Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.02.2025 disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 10961/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Napoli al Corso Umberto I n. 293, presso lo studio dell'avv. Stefano Pannone che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n.55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : dichiarare cessata materia del contendere, con vittoria delle Parte_1 spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 09.5.2024, , premesso di essere Parte_1 titolare di assegno sociale (n. 04613099) con decorrenza dal 01.6.2009, esponeva di aver CP_ ricevuto dall' in data 13.2.2024, un provvedimento di indebito per la restituzione della somma di € 8.298,29 per presunti importi erogati e non dovuti per il periodo dall'1.1.2015 al
31.12.2015.
Specificava che, con sentenza n. 4311/86, il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'ex coniuge, sig. , ponendo a carico Parte_2 di quest'ultimo un assegno divorzile per il mantenimento pari a lire 300.00 mensili.
Chiariva che dall'1.1.2014 in poi, oltre al predetto assegno sociale, non aveva mai percepito alcun reddito, come da documentazione reddituale in atti.
Lamentava l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'ente attesa l'infondatezza nel merito della pretesa, nonché l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione dei redditi, non essendo mutata la propria situazione reddituale e non essendo titolare di “altri redditi rilevanti ai fini della prestazione”.
Rappresentava di aver presentato ricorso amministrativo in data 13.2.2024 rimasto privo di effetti. CP_ Tanto premesso, conveniva l' in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi non tenuta alla restituzione della somma di € CP_ 8.298,29 di cui al provvedimento del 13.2.24; per l'effetto, condannare l' alla restituzione di tutte le somme nelle more recuperate, maggiorate di interessi legali.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio deducendo che, nelle more del processo, dopo la notifica del ricorso avvenuta il 20.5.2024, aveva annullato l'indebito in sede di riesame, restituendo le quote trattenute con valuta
24.5.2024. Ragion per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 18.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma
2 non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass. 8.11.2007
n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ciò detto, nella specie è pacifico che, con l'annullamento del provvedimento di indebito di cui al ricorso (cfr. allegati “liquidazione” e “rimborso”, memoria di costituzione), l'
[...]
abbia provveduto anche alla restituzione di quanto nelle more trattenuto. CP_2
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese di lite.
Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato ed è CP_ documentato che l' abbia annullato in autotutela il provvedimento di indebito in data
09.5.2024 (cfr. allegato “comunicazione autotutela”), ossia nel rispetto del termine di 90 gg
3 previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (ricorso amministrativo del
13.2.2024).
Non rileva, dunque, che il pagamento sia stato effettuato successivamente alla notifica del ricorso (avvenuta il 20.5.2024), con valuta 24.5.2024, peraltro in tempi ristretti.
Pertanto, a parere del giudicante, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 19.2.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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