Sentenza 10 marzo 1999
Massime • 2
Il principio del "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod.proc.civ., che è norma di ordine pubblico processuale, determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. La omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione , inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta (e della decisione che l'abbia conclusa),in relazione alla quale non sussisteva obbligo di riunione con quella successiva, atteso il carattere solo formale ed apparente della duplicità di procedimenti.
In tema di procedimenti innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione non è espressamente sanzionata con previsione di nullità, e quindi potrebbe produrre tale effetto solo se avesse comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/03/1999, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Michele Cantillo presidente
Enrico Papa consigliere
Ugo Vitrone "
Mario Adamo "
Giulio Graziadei rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso r.g. n. 845/97, proposto da
AB LI, in proprio ed in qualità di segretario del MG Car Club d'Italia, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 82, presso l'avv. Adalberto Gueli, che lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
S.p.a. (già S.r.l.) Ele Sheraton Golf Hotel, in persona del legale rappresentante arch. Fabiano Rebecchini, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n. 2, presso l'avv. Sergio Barenghi, che la difende per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 4169 del 23 ottobre 1996., notificata il 12 dicembre successivo;
ed inoltre sul ricorso r.g. n. 12899/97, proposto da
S.p.a. Ele Sheraton Golf Hotel, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa per procura in calce al ricorso;
ricorrente contro
AB LI, in proprio ed in qualità di segretario del MG Car Club d'Italia, come sopra domiciliato e difeso per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 215 del 14 gennaio 1997;
sentiti il relatore cons. Graziadei;
gli avv.ti Gueli e Barenghi;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Schirò, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del LI ed il rigetto del ricorso della Società. La Corte, considerato:
-che il Giudice di pace di Roma, con decreto n. 11900 del 13 maggio 1996, reso su istanza della S.r.l. Ele Sheraton Golf Hotel e notificato il 5 giugno 1996, ha ingiunto a AB LI, anche quale rappresentante del MG Car Club d'Italia, il pagamento di lire 1.360.000, dovute in relazione a prenotazione alberghiera;
-che il LI ha proposto opposizione con atto notificato il 24 giugno 1996,;
-che detto Giudice, in persona di Magistrato della Sezione terza, con sentenza n. 4169 del 23 ottobre 1996 (r.g. n. 28097/96). ha rilevato l'improcedibilità dell'opposizione, per la mancata costituzione dell'opponente, ed ha dichiarato esecutivo il decreto;
-che lo stesso Giudice di pace, in persona di Magistrato della Sezione quarta, con sentenza n. 215 del 14 gennaio 1997 (r.g. n. 26470/96), ha accolto l'opposizione medesima ed ha revocato il decreto, sul rilievo che i documenti e le prove orali acquisite avevano dimostrato che la prenotazione, effettuata dal LI per alcuni "radunisti" del Club alla condizione che fosse disponibile un servizio di "navetta", era stata oggetto di regolare disdetta, dopo che la Ele aveva precisato di non poter offrire detto servizio;
-che il LI, in proprio ed in rappresentanza del Club, con ricorso notificato il 17 gennaio 1997, ha dedotto che la sentenza n. 4169 del 1996 è stata pronunciata in una causa "doppione", nata dall'arbitraria Iscrizione a ruolo, su iniziativa della Società opposta, dell'opposizione che lui stesso pochi giorni prima aveva già provveduto ad iscrivere, e ne ha chiesto la cassazione, per violazione dell'art. 647 cod. proc. civ., in quanto infirmata dall'assenza del presupposto dell'omessa costituzione della parte opponente (costituzione regolarmente effettuata nel procedimento iscritto per primo, ove peraltro si era costituita anche la creditrice opposta);
-che la Società Ele, con controricorso, pur non contestando tale ricostruzione della vicenda processuale, ha dedotto l'inammissibilità, o l'infondatezza del ricorso del LI, perché l'errore denunciato non ricadrebbe nella pretesa violazione dell'art. 647 cod. proc. civ.;
-che la medesima Società, con ricorso notificato l'8 ottobre 1997, ha impugnato con due censure la sentenza n. 215 del 1997, sostenendo, con il primo motivo, che essa è affetta da nullità, in ragione della mancata riunione dei due procedimenti indebitamente instauratisi su unica domanda, e, con il secondo motivo, adducendo l'illegittimità dell'omissione del tentativo di conciliazione, nonché della successiva assunzione dell'interrogatorio libero del solo LI senza la contestuale convocazione della parte avversaria, ed inoltre dolendosi dell'adesione acritica alle tesi della controparte;
-che il LI ha replicato con controricorso;
-che la Società ha depositato memorie difensive;
-che il procedimento inerente al ricorso anteriore, fissato per l'udienza del 27 febbraio 1998, è stata in detta occasione rinviato nuovo ruolo, in dipendenza della notizia della proposizione del ricorso posteriore;
-che i due ricorsi devono essere riuniti, in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., giustificata dalle peculiarità della fattispecie, in cui l'unica contesa sostanziale ha dato vita a due processi solo formalmente distinti;
-che i ricorsi sono ammissibili, per l'inappellabilità delle sentenze che il giudice di pace pronuncia in cause da definirsi secondo equità (artt. 113 e 339, nuovo testo, cod. proc. civ.);
-che il principio "ne bis in idem", posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasca dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta;
-che l'omessa cancellazione del processo successivamente attivato, alla luce dell'indicata natura della norma che la esige, è emendabile anche in fase d'impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza adottata su un atto d'impulso da ritenersi tamquam non esset, mentre non può rifluire, come preteso dalla Società con il primo motivo del suo ricorso, sulla validità della causa prioritariamente iscritta (e della decisione che l'abbia conclusa), dato che in essa, dopo la costituzione del contraddittorio e l'insorgenza del potere-dovere del giudice adito di statuire sulla domanda, non erano da prendersi provvedimenti (doverosi invece nella causa "clonata"), ne' in particolare sussisteva obbligo di riunione, stante il carattere soltanto formale ed apparente della duplicità di procedimenti;
-che, pertanto, si deve accogliere il ricorso del LI, anche se per motivi in diritto divergenti da quelli sviluppati, e cassare senza rinvio la pronuncia cori esso impugnata (art. 382 cod. proc. civ., terzo comma, seconda ipotesi);
-che i rilievi già svolti evidenziano l'inconsistenza del primo motivo del ricorso della Ele;
-che le doglianze della Società, in ordine all'omesso esperimento del tentativo di conciliazione all'udienza di comparizione, trascurano l'ostacolo anche da essa frapposto al relativo adempimento, per la mancata presentazione in quella sede del suo legale rappresentante, e comunque dimenticano che l'obbligo al riguardo fissato dall'art. 320 primo comma cod. proc. civ. non è espressamente sanzionato, in caso d'inosservanza, con previsione di nullità, e quindi potrebbe produrre tale effetto solo se avesse comportato in concreto pregiudizio del diritto di difesa (situazione non dedotta);
-che, per analoghe ragioni, non può avere riflessi invalidanti l'eventuale irregolarità dell'audizione "libera" del LI nel corso dell'udienza stabilita per l'escussione dei testi (in data conosciuta e quantomeno conoscibile dalla Società costituitasi all'udienza precedente), anche perché l'esito di tale audizione non è stato decisivo per la pronuncia di accoglimento dell'opposizione, essenzialmente basata sulla valutazione delle dichiarazioni dei testimoni;
-che l'apprezzamento di merito sull'attendibilità e concordanza di dette deposizioni si sottrae a sindacato in questa sede;
-che, conclusivamente, il ricorso della Società deve essere respinto;
-che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente;
p.q.m.
-riunisce i ricorsi, accoglie quello proposto da AB LI, cassando senza rinvio la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 4169 del 23 ottobre 1996, rigetta quello proposto dalla Società Ele Sheraton Golf Hotel contro la sentenza del medesimo Giudice n. 215 del 14 gennaio 1997, e condanna la Società stessa al rimborso, in favore del LI, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 1.031.170=, di cui lire 1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1999