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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3296 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Sandulli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via G.B. Morgagni 19;
-APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Mario Danilo CP_1
OT D'US e ER Lo IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Ariccia via Nettunense km.6,500 n.10
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 903/2024 pubblicata in data 29/05/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , revocava il decreto ingiuntivo n. 22/2021 CP_1 emesso dallo stesso Tribunale in data 14/1/2021 e successivamente notificato il 03/03/2021 condannando il suddetto ricorrente al pagamento in favore di
[...] della somma di € Parte_1
48.792,63 per contributi, interessi e sanzioni relativi agli anni dal 2014 al 2018.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1 precedentemente indicato, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 54.631,44, oltre interessi, sanzioni e spese legali, a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni dal 2013 al 2018.
Eccepiva a fondamento dell'opposizione, quale unico motivo, la parziale prescrizione dei crediti oggetto del provvedimento impugnato limitatamente, in assenza di tempestiva interruzione anteriore alla notifica del decreto opposto, ai crediti per contributi minimi per gli anni dal 2013 al 2015 e, limitatamente, ai primi due mesi, del 2016.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione limitatamente ai crediti per contributi (comprensivi di sanzioni ed interessi) relativi all'anno 2013.
Affermava che, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno una dichiarazione relativa al reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e al volume di affari complessivo ai fini dell'Iva relativi all'anno precedente, il termine di prescrizione doveva farsi comunque decorrere dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione della dichiarazione reddituale e questo anche nel caso di mancata effettuazione di tale adempimento
Affermava quindi l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi all'anno 2013, in quanto anteriori al quinquennio antecedente all'interruzione della prescrizione effettuato da con Parte_1 lettera in data 11/12/2019 quantificando il residuo importo dovuto come da conteggi presentati dall'ente resistente.
Con un unico e articolato motivo contesta la gravata sentenza ove, nell'accogliere Parte_1 parzialmente l'eccezione di prescrizione dell'opponente, aveva fatto decorrere il relativo termine dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione reddituale e del volume di affari ai fini Iva, anziché da quella di materiale comunicazione di quest'ultima, per
“Violazione degli articoli 2943 comma 4, 1219 e 1335 cod. civ., dell'art.2 D.Lgs. n.509/1994, degli articoli 37 e 38 dello Statuto ratione temporis applicabile, nonché degli articoli 10 e 11 Parte_1 del Regolamento , per avere ritenuto prescritti i contributi, le sanzioni e gli interessi Parte_1 maturati nel 2013”. Rileva a tale proposito come l'appellato avesse omesso di trasmettere ad le dichiarazioni Parte_1 del reddito professionale netto ai fini Irpef e del volume d'affari fini dell'Iva relativamente a tutte le annualità oggetto del ricorso monitorio.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla fondatezza della pretesa monitoria per quanto riguarda i crediti contributivi relativi agli anni dal 2014 al 2018 essendo il residuo oggetto di contestazione nella presente fase di appello costituito esclusivamente dalla fondatezza di tale pretesa per quanto riguarda l'annualità 2013.
Si osserva ancora, con specifico riferimento a quest'ultima annualità, come non risulta contestata la sussistenza dei presupposti per la maturazione del relativo credito contributivo essendo oggetto di contestazione esclusivamente la sua successiva estinzione per prescrizione.
Parimenti non risulta contestata l'effettuazione da parte di , anteriormente alla notifica Parte_1 del decreto opposto in data 03/03/2021, di un ulteriore precedente atto interruttivo effettuato con lettera ricevuta dall' in data 11/12/2019. CP_1
Nella presente fase di impugnazione risulta pertanto oggetto di contestazione esclusivamente la data di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione pacificamente applicabile ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. 335/1995 e in particolare se il suddetto termine debba farsi decorrere dalla materiale effettuazione della comunicazione da parte del contribuente di dati reddituali Irpef e del volume di affari ai fini Iva o, a prescindere dall'effettuazione di tale adempimento, dalla data di scadenza del termine all'uopo fissato al 31 ottobre dell'anno successivo.
Tanto premesso l'appello è fondato non potendo reputarsi meritevole di conferma quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al dovere il relativo termine farsi decorrere dalla data di scadenza fissata per la comunicazione dei dati reddituali anche nell'ipotesi, pacificamente verificatasi nel caso di specie, di omessa effettuazione di tale aadempimento.
Si osserva che l'art. 18 della l. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) dispone espressamente, al secondo comma, che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte Pt_1 dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16”.
La norma in questione fa riferimento alla comunicazione, prevista dall'art. 16 della stessa legge, alla cui stregua tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono obbligatoriamente inviare “entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”, comunicazione quest'ultima prevista espressamente come obbligatoria “anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”.
Il chiaro tenore letterale di tale disposto normativo ricollega la decorrenza del termine di prescrizione applicabile esclusivamente alla materiale presentazione della comunicazione restando invece irrilevante, a tale fine, in mancanza dell'effettuazione di tale adempimento, la mera scadenza del termine di legge previsto per la presentazione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. La non contestata mancata presentazione da parte dell'appellato, con riferimento a tutte le annualità dei crediti oggetto di ingiunzione (ivi compresa quindi l'unica rimasta in contestazione), della dichiarazione ex art. 16 della l. 6/1981 comporta infatti la mancata decorrenza del termine prescrizione applicabile con conseguente tempestività non solo dell'atto interruttivo ricevuto in data 11/12/2019 ma della stessa notifica del decreto opposto (in ordine all'impedire la mancata comunicazione dei dati reddituali la decorrenza del termine prescrizionale, cfr. Cass. n. 9113 del 17/04/2007, Cass. n. 6259 del 16/03/2011 e Cass. n. 11011 del 27/04/2025 emesse con riferimento a quanto disposto, in materia di contributi previdenziali della Casa Forense, all'art. 19 della l. 576/1980 ove, con disposizione analoga a quella applicabile nel presente giudizio, prevede che la prescrizione dei contributi decorre dalla comunicazione dei redditi professionali e del volume di affari ai fini dell'IVA)
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono che, in riforma della gravata sentenza, dovrà essere integralmente respinta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2021.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (confermando quanto statuito in proposito nella gravata sentenza), segue la soccombenza,
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2021 emesso dal Tribunale di Velletri in data 14/1/2021.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984 oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 30/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3296 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
in persona del Presidente pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Sandulli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via G.B. Morgagni 19;
-APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Mario Danilo CP_1
OT D'US e ER Lo IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Ariccia via Nettunense km.6,500 n.10
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 903/2024 pubblicata in data 29/05/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , revocava il decreto ingiuntivo n. 22/2021 CP_1 emesso dallo stesso Tribunale in data 14/1/2021 e successivamente notificato il 03/03/2021 condannando il suddetto ricorrente al pagamento in favore di
[...] della somma di € Parte_1
48.792,63 per contributi, interessi e sanzioni relativi agli anni dal 2014 al 2018.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1 precedentemente indicato, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 54.631,44, oltre interessi, sanzioni e spese legali, a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni dal 2013 al 2018.
Eccepiva a fondamento dell'opposizione, quale unico motivo, la parziale prescrizione dei crediti oggetto del provvedimento impugnato limitatamente, in assenza di tempestiva interruzione anteriore alla notifica del decreto opposto, ai crediti per contributi minimi per gli anni dal 2013 al 2015 e, limitatamente, ai primi due mesi, del 2016.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione limitatamente ai crediti per contributi (comprensivi di sanzioni ed interessi) relativi all'anno 2013.
Affermava che, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno una dichiarazione relativa al reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e al volume di affari complessivo ai fini dell'Iva relativi all'anno precedente, il termine di prescrizione doveva farsi comunque decorrere dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione della dichiarazione reddituale e questo anche nel caso di mancata effettuazione di tale adempimento
Affermava quindi l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi all'anno 2013, in quanto anteriori al quinquennio antecedente all'interruzione della prescrizione effettuato da con Parte_1 lettera in data 11/12/2019 quantificando il residuo importo dovuto come da conteggi presentati dall'ente resistente.
Con un unico e articolato motivo contesta la gravata sentenza ove, nell'accogliere Parte_1 parzialmente l'eccezione di prescrizione dell'opponente, aveva fatto decorrere il relativo termine dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione reddituale e del volume di affari ai fini Iva, anziché da quella di materiale comunicazione di quest'ultima, per
“Violazione degli articoli 2943 comma 4, 1219 e 1335 cod. civ., dell'art.2 D.Lgs. n.509/1994, degli articoli 37 e 38 dello Statuto ratione temporis applicabile, nonché degli articoli 10 e 11 Parte_1 del Regolamento , per avere ritenuto prescritti i contributi, le sanzioni e gli interessi Parte_1 maturati nel 2013”. Rileva a tale proposito come l'appellato avesse omesso di trasmettere ad le dichiarazioni Parte_1 del reddito professionale netto ai fini Irpef e del volume d'affari fini dell'Iva relativamente a tutte le annualità oggetto del ricorso monitorio.
Si osserva preliminarmente che, in assenza di impugnazione, risulta essersi formato il giudicato interno in ordine alla fondatezza della pretesa monitoria per quanto riguarda i crediti contributivi relativi agli anni dal 2014 al 2018 essendo il residuo oggetto di contestazione nella presente fase di appello costituito esclusivamente dalla fondatezza di tale pretesa per quanto riguarda l'annualità 2013.
Si osserva ancora, con specifico riferimento a quest'ultima annualità, come non risulta contestata la sussistenza dei presupposti per la maturazione del relativo credito contributivo essendo oggetto di contestazione esclusivamente la sua successiva estinzione per prescrizione.
Parimenti non risulta contestata l'effettuazione da parte di , anteriormente alla notifica Parte_1 del decreto opposto in data 03/03/2021, di un ulteriore precedente atto interruttivo effettuato con lettera ricevuta dall' in data 11/12/2019. CP_1
Nella presente fase di impugnazione risulta pertanto oggetto di contestazione esclusivamente la data di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione pacificamente applicabile ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. 335/1995 e in particolare se il suddetto termine debba farsi decorrere dalla materiale effettuazione della comunicazione da parte del contribuente di dati reddituali Irpef e del volume di affari ai fini Iva o, a prescindere dall'effettuazione di tale adempimento, dalla data di scadenza del termine all'uopo fissato al 31 ottobre dell'anno successivo.
Tanto premesso l'appello è fondato non potendo reputarsi meritevole di conferma quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al dovere il relativo termine farsi decorrere dalla data di scadenza fissata per la comunicazione dei dati reddituali anche nell'ipotesi, pacificamente verificatasi nel caso di specie, di omessa effettuazione di tale aadempimento.
Si osserva che l'art. 18 della l. 6/1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) dispone espressamente, al secondo comma, che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte Pt_1 dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16”.
La norma in questione fa riferimento alla comunicazione, prevista dall'art. 16 della stessa legge, alla cui stregua tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono obbligatoriamente inviare “entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”, comunicazione quest'ultima prevista espressamente come obbligatoria “anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”.
Il chiaro tenore letterale di tale disposto normativo ricollega la decorrenza del termine di prescrizione applicabile esclusivamente alla materiale presentazione della comunicazione restando invece irrilevante, a tale fine, in mancanza dell'effettuazione di tale adempimento, la mera scadenza del termine di legge previsto per la presentazione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. La non contestata mancata presentazione da parte dell'appellato, con riferimento a tutte le annualità dei crediti oggetto di ingiunzione (ivi compresa quindi l'unica rimasta in contestazione), della dichiarazione ex art. 16 della l. 6/1981 comporta infatti la mancata decorrenza del termine prescrizione applicabile con conseguente tempestività non solo dell'atto interruttivo ricevuto in data 11/12/2019 ma della stessa notifica del decreto opposto (in ordine all'impedire la mancata comunicazione dei dati reddituali la decorrenza del termine prescrizionale, cfr. Cass. n. 9113 del 17/04/2007, Cass. n. 6259 del 16/03/2011 e Cass. n. 11011 del 27/04/2025 emesse con riferimento a quanto disposto, in materia di contributi previdenziali della Casa Forense, all'art. 19 della l. 576/1980 ove, con disposizione analoga a quella applicabile nel presente giudizio, prevede che la prescrizione dei contributi decorre dalla comunicazione dei redditi professionali e del volume di affari ai fini dell'IVA)
Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono che, in riforma della gravata sentenza, dovrà essere integralmente respinta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2021.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo (confermando quanto statuito in proposito nella gravata sentenza), segue la soccombenza,
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 22/2021 emesso dal Tribunale di Velletri in data 14/1/2021.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984 oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 30/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario