuncia del divorzio.
Quanto alla procedibilità della domanda di divorzio, deve applicarsi al caso di specie il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 legge 898/1970 e succ. mod. per il “caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Ha previsto infatti il legislatore della riforma che “Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”
Deve ritenersi che i termini sopra indicati siano di 12 mesi nei casi di procedimento che nasce e termina contenzioso e di 6 mesi non solo nel caso di procedimento che nasce su domanda congiunta ma anche di procedimento nel quale vi sia stata una “trasformazione” del rito in limine, ovvero l'accordo sia stato raggiunto nel corso del giudizio e le conclusioni siano stato rassegnate congiuntamente. La identità di ratio delle situazioni descritte, che si sostanzia nell'aver raggiunto un accordo complessivo sulla separazione e, nei casi di ricorsi cumulati ex art. 473 bis .49, anche sul pagina 6 di 12 divorzio impone un trattamento processuale analogo, anche al fine di favorire ed incentivare accordi ed il veloce raggiungimento dello stato libero.
Il termine di mesi 6 deve decorrere dalla data della udienza di prima comparizione dei coniugi e quindi, nel caso di specie, dal 16.7.2025.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che la regolamentazione della responsabilità genitoriale e dei tempi di permanenza dei figli con i genitori concordata dalle parti debba essere recepita.
Le conclusioni, oltre ad essere frutto dell'accordo tra le parti, sono sostanzialmente confermative della proposta transattiva fatta dal Presidente relatore all'udienza del 16.07.2025 e risultano funzionali all'interesse delle minori.
Infatti, l'affido super esclusivo alla madre appare allo stato l'unica soluzione percorribile tenuto conto del primario interesse delle due figlie minori, considerate le allegazioni della madre in merito alle condotte violente del padre, sfociate altresì in una denuncia-querela ai suoi danni. Appare, pertanto, opportuno che la madre non debba interfacciarsi con il per assumere decisioni nell'interesse CP_1 delle figlie al fine di evitare il rischio che si reiterino condotte violente. Si segnala comunque che da quando il marito ha rilasciato la casa coniugale, nel novembre 2024, le condotte maltrattanti sono cessate. Del resto, lo stesso padre ha concordato in ordine a tale statuizione e la madre è apparsa essere un genitore idoneo all'accudimento ed al sostegno morale e materiale delle figlie con le quali ha sempre vissuto, non avendo mai mostrato negatività nonostante il difficile trascorso coniugale.
L'idoneità materna si misura anche considerando che ella è sempre apparsa tutelante del rapporto padre-figlie, non essendosi opposta alle frequentazioni ed anzi concordando un incontro del resistente con le figlie il sabato di tutte le settimane con le modalità meglio specificate in dispositivo.
Il Collegio recepisce altresì l'accordo sulla assegnazione della casa familiare sita a Milano in via
Fortezza n. 21/C in comproprietà tra i coniugi alla madre, essendo ella collocataria delle figlie minori.
Le condizioni economiche
Il Collegio ratifica anche l'accordo delle parti quanto al contributo al mantenimento delle due figlie, anche questo confermativo della proposta transattiva avanzata dal Presidente relatore, che lo ha valutato proporzionato ai redditi delle parti, tenuto conto delle esigenze delle figlie.
La lavora presso una RSA con un contratto a tempo indeterminato part time per € 850 al Pt_1 mese. La C/U 204 infatti indica un lordo di € 10.242 annuo e la CU/25 un lordo di € 10.743 annuo che pagina 7 di 12 portano ad un netto medio mensile di circa € 850. La casa coniugale è stata acquistata nel 2021 in comproprietà con un mutuo di circa € 500 mensili che dal gennaio 2025 la moglie sta pagando per intero. Inoltre ella sta pagando un finanziamento a lei intestato con rate di € 430 al mese contratto per comprare un negozio in Egitto.
Il ha dichiarato di lavorare sempre presso lo stesso datore di lavoro dal 2020 a Corzano CP_1 vicino a Brescia, prima a tempo indeterminato poi, dopo il licenziamento subito quando è andato in
Egitto, sarebbe stato riassunto dalla stessa società con un contratto ma a tempo determinato. Le dichiarazioni sono confermate dai documenti fiscali prodotti dalla ricorrente (buste paga e dichiarazione dei redditi del marito). Dalle buste paga il reddito mensile sembra molto oscillante dai circa 1.000 ai circa 2000 euro mensili netti (cfr. redditi 2024). Vive a Soresina in una stanza che gli è stata affittata da connazionali al costo di € 170 mensili oltre alle utenze che divide con gli altri conduttori (cfr. dichiarazioni rese alla udienza del 16.7.2025).
L'Assegno Unico per la Famiglia deve essere percepito integralmente dalla madre, in quanto genitore prevalentemente collocatario delle figlie, come anche da accordi delle stesse parti.
Inoltre deve essere recepito l'accordo delle parti in forza del quale la moglie pagherà interamente le rate del mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare, maturando un diritto di credito nei confronti del marito che potrà escutere al momento della vendita della casa a terzi o dell'acquisto da parte sua della quota di proprietà del marito, inoltre la pagherà interamente le rate del finanziamento Pt_1
AGOS a lei intestato.
Il divieto di espatrio delle minori
Considerati gli allegati timori materni rispetto ad eventuali comportamenti di sottrazione da parte di padre nei confronti delle figlie minori, visto che il padre ha più volte paventato il desiderio di ritornare nel suo paese di origine, in Egitto, ove ha tutti i suoi affetti familiari (alla udienza del
16.7.2025 ha dichiarato “In Egitto vive tutta la mia famiglia, in Italia sono da solo”) e vista anche la giovane età delle bambine che difficilmente potrebbero fare opposizione, il Collegio ritiene debba confermarsi il divieto di espatrio delle minori nata a [...] il Persona_1
30.08.2017 e nata a [...] il [...], con il padre, senza il Persona_2 consenso scritto della madre.
Del resto il padre alla udienza del 16.7.2025 ha dichiarato: “Non mi oppongo al mantenimento del divieto di espatrio”. pagina 8 di 12 Spese processuali
Le spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in il 07/09/2016, non trascritto in Italia;
2. Affida le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], in via esclusiva alla Persona_2 madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di MILANO, in via Fortezza n. 21/C, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al loro interesse;
3. Assegna l'abitazione familiare sita a Milano in via Fortezza n. 21/C alla Parte_1
, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono;
[...]
4. Dispone che il potrà vedere le figlie tutte le settimane, nella giornata Controparte_1 di sabato, dalle ore 12:00 alle ore 17:00, senza la presenza della madre e di persone terze. Il andrà a prendere le figlie dall'abitazione della madre e le riporterà presso il medesimo CP_1 domicilio;
5. Dispone che il padre versi alla madre a titolo di mantenimento delle figlie, l'importo di €
500,00 mensili, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025, annualmente rivalutabili (prima rivalutazione luglio 2026), entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre il pagina 9 di 12 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano come di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
pagina 10 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
7. Dà atto che pagherà interamente le rate del mutuo per l'acquisto Parte_1 dell'abitazione familiare, maturando un diritto di credito nei confronti del marito che potrà escutere al momento della vendita della casa a terzi o dell'acquisto da parte sua della quota di proprietà del marito;
8. Dà atto la pagherà interamente le rate del finanziamento AGOS a lei intestato. Pt_1
pagina 11 di 12 9. Dà atto che le parti si rendono disponibili a modificare le condizioni di cui sopra, in punto di mantenimento, nel caso di sopravvenienza di fatti migliorativi o peggiorativi delle proprie condizioni economiche,
10. Conferma il divieto a , nato in [...] il [...] di Controparte_1 allontanarsi con le figlie nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], dall'Italia senza il Persona_2 consenso scritto della madre nata in [...] il Parte_1
23/03/1991,
11. Dispone la comunicazione del presente provvedimento alla Questura di Milano al fine delle comunicazioni di competenza,
12. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
13. Spese di lite al definitivo
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 10/12/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 07.02.2025, rimessa al Collegio alla udienza del 20.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PATRIZI DOS ANJOS ROSEMARY con studio in CORSO DI
PORTA VITTORIA N. 28 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. AGAIBI SARA e dall'avv. GIRGIS MARIA con studio in Viale
Papiniano 20122 MILANO presso le quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 12 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 13.02.2025
OGGETTO: Separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- le parti vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
- le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], saranno affidate in via super esclusiva alla Persona_2 madre;
Parte_1
- l'abitazione familiare sita a Milano in via Fortezza n. 21/C verrà assegnata alla sig.ra
[...]
, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono;
Parte_1
- le figlie minori verranno collocate prevalentemente presso la madre. Il sig. Controparte_1 potrà vedere le figlie tutte le settimane, nella giornata di sabato, dalle ore 12:00 alle ore 17:00, senza la presenza della madre e di persone terze. Il Sig. andrà a prendere le figlie dall'abitazione CP_1 delle madre e le riporterà presso il medesimo domicilio;
- il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento delle figlie, l'importo Controparte_1 di 500,00 € mensili, annualmente rivalutabili, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano;
- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito interamente dalla madre;
Parte_1
- la sig.ra pagherà interamente le rate del mutuo per l'acquisto Parte_1 dell'abitazione familiare, maturando un diritto di credito della quota di proprietà del marito qualora decidesse di venderla a terzi o nel caso di acquisto della quota spettante al sig. CP_1
- la Sig.ra pagherà altresì interamente le rate del finanziamento AGOS;
Parte_1
- il sig. si impegnerà a non portare le figlie al di fuori del territorio italiano, senza il consenso CP_1 della madre. Altresì, si impegnerà a comunicare ogni spostamento che farà o vorrà fare con le figlie;
- le parti si rendono disponibili a modificare le condizioni di cui sopra, in punto di mantenimento, nel caso di sopravvenienza di fatti migliorativi o peggiorativi delle proprie condizioni economiche.
pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in KALYOBIYA (Egitto) il 07/09/2016, atto non trascritto in Italia, dal matrimonio sono nate due figlie, , in data 30.08.2017, e in data Per_1 Per_2
18.05.2021, con ricorso depositato in data 07.02.2025 per separazione e divorzio contenente un'istanza urgente ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc, la chiedeva che fosse disposto il divieto di espatrio delle Pt_1 figlie minori e nel merito che fosse disposta la separazione personale dal marito, l'affido esclusivo delle minori alla madre, l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Fortezza n. 21/C alla madre,
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre la somma di euro
600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre il successivo divorzio con conferma delle condizioni di cui alla separazione e con previsione di un assegno divorzile una tantum a suo favore pari ad euro 2.000 mensili;
allegava che il marito, a causa delle difficoltà economiche incontrate, le aveva manifestato l'intenzione di fare ritorno in Egitto con la famiglia, che nell'ultimo periodo questa richiesta del marito era diventata una vera e propria imposizione, alla quale ella si era sempre fermamente opposta, principalmente, per il benessere delle figlie, che ella aveva sempre sopportato le condotte violente e i soprusi del marito fino al culmine raggiunto nel mese di dicembre 2024 quando il marito, poco prima di partire per l'Egitto l'aveva minacciata di prelevare le figlie da scuola per portarle con sé, che in data
24.01.2025, inoltre, dopo aver fatto rientro in Italia e aver avuto un'accesa discussione, il marito l'aveva aggredita fisicamente, colpendola con schiaffi e pugni alla testa, per poi scaraventarla sul letto matrimoniale e metterle le mani al collo, che la mattina seguente l'aveva rinchiusa in casa e aveva seguitato ad insultarla e minacciarla di morte, fino all'arrivo del di lei fratello che era riuscito ad allontanarlo dall'abitazione consentendo l'intervento delle Forze dell'Ordine, con decreto del 12.02.2025 veniva pronunciato il divieto di espatrio delle minori con il padre e la causa, con successivo provvedimento organizzativo veniva assegnata a nuovo giudice relatore per trasferimento del primo,
pagina 3 di 12 all'udienza del 04.03.2025, fissata con decreto del 12.02.2025 e successivamente posticipata con decreto del 24.02.2025, per la convalida del pronunciato divieto di espatrio, compariva la sola ricorrente la quale dichiarava: “mio marito non parla con me, parla con i miei parenti in Egitto e dice che vuole portare le figlie in Egitto. Dopo i fatti del 24/25 gennaio 2025 lui non l'ho più visto né mi ha chiamato e neanche le bambine, neppure ha versato un assegno. Non vive più con noi. Non so dove sia”. Il Presidente relatore, pertanto, rilevato che la notifica non si era perfezionata e che il resistente non risiedeva più nella casa familiare nonché che non era ancora stato pronunciato il decreto di fissazione della udienza di prima comparizione e ritenendo pertanto opportuno per ragioni di economia processuale concedere un unico termine sia per la notifica del provvedimento urgente sia per la celebrazione della udienza di prima comparizione, fissava l'udienza del 16.7.2025, assegnando i termini per la notifica e la costituzione del resistente, in data 03.06.2025 si costituiva in giudizio il aderendo alla domanda di separazione della CP_1 moglie, ma chiedendo l'affido condiviso delle due figlie minori, la regolamentazione del diritto di vista, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con collocamento presso di lei delle due minori e un contributo di mantenimento a proprio carico per le figlie di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
contestava quanto riportato dalla moglie in merito a condotte violente e denigratorie da lui poste in essere, che il matrimonio era sempre stato connotato da litigi continui dovuti alle difficoltà economica e alla costante intromissione della famiglia di origine della moglie, nonché alla circostanza che la moglie continuava ad escluderlo dalla vita quotidiana della famiglia, che effettivamente aveva proposto alla moglie di far rientro in Egitto ritenendo che questo avrebbe aiutato l'andamento della vita familiare, ma che non lo aveva mai imposto né minacciato, all'udienza di prima comparizione, tenutasi in data il 16.07.2025, venivano ampiamente sentite le parti liberamente sui fatti di causa e, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente relatore proponeva una soluzione transattiva. I difensori chiedevano un rinvio per verificare la possibilità di raggiungere un accordo complessivo sulle condizioni della separazione e del divorzio. Pertanto, il
Presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, rinviava alla udienza dell' 1.10.2025 per la prosecuzione degli adempimenti di cui all'art. 473 bis .22 c.p.c. sostituendola con il deposito di note scritte,
pagina 4 di 12 con ordinanza del 2.10.2025 il Presidente relatore, vista l'istanza congiunta depositata dalle parti, fissava nuova udienza sostituita da note scritte per il giorno 19.11.2025 per i medesimi incombenti, con ordinanza del 20.11.2025 il Presidente rilevava che le parti avevano depositato nel termine concesso conclusioni congiunte chiedendo che procedersi ai sensi dell'art. 473bis.51 cpc. Ritenendo che non potesse procedersi alla trasformazione del rito da contenzioso a congiunto viste le allegazioni di violenza domestica ed il certificato del Pronto Soccorso depositato in atti, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte di cui alle note scritte delle parti del 18.11.2025 e riportate in epigrafe, evidenziando che il collegio avrebbe valutato le conclusioni rassegnate in funzione dell'interesse delle minori anche in relazione alla questione del divieto di espatrio, la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento UE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per le figlie minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
pagina 5 di 12 La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e le allegazioni della moglie circa le violenze subite dal marito danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio
Con il ricorso depositato in data 07.02.2025 la aveva avanzato domanda cumulativa di Pt_1 separazione e divorzio. Anche il resistente, costituendosi in data 03.06.2025, aveva svolto domanda di separazione e di successivo divorzio. Malgrado le parti, con le conclusioni precisate congiuntamente e sopra trascritte, non abbiano esplicitamente concluso sul divorzio, deve ritenersi che la domanda di divorzio non sia stata rinunciata e che le conclusioni rassegnate valgano anche per il successivo divorzio. Pertanto la causa dovrà essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e, decorso il termine necessario per la procedibilità della domanda, per la pronuncia del divorzio.
Quanto alla procedibilità della domanda di divorzio, deve applicarsi al caso di specie il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 legge 898/1970 e succ. mod. per il “caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Ha previsto infatti il legislatore della riforma che “Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”
Deve ritenersi che i termini sopra indicati siano di 12 mesi nei casi di procedimento che nasce e termina contenzioso e di 6 mesi non solo nel caso di procedimento che nasce su domanda congiunta ma anche di procedimento nel quale vi sia stata una “trasformazione” del rito in limine, ovvero l'accordo sia stato raggiunto nel corso del giudizio e le conclusioni siano stato rassegnate congiuntamente. La identità di ratio delle situazioni descritte, che si sostanzia nell'aver raggiunto un accordo complessivo sulla separazione e, nei casi di ricorsi cumulati ex art. 473 bis .49, anche sul pagina 6 di 12 divorzio impone un trattamento processuale analogo, anche al fine di favorire ed incentivare accordi ed il veloce raggiungimento dello stato libero.
Il termine di mesi 6 deve decorrere dalla data della udienza di prima comparizione dei coniugi e quindi, nel caso di specie, dal 16.7.2025.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene che la regolamentazione della responsabilità genitoriale e dei tempi di permanenza dei figli con i genitori concordata dalle parti debba essere recepita.
Le conclusioni, oltre ad essere frutto dell'accordo tra le parti, sono sostanzialmente confermative della proposta transattiva fatta dal Presidente relatore all'udienza del 16.07.2025 e risultano funzionali all'interesse delle minori.
Infatti, l'affido super esclusivo alla madre appare allo stato l'unica soluzione percorribile tenuto conto del primario interesse delle due figlie minori, considerate le allegazioni della madre in merito alle condotte violente del padre, sfociate altresì in una denuncia-querela ai suoi danni. Appare, pertanto, opportuno che la madre non debba interfacciarsi con il per assumere decisioni nell'interesse CP_1 delle figlie al fine di evitare il rischio che si reiterino condotte violente. Si segnala comunque che da quando il marito ha rilasciato la casa coniugale, nel novembre 2024, le condotte maltrattanti sono cessate. Del resto, lo stesso padre ha concordato in ordine a tale statuizione e la madre è apparsa essere un genitore idoneo all'accudimento ed al sostegno morale e materiale delle figlie con le quali ha sempre vissuto, non avendo mai mostrato negatività nonostante il difficile trascorso coniugale.
L'idoneità materna si misura anche considerando che ella è sempre apparsa tutelante del rapporto padre-figlie, non essendosi opposta alle frequentazioni ed anzi concordando un incontro del resistente con le figlie il sabato di tutte le settimane con le modalità meglio specificate in dispositivo.
Il Collegio recepisce altresì l'accordo sulla assegnazione della casa familiare sita a Milano in via
Fortezza n. 21/C in comproprietà tra i coniugi alla madre, essendo ella collocataria delle figlie minori.
Le condizioni economiche
Il Collegio ratifica anche l'accordo delle parti quanto al contributo al mantenimento delle due figlie, anche questo confermativo della proposta transattiva avanzata dal Presidente relatore, che lo ha valutato proporzionato ai redditi delle parti, tenuto conto delle esigenze delle figlie.
La lavora presso una RSA con un contratto a tempo indeterminato part time per € 850 al Pt_1 mese. La C/U 204 infatti indica un lordo di € 10.242 annuo e la CU/25 un lordo di € 10.743 annuo che pagina 7 di 12 portano ad un netto medio mensile di circa € 850. La casa coniugale è stata acquistata nel 2021 in comproprietà con un mutuo di circa € 500 mensili che dal gennaio 2025 la moglie sta pagando per intero. Inoltre ella sta pagando un finanziamento a lei intestato con rate di € 430 al mese contratto per comprare un negozio in Egitto.
Il ha dichiarato di lavorare sempre presso lo stesso datore di lavoro dal 2020 a Corzano CP_1 vicino a Brescia, prima a tempo indeterminato poi, dopo il licenziamento subito quando è andato in
Egitto, sarebbe stato riassunto dalla stessa società con un contratto ma a tempo determinato. Le dichiarazioni sono confermate dai documenti fiscali prodotti dalla ricorrente (buste paga e dichiarazione dei redditi del marito). Dalle buste paga il reddito mensile sembra molto oscillante dai circa 1.000 ai circa 2000 euro mensili netti (cfr. redditi 2024). Vive a Soresina in una stanza che gli è stata affittata da connazionali al costo di € 170 mensili oltre alle utenze che divide con gli altri conduttori (cfr. dichiarazioni rese alla udienza del 16.7.2025).
L'Assegno Unico per la Famiglia deve essere percepito integralmente dalla madre, in quanto genitore prevalentemente collocatario delle figlie, come anche da accordi delle stesse parti.
Inoltre deve essere recepito l'accordo delle parti in forza del quale la moglie pagherà interamente le rate del mutuo per l'acquisto dell'abitazione familiare, maturando un diritto di credito nei confronti del marito che potrà escutere al momento della vendita della casa a terzi o dell'acquisto da parte sua della quota di proprietà del marito, inoltre la pagherà interamente le rate del finanziamento Pt_1
AGOS a lei intestato.
Il divieto di espatrio delle minori
Considerati gli allegati timori materni rispetto ad eventuali comportamenti di sottrazione da parte di padre nei confronti delle figlie minori, visto che il padre ha più volte paventato il desiderio di ritornare nel suo paese di origine, in Egitto, ove ha tutti i suoi affetti familiari (alla udienza del
16.7.2025 ha dichiarato “In Egitto vive tutta la mia famiglia, in Italia sono da solo”) e vista anche la giovane età delle bambine che difficilmente potrebbero fare opposizione, il Collegio ritiene debba confermarsi il divieto di espatrio delle minori nata a [...] il Persona_1
30.08.2017 e nata a [...] il [...], con il padre, senza il Persona_2 consenso scritto della madre.
Del resto il padre alla udienza del 16.7.2025 ha dichiarato: “Non mi oppongo al mantenimento del divieto di espatrio”. pagina 8 di 12 Spese processuali
Le spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in il 07/09/2016, non trascritto in Italia;
2. Affida le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], in via esclusiva alla Persona_2 madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di MILANO, in via Fortezza n. 21/C, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al loro interesse;
3. Assegna l'abitazione familiare sita a Milano in via Fortezza n. 21/C alla Parte_1
, unitamente ai mobili e agli arredi che la compongono;
[...]
4. Dispone che il potrà vedere le figlie tutte le settimane, nella giornata Controparte_1 di sabato, dalle ore 12:00 alle ore 17:00, senza la presenza della madre e di persone terze. Il andrà a prendere le figlie dall'abitazione della madre e le riporterà presso il medesimo CP_1 domicilio;
5. Dispone che il padre versi alla madre a titolo di mantenimento delle figlie, l'importo di €
500,00 mensili, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025, annualmente rivalutabili (prima rivalutazione luglio 2026), entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre il pagina 9 di 12 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano come di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
pagina 10 di 12 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
7. Dà atto che pagherà interamente le rate del mutuo per l'acquisto Parte_1 dell'abitazione familiare, maturando un diritto di credito nei confronti del marito che potrà escutere al momento della vendita della casa a terzi o dell'acquisto da parte sua della quota di proprietà del marito;
8. Dà atto la pagherà interamente le rate del finanziamento AGOS a lei intestato. Pt_1
pagina 11 di 12 9. Dà atto che le parti si rendono disponibili a modificare le condizioni di cui sopra, in punto di mantenimento, nel caso di sopravvenienza di fatti migliorativi o peggiorativi delle proprie condizioni economiche,
10. Conferma il divieto a , nato in [...] il [...] di Controparte_1 allontanarsi con le figlie nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...], dall'Italia senza il Persona_2 consenso scritto della madre nata in [...] il Parte_1
23/03/1991,
11. Dispone la comunicazione del presente provvedimento alla Questura di Milano al fine delle comunicazioni di competenza,
12. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio,
13. Spese di lite al definitivo
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 10/12/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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