Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 2
Il rapporto di lavoro del personale assunto da un'azienda pubblica di trasporto con contratto di formazione e lavoro, per quanto mirato all'assunzione dei lavoratori che durante il suo svolgimento abbiano acquisito una professionalità di grado intermedio o elevato (art. 16 legge 16 maggio 1994 n. 299), resta disciplinato dalle specifiche disposizioni della legge 19 dicembre 1984 n. 863 e in particolare, per quanto riguarda il periodo di prova, dall'art. 2096 cod. civ., richiamato dall'art. 5 di tale legge; pertanto, nei confronti del suddetto personale non può trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 14 R.D.L. n. 148 del 1931 all. A) per l'esonero del personale di ruolo in prova.
Il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto idonea a giustificare il recesso del datore di lavoro la mendace dichiarazione, resa dal lavoratore all'epoca di presentazione della domanda di assunzione, in ordine all'insussistenza di precedenti penali).
Commentario • 1
- 1. Il recesso nel periodo di provaAccesso limitatoFrancesco D'Avanzo · https://www.altalex.com/ · 21 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9948 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA CA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GENNARO DARIO ESPOSITO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ ANM;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 16957/00 proposto da:
A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE CA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO ABIGNENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
CA CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2699/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 02/05/00 R.G.N. 43458/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell'incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Napoli depositato il 19.6.1998 LU AL esponeva: di aver partecipato alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di conducenti di linea bandita dall'Azienda Napoletana Mobilità; di aver dichiarato nella domanda di non aver riportato condanne penali;
di essere stato assunto con contratto di formazione e lavoro in data 29.9.1997; di essere stato esonerato dal servizio in data 28.11.1997 per mancato superamento del periodo di prova;
di aver successivamente appreso che l'esonero era stato determinato dal fatto che nel 1995 aveva riportato due condanne all'ammenda per il reato di cui all'art. 665 c.p. con il beneficio della non menzione. Tanto premesso il ricorrente conveniva in giudizio l'A.N.M chiedendo che venisse accertata l'illegittimità dell'esonero, perché avvenuto in violazione dell'art. 14 del regolamento all. A al R.D. n. 148 del 1931, e che venisse ricostituito il rapporto di lavoro tra le parti,
con condanna dell'azienda al pagamento delle retribuzioni maturate. L'A.N.M. si costituiva e si opponeva alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria della decadenza del ricorrente dall'impiego per mancanza dei requisiti richiesti dal bando di concorso, ove fosse stata ravvisata la sussistenza del rapporto. Il Pretore, con sentenza dell'11.2.1999, rigetta) il ricorso. L'appello proposto dal lavoratore veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Napoli con sentenza del 22.3.2000. In motivazione il Tribunale osservava che la mendace dichiarazione resa dall'interessato in ordine all'insussistenza di precedenti penali all'epoca della presentazione della domanda configura sì un motivo estraneo alle finalità della prova, ma pur sempre idoneo a determinare un valido recesso del datore di lavoro. Rilevava che nel periodo di prova gli obblighi fondamentali del lavoratore (correttezza, fedeltà e diligenza) investono non solo e non tanto la prestazione lavorativa, quanto e soprattutto la sua personalità complessiva, con la conseguenza che il potere discrezionale del datore di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando riflette l'accertamento e la valutazione non solo degli elementi di fatto concernenti la capacità del lavoratore, ma anche gli elementi concernenti il detto comportamento, desumibili dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità. Concludeva, pertanto, nel senso che la mancata dichiarazione di circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso costituisce elemento idoneo a configurare un giustificato motivo dell'esonero dal servizio.
Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da cinque motivi e illustrato da memoria. L'A.N.M. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo, denunciando vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale è caduto in contraddizione laddove, mentre ha ritenuto di non prendere in esame l'appello incidentale dell'Azienda volto ad ottenere la pronuncia di decadenza dall'impiego del lavoratore per carenza dei requisiti richiesti dal bando, ha poi ritenuto che gli stessi fatti che avrebbero giustificato la decadenza, rendessero legittimo il recesso. Secondo il ricorrente, invece, il Tribunale non poteva dichiarare la risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova a motivo del difetto dei requisiti predetti.
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 8 della legge n. 300 del 1970, dell'art. 688 c.p.p., della legge n. 675 del 1996,
nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che l'Azienda, non essendo una pubblica amministrazione, non poteva richiedere d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziario, senza l'autorizzazione dell'interessato; rileva che in tal modo l'A.N.M. avrebbe così violato anche il principio posto dall'art. 8 dello Statuto dei lavoratori, che fa divieto al datore di lavoro di svolgere indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
lamenta che sul punto il Tribunale non ha speso una parola in motivazione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 8 del R.D.L. n. 148 del 1931, degli articoli 1, 13 e 14 del relativo Regolamento all.
A e dell'art. 2096 c.c., il lavoratore deduce che la sua posizione, in base alla speciale normativa vigente per gli autoferrotranvieri, era quella di appartenente al personale di ruolo in prova, poiché l'assunzione con contratto di formazione e lavoro non valeva ad inquadrarlo nel personale straordinario, sicché l'esonero dal servizio, disposta al di fuori dello schema portato dall'art. 14 del Reg. All. A era da ritenersi affetto da nullità.
Con il quarto motivo, denunciando erronea interpretazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento All A al r.d.l. n. 148/1931, il ricorrente sostiene che il recesso operato con l'ordine di servizio n. 833/1997 è nullo perché adottato in violazione della norma predetta che non prevede, tra le ipotesi tassativamente contemplate, l'esonero per dichiarazioni reticenti o infedeli rese dal lavoratore al momento della domanda di assunzione.
Con il quinto motivo, denunciando violazione delle norme del codice civile sulla invalidità dei contratti, il lavoratore deduce che le dichiarazioni reticenti da lui rese avrebbero comportato soltanto l'annullabilità del contratto di lavoro, in conseguenza dell'errore in cui l'Azienda sarebbe incorsa, con la conseguenza che il contratto medesimo sarebbe rimasto convalidato ex art. 1444 secondo comma c.c. dato che l'Azienda vi aveva dato esecuzione pur dopo aver conosciuto il motivo di annullabilità.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato l'Azienda, denunciando violazione degli articoli 100, 324, 343, 346 e 436 c.p.c. nonché vizi di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la mancata impugnazione da parte dell'A.N.M. dell'affermazione contenuta nella decisione di primo grado, secondo cui l'esame della questione della decadenza dall'impiego del lavoratore era superfluo, avrebbe determinato il passaggio in giudicato della questione, che pertanto sarebbe insuscettibile di riesame. Sostiene invece la ricorrente che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha interesse a proporre appello incidentale per riproporre eccezioni e questioni assorbite dalla pronuncia, dovendo limitarsi in appello a manifestare in forma esplicita la volontà di non rinunciare alle eccezioni proposte in primo grado e ritenute assorbite da quel giudice. Sostiene, pertanto, che in caso di accoglimento del ricorso principale, la sentenza del Tribunale andrebbe cassata nel punto in cui ha omesso di pronunciare sulla eccepita decadenza del lavoratore dall'impiego, non essendosi formato alcun giudicato.
Osserva preliminarmente la Corte essere pacifico in fatto: a) che il lavoratore è stato assunto con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 29.9.1997 e che il predetto contratto prevedeva un periodo di prova di due mesi;
b) che il medesimo è stato esonerato dal servizio in data 28.11.1997 per mancato superamento del periodo di prova;
c) che il motivo dell'esonero è costituito dalla mendace dichiarazione di non aver riportato condanne penali resa dal lavoratore nella domanda di ammissione al concorso. Ciò premesso, il primo motivo del ricorso principale è infondato. La infedele dichiarazione resa dallo AL, ancorché idonea a giustificare la dichiarazione di decadenza per difetto di uno dei requisiti richiesti dal bando di concorso, poteva tuttavia essere legittimamente dal datore di lavoro ai fini della valutazione del superamento o meno del periodo di prova. Nessuna norma esclude, infatti, che uno stesso fatto materiale possa assumere rilevanza ai diversi fini della dichiarazione di decadenza, ovvero del recesso al termine del periodo di prova, secondo la scelta discrezionale del datore di lavoro.
Il Tribunale, aderendo al più recente orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che il motivo estraneo all'esperimento della prova è idoneo ad inficiare il recesso quando assuma il carattere di un giustificato motivo oggettivo, salva comunque l'ammissibilità di un sindacato di merito sulla giustificatezza del motivo estraneo e sulla sua idoneità a risolvere il rapporto (così Cass. n. 402 del 1998). Con motivazione ampia e priva di contraddizioni, il Tribunale ha dato compiuta ragione di tale assunto osservando che la mendace dichiarazione resa dall'interessato in ordine alla insussistenza di precedenti penali, di cui era indiscutibilmente a conoscenza, costituisce un valido e giustificato motivo di esonero dal servizio in quanto "nel periodo di prova gli obblighi fondamentali del lavoratore di correttezza, fedeltà e diligenza, cui lo stesso è sottoposto, investono non solo e non tanto la prestazione lavorativa, quanto e soprattutto la sua personalità complessiva, con la conseguenza che il potere discrezionale del datore di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando riflette l'accertamento e la valutazione non solo degli elementi di fatto concernenti la capacità del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il detto comportamento desumibili dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità". Questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di precisare che "il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando rifletta l'accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, ma anche degli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo in cui si manifesta la sua personalità" (Cass. n. 5714 del 1999). A questo orientamento giurisprudenziale, che ritiene rilevante ai fini del recesso datoriale nel periodo di prova anche il fatto estraneo alla prestazione lavorativa nel suo senso materiale, quando sia atto ad incidere negativamente sul rapporto di lavoro, e particolarmente sul vincolo fiduciario fondato sulla correttezza e l'affidamento reciproco, il Collegio intende prestare piena adesione, condividendone le motivate argomentazioni che lo sorreggono. Va considerato, altresì, che la valutazione della sussistenza in concreto della giustificatezza del fatto estraneo e della sua incidenza negativa sul periodo di prova attiene a questione di mero fatto riservata al giudice del merito, i cui apprezzamenti non sono sindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati. Nella specie, avendo il Tribunale ampiamente e logicamente motivato in merito, la sentenza impugnata si sottrae a tutte le censure mosse sul punto dal ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. L'Azienda Napoletana Mobilità, istituita e disciplinata ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, costituendo un ente strumentale dell'ente locale, ha certamente natura di amministrazione pubblica, ancorché il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti sia retto da un particolare complesso di norme che lo differenzia dal mero rapporto di diritto privato. Ne consegue che l'Azienda aveva tutto il diritto di avvalersi della norma di cui all'art. 688 c.p.p., che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di ottenere il certificato generale del casellario giudiziale di persone nei cui confronti è necessario adottare provvedimenti (nella specie, l'immissione in ruolo e l'attribuzione delle mansioni di autista di un mezzo pubblico di trasporto). Il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono a loro volta destituiti di fondamento.
Il lavoratore è stato assunto con contratto di formazione e lavoro, disciplinato dal d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863; detto contratto, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è un contratto di lavoro a termine con causa mista, del quale sono espressamente autorizzate ad avvalersi anche le imprese pubbliche (art. 3). Per quanto mirato all'assunzione dei lavoratori che durante il suo svolgimento abbiano acquisito una professionalità di grado intermedio o elevato (art. 16 legge 16 maggio 1994 n. 299), la particolare natura del contratto in questione esclude che il lavoratore interessato possa essere parificato al personale di ruolo a tempo indeterminato. Quest'ultimo, infatti, è legato all'azienda da un rapporto di lavoro continuativo la cui stabilità non è più soggetta ad accertamenti o valutazioni intermedie;
il lavoratore legato da un contratto di formazione, per contro, è soggetto al termine del rapporto ad una valutazione di merito ampiamente discrezionale al fine della trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
Ne consegue che il ricorrente non può invocare a proprio favore la speciale disciplina prevista dall'art. 14 del Regolamento Allegato A al r.d.l. n. 148 del 1931, chiaramente riservata al personale di ruolo in prova. Il rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di formazione e lavoro da una azienda pubblica di trasporto resta dunque disciplinato dalla specifica normativa introdotta dalla citata legge n. 863 del 1984 ed in particolare, per quanto riguarda il periodo di prova, dall'art. 2096 c.c., per il richiamo "alle disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro privati" operato dall'art. 5 della legge n. 863.
Il Tribunale ha correttamente applicato tali principi alla fattispecie in esame. Vi è solo da aggiungere che in caso di valutazione di inidoneità del lavoratore al termine del periodo di prova, effettuata secondo il disposto dell'art. 2096 c.c., il giudizio negativo, se basato su circostanze di fatto estranee alla prestazione di lavoro, si fonda sull'apprezzamento del comportamento e della personalità del lavoratore, ritenuti giustificato motivo oggettivo del recesso, e non può essere rapportato a parametri di nullità-annullabilità del contratto, la cui specifica normativa, pertanto, è fuor di luogo richiamare nella fattispecie in esame. Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2001