Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1735 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...] rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. VENEZIA VINCENZO
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “preliminarmente, chiede Parte_1
che il Sig. Giudice voglia porre la causa in decisione.
Insiste nel ricorso introduttivo, delle cui conclusioni chiede l'accoglimento; rap-presenta che il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per l'ottenimento di quanto chiesto in ricorso, a far data dalla domanda amministrativa.
Il sottoscritto procuratore contesta e disattende, altresì, tutto quanto dedotto e richiesto dall' nella memoria di costituzione e nelle difese successive, che va condannato alla CP_1
refusione delle spese del giudizio, da distrarre in favore dello scrivente, che si dichiara antistatario. oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
28/12/2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 222/84, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_1
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
““Artrosi lombo sacrale con discopatie multiple ed ernia discale L5-S1. Gonartrosi bilaterale più grave a destra con limitazione funzionale. Dolori al piede destro con spina calcaneare. Grave linfedema agli arti inferiori da pregressi interventi per insufficienza venosa cronica e trombosi venose. Cefalea con aurea”.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dopo aver sottoposto la paziente ad un attento esame semeiologico, obiettivo e Parte_1
clinico e, dalla visione della documentazione allegata agli atti, mi hanno consentito di diagnosticare le patologie riportate in diagnosi. La CTU formulata dalla D.ssa che Persona_1
risulta inappuntabile dal punto di vista medico-legale ma non condivisibile per quanto riguarda le conclusioni. Prima di entrare nel merito delle considerazioni medico legali, vediamo cosa prevede la legge 222/84, considera invalido “l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. La ricorrente a seguito di flebiti recidivanti, veniva posta diagnosi di insufficienza venosa cronica con riscontro strumentale di trombosi venosa superficiale della vena grande safena bilateralmente e per tale motivo veniva sottoposta nell'aprile 2017 ad intervento di crossectomia della vena grande safena destra e flebectomie di gamba. Nell'aprile 2019 per varici dell'arto inferiore di sinistra veniva sottoposta ad intervento di safenectomia radicale della vena grande safena sinistra mediante stripping corto e varicectomie multiple. Nell'ottobre 2023 per il persistere di insufficienza venosa all'arto inferiore di destra eseguiti gli accertamenti del caso veniva sottoposta ad intervento di stripping di vena safena accessoria più flebotomie multiple di coscia e di gamba. Gli interventi che la ricorrente ha subito alle gambe nel corso degli anni e gli esiti di trombosi venose profonde, non hanno risolto la patologia venosa ma si sono aggravati e cronicizzati determinando un grave linfedema bilaterale tanto da rendere difficoltoso il lavoro di badante riducendo i movimenti articolari degli arti inferiori ed aggravando ancor di più la precaria circolazione venosa. L'insufficienza venosa cronica con le complicanze descritte in precedenza rappresenta una patologia grave a carico del sistema circolatorio causando dolore alle gambe, difficoltà a mantenere la stazione retta prolungata che impediscono la normale attività lavorativa della periziata. L'altra patologia di cui è affetta la ricorrente è l'artrosi lombo sacrale con discopatia multiple ed ernia discale L5-S1, la grave gonartrosi bilaterale e la spina calcaneare.
La patologia artrosica limita notevolmente la normale attività lavorativa di badante che è costretta a sollevare dal letto più volte al giorno una persona anziana e accudirla nelle normali attività della vita quotidiana. Tale patologia ha determinato limitazione funzionale dei movimenti di flesso estensione della colonna, dolore alle gambe e alle articolazioni con necessità di ricorrere costantemente all'uso di farmaci antinfiammatori e antidolorifici. La cefalea con aurea ha concorso a determinare l'assunzione sproporzionata di farmaci con eventuale compromissione di altri organi importanti. In atto la periziata non è in condizioni di potere lavorare in quanto, le capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali è ridotta permanentemente a meno di un terzo.
CONCLUSIONI
Dall'esame della documentazione allegata agli atti, dalla valutazione delle patologie riportate in diagnosi e dalle considerazioni medico legali espresse, si può affermare che la signora
[...]
è da considerare invalida, in quanto la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle Parte_1
sue attitudini è ridotta permanentemente a meno di un terzo, pertanto ricorrono le condizioni per usufruire dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del
30/09/2022 con revisione a tre (3) anni. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno triennale di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30/09/2022 con revisione a tre (3) anni
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa
Le vanno riconosciute le spese legali che liquida come in dispositivo. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento all'assegno triennale di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30/09/2022 con revisione a tre (3) anni
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 che liquida in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_1
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 20/03/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini