Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/1999, n. 2064
CASS
Sentenza 10 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod.proc.civ., che è norma di ordine pubblico processuale, determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. La omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione , inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta (e della decisione che l'abbia conclusa),in relazione alla quale non sussisteva obbligo di riunione con quella successiva, atteso il carattere solo formale ed apparente della duplicità di procedimenti.

In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e quindi potrebbe produrre tale effetto solo se avesse comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/1999, n. 2064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2064
    Data del deposito : 10 marzo 1999

    Testo completo