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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 28 gennaio 2025 R.G.935/2023
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attore l'avv. Annarita Murgia la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 935/2023 di R.G. promossa da
nato il [...] a [...] e residente in [...]
n°10, c.f.: , rappresentato e difeso in virtù di procura posta in calce C.F._1 all'atto di citazione dall'avv. Anna Rita Murgia (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Budoni via Nazionale ang. Via Dei Lidi, presso e nello studio del medesimo avvocato
ATTORE
CONTRO fu , fu CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 fu , fu , fu
[...] Per_2 CP_5 Per_2 CP_6 Per_1 [...]
fu CP_7 Per_2
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nato il [...] a [...] e residente in [...]
Kennedy n°10, c.f.: , ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1 ultraventennale la proprietà dell'appezzamento di terreno distinto nel Comune Censuario di
Torpè, Catasto Terreno di Nuoro al Foglio 42 particella 288 di 03 are e 23 ca, R.D. € 0,83 e R.
A. di € 0,30 e del fabbricato ivi costruito distinto nel N.C.E.U. del Comune di Torpè in via
Monte Croce al foglio 42 particella 1473 cat. A/2 classe 3, vani 5, con superficie catastale escluse le aree scoperte di m2 92- rendita euro 175,60, fabbricato costruito sul terreno come sopra individuato: il tutto confinante con proprietà chessa , Eredi Per_3 Per_4 [...]
e strada vicinale Per_5
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore dei beni indicati in dispositivo. L'attore ha esposto che da oltre 20 anni, precisamente dal 1994, è nel possesso pieno, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato, del terreno sito in
Torpè, distinto nel Comune Censuario di Torpè, Catasto Terreno di Nuoro al Foglio 42 particella 288 di 03 are e 23 ca, R.D. € 0,83 e R. A. di € 0,30 nonché del fabbricato ivi costruito distinto nel N.C.E.U. del Comune di Torpè in via Monte Croce al foglio 42 particella 1473 cat.
A/2 classe 3, vani 5, con superficie catastale escluse le aree scoperte di m2 92- rendita euro
175,60, fabbricato costruito sul terreno come sopra individuato: il tutto confinante con proprietà , e strada vicinale. I sopraelencati Parte_2 Persona_6 immobili risultano intestati a: 1) fu;
2) CP_1 Persona_1 CP_2 fu;
3) fu;
4) ; fu CP_2 Per_2 CP_4 CP_4 Per_2 CP_5
, 5) fu (usufrutto parziale); 6) ; fu Per_2 CP_6 Per_1 Controparte_7
. Per_2
Dalla documentazione in atti, è evidente che, con riguardo alla reale identità di tali soggetti intestatari, regna la più assoluta incertezza, in quanto di molti manca la data di nascita, in alcuni ci sono doppi cognomi. In ordine a tali intestatari pure inutili si sono rivelate le ricerche effettuate presso l'Ufficio Anagrafe e dei Servizi Demografici di Posada, e Budoni, i Per_7 quali hanno certificato che non essendo noti luogo e data di nascita non è possibile identificarli presso il loro archivi, E' pertanto impossibile verificare oltre la reale identità dei suddetti intestatari anche l'eventuale discendenza degli stessi vista la vetustà delle volturazioni catastali, la povertà dei dati anagrafici indicati (non si conoscono né il luogo né la data di nascita ed ovviamente neppure il codice fiscale dei predetti intestatari); che né i sopraindicati intestatari del fondo, né altri, da oltre 20 anni hanno esercitato alcun atto di possesso né si sono opposti al libero godimento da parte del sig. del terreno di cui sopra;
che il sig. Parte_1 Pt_1 utilizza da oltre vent'anni la casa ed il terreno di cui sopra, occupandosi della manutenzione, della pulizia e della recinzione;
Che nonostante le numerose ricerche effettuate dall'attore e da verifiche eseguite, con riguardo a tali intestatari, non è dato sapere chi siano i loro eventuali eredi e/o aventi causa, per cui non è possibile procedere alla notifica ordinaria ai sensi dell'art. 138-149 bis c.p.c.; e pertanto si procede alla notifica ex art. 150 c.p.c.; che l'attore ha interesse a che i suddetti immobili vengano riconosciuti di sua esclusiva proprietà e trascritti a proprio favore nei Registri Immobiliari di Nuoro e che dalla relazione notarile a firma del Notaio, dott.
, non risulta nessuna trascrizione a favore e contro, ne tantomeno ipoteche sui beni Per_8 oggetto di causa.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, in particolare ha curato la tinteggiatura della facciata, rifatto gli infissi, pagato gli oneri, e ha provveduto alla pulizia del terreno su cui è costruito l'immobile (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 1.10.2024 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in
Cancelleria
Così deciso in Nuoro, addì 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 28 gennaio 2025 R.G.935/2023
Oggi 28 gennaio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attore l'avv. Annarita Murgia la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 935/2023 di R.G. promossa da
nato il [...] a [...] e residente in [...]
n°10, c.f.: , rappresentato e difeso in virtù di procura posta in calce C.F._1 all'atto di citazione dall'avv. Anna Rita Murgia (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Budoni via Nazionale ang. Via Dei Lidi, presso e nello studio del medesimo avvocato
ATTORE
CONTRO fu , fu CP_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 fu , fu , fu
[...] Per_2 CP_5 Per_2 CP_6 Per_1 [...]
fu CP_7 Per_2
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che nato il [...] a [...] e residente in [...]
Kennedy n°10, c.f.: , ha acquistato per intervenuta usucapione C.F._1 ultraventennale la proprietà dell'appezzamento di terreno distinto nel Comune Censuario di
Torpè, Catasto Terreno di Nuoro al Foglio 42 particella 288 di 03 are e 23 ca, R.D. € 0,83 e R.
A. di € 0,30 e del fabbricato ivi costruito distinto nel N.C.E.U. del Comune di Torpè in via
Monte Croce al foglio 42 particella 1473 cat. A/2 classe 3, vani 5, con superficie catastale escluse le aree scoperte di m2 92- rendita euro 175,60, fabbricato costruito sul terreno come sopra individuato: il tutto confinante con proprietà chessa , Eredi Per_3 Per_4 [...]
e strada vicinale Per_5
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato per pubblici proclami l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore dei beni indicati in dispositivo. L'attore ha esposto che da oltre 20 anni, precisamente dal 1994, è nel possesso pieno, pubblico, pacifico, ininterrotto e continuato, del terreno sito in
Torpè, distinto nel Comune Censuario di Torpè, Catasto Terreno di Nuoro al Foglio 42 particella 288 di 03 are e 23 ca, R.D. € 0,83 e R. A. di € 0,30 nonché del fabbricato ivi costruito distinto nel N.C.E.U. del Comune di Torpè in via Monte Croce al foglio 42 particella 1473 cat.
A/2 classe 3, vani 5, con superficie catastale escluse le aree scoperte di m2 92- rendita euro
175,60, fabbricato costruito sul terreno come sopra individuato: il tutto confinante con proprietà , e strada vicinale. I sopraelencati Parte_2 Persona_6 immobili risultano intestati a: 1) fu;
2) CP_1 Persona_1 CP_2 fu;
3) fu;
4) ; fu CP_2 Per_2 CP_4 CP_4 Per_2 CP_5
, 5) fu (usufrutto parziale); 6) ; fu Per_2 CP_6 Per_1 Controparte_7
. Per_2
Dalla documentazione in atti, è evidente che, con riguardo alla reale identità di tali soggetti intestatari, regna la più assoluta incertezza, in quanto di molti manca la data di nascita, in alcuni ci sono doppi cognomi. In ordine a tali intestatari pure inutili si sono rivelate le ricerche effettuate presso l'Ufficio Anagrafe e dei Servizi Demografici di Posada, e Budoni, i Per_7 quali hanno certificato che non essendo noti luogo e data di nascita non è possibile identificarli presso il loro archivi, E' pertanto impossibile verificare oltre la reale identità dei suddetti intestatari anche l'eventuale discendenza degli stessi vista la vetustà delle volturazioni catastali, la povertà dei dati anagrafici indicati (non si conoscono né il luogo né la data di nascita ed ovviamente neppure il codice fiscale dei predetti intestatari); che né i sopraindicati intestatari del fondo, né altri, da oltre 20 anni hanno esercitato alcun atto di possesso né si sono opposti al libero godimento da parte del sig. del terreno di cui sopra;
che il sig. Parte_1 Pt_1 utilizza da oltre vent'anni la casa ed il terreno di cui sopra, occupandosi della manutenzione, della pulizia e della recinzione;
Che nonostante le numerose ricerche effettuate dall'attore e da verifiche eseguite, con riguardo a tali intestatari, non è dato sapere chi siano i loro eventuali eredi e/o aventi causa, per cui non è possibile procedere alla notifica ordinaria ai sensi dell'art. 138-149 bis c.p.c.; e pertanto si procede alla notifica ex art. 150 c.p.c.; che l'attore ha interesse a che i suddetti immobili vengano riconosciuti di sua esclusiva proprietà e trascritti a proprio favore nei Registri Immobiliari di Nuoro e che dalla relazione notarile a firma del Notaio, dott.
, non risulta nessuna trascrizione a favore e contro, ne tantomeno ipoteche sui beni Per_8 oggetto di causa.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, in particolare ha curato la tinteggiatura della facciata, rifatto gli infissi, pagato gli oneri, e ha provveduto alla pulizia del terreno su cui è costruito l'immobile (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 1.10.2024 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in
Cancelleria
Così deciso in Nuoro, addì 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna