Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9948
CASS
Sentenza 21 luglio 2001

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Il rapporto di lavoro del personale assunto da un'azienda pubblica di trasporto con contratto di formazione e lavoro, per quanto mirato all'assunzione dei lavoratori che durante il suo svolgimento abbiano acquisito una professionalità di grado intermedio o elevato (art. 16 legge 16 maggio 1994 n. 299), resta disciplinato dalle specifiche disposizioni della legge 19 dicembre 1984 n. 863 e in particolare, per quanto riguarda il periodo di prova, dall'art. 2096 cod. civ., richiamato dall'art. 5 di tale legge; pertanto, nei confronti del suddetto personale non può trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 14 R.D.L. n. 148 del 1931 all. A) per l'esonero del personale di ruolo in prova.

Il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro la mendace dichiarazione, resa dal lavoratore all'epoca di presentazione della domanda di assunzione, in ordine all'insussistenza di precedenti penali).

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  • 1Il recesso nel periodo di provaAccesso limitato
    Francesco D'Avanzo · https://www.altalex.com/ · 21 febbraio 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9948
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9948
Data del deposito : 21 luglio 2001

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