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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1381/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Calderisi Roberta RT
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini (RN), P.tta Carlo C.F._1
Zavagli n. 1, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
, nato in [...] il [...], irreperibile Controparte_1
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DEL PROCESSO
La sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio in Tunisia in data RT Controparte_1
11.06.2022, atto non trascritto in Italia, e dalla loro unione in data 18.11.2022 è nata la figlia Persona_1
.
[...]
La sig.ra ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale Pt_1 dal sig. alle condizioni precisate nel ricorso deposito il 17.05.2024 col quale oltre la richiesta di CP_1 addebito ha richiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 e temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c, deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere e affermando che la stessa era vittima di violenza da parte del marito.
pagina 1 di 3 Con decreto del 5.06.2024 il Giudice Relatore, esaminata la documentazione allegata al ricorso, alla luce delle circostanze rappresentate dal Servizio e tenuto conto dell'irreperibilità del padre della minore, ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., i provvedimenti indifferibili ed urgenti, tra cui la nomina di un curatore speciale per la minore fissando per la conferma, modifica o revoca degli stessi Persona_1 provvedimenti l'udienza del 19.06.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 18.06.2024 si è costituita la curatrice speciale, formulando le conclusioni a tutela della minore.
L'udienza del 19.06.2024 è stata poi rinviata, su istanza di parte ricorrente, che ha dato atto del mancato buon esito della notifica al resistente, ed è stata fissata al 9.04.2024.
A tale udienza la ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, ed il Giudice Relatore ha rimesso la decisione della causa al Collegio per la pronuncia sullo status
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data10.08.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Preliminarmente deve essere dichiara la contumacia del IG. , il quale regolarmente Controparte_1 citato, non si è costituito.
Ciò premesso la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa deve essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, non definitivamente decidendo nella causa promossa da nei confronti di RT
, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il [...] e RT
, nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in Tunisia in data Controparte_1
11.06.2022, matrimonio non trascritto in Italia;
2. Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
3. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1381/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Calderisi Roberta RT
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rimini (RN), P.tta Carlo C.F._1
Zavagli n. 1, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
-ricorrente contro
, nato in [...] il [...], irreperibile Controparte_1
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DEL PROCESSO
La sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio in Tunisia in data RT Controparte_1
11.06.2022, atto non trascritto in Italia, e dalla loro unione in data 18.11.2022 è nata la figlia Persona_1
.
[...]
La sig.ra ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale Pt_1 dal sig. alle condizioni precisate nel ricorso deposito il 17.05.2024 col quale oltre la richiesta di CP_1 addebito ha richiesto l'adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 e temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c, deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere e affermando che la stessa era vittima di violenza da parte del marito.
pagina 1 di 3 Con decreto del 5.06.2024 il Giudice Relatore, esaminata la documentazione allegata al ricorso, alla luce delle circostanze rappresentate dal Servizio e tenuto conto dell'irreperibilità del padre della minore, ha disposto ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., i provvedimenti indifferibili ed urgenti, tra cui la nomina di un curatore speciale per la minore fissando per la conferma, modifica o revoca degli stessi Persona_1 provvedimenti l'udienza del 19.06.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 18.06.2024 si è costituita la curatrice speciale, formulando le conclusioni a tutela della minore.
L'udienza del 19.06.2024 è stata poi rinviata, su istanza di parte ricorrente, che ha dato atto del mancato buon esito della notifica al resistente, ed è stata fissata al 9.04.2024.
A tale udienza la ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, ed il Giudice Relatore ha rimesso la decisione della causa al Collegio per la pronuncia sullo status
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data10.08.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n.
74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Preliminarmente deve essere dichiara la contumacia del IG. , il quale regolarmente Controparte_1 citato, non si è costituito.
Ciò premesso la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata. Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dal contenuto del ricorso, dalla accertata cessazione della convivenza stabile tra i coniugi e dallo stesso comportamento del resistente il quale, rimanendo contumace in tutte le fasi del presente giudizio, ha mostrato di essere indifferente e comunque disinteressato alle vicende del suo matrimonio.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa deve essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, non definitivamente decidendo nella causa promossa da nei confronti di RT
, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il [...] e RT
, nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in Tunisia in data Controparte_1
11.06.2022, matrimonio non trascritto in Italia;
2. Dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
3. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3