CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1110 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 19/09/2025 L IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 23.5.2024, aveva condannato EB AN, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta impropria da operazioni dolose, in rubrica ascrittigli ai capi A) e B), dell'imputazione, accogliendo sul punto l'appello dell'imputato, riconosceva la continuazione tra i fatti per i quali il EB era stato condannato in primo grado e quelli giudicati con le sentenze rese dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo in sede di giudizio abbreviato in data 25.1.2022, divenuta irrevocabile il 9.11.2022, e dalla corte di appello di Milano in data 12.6.2019, divenuta irrevocabile il 6.12.2019, con conseguente condanna del prevenuto alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il EB, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale, da un lato ha reso una motivazione dalla quale non è dato comprendere quali siano stati gli aumenti disposti per i singoli reati ascrittigli;
dall'altro non ha tenuto in considerazione ai fini della determinazione della pena detentiva da irrogare in continuazione, che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo ha commesso un evidente errore materiale nella parte dispositiva della sentenza con cui ha condannato l'imputato alla pena detentiva di lun anno e giorni venti di reclusione, laddove la pena irrogata era in realtà pari a mesi uno e giorni venti di reclusione 3. Con requisitoria scritta del 22.7.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga rigettato. 3. Il ricorso va rigettato, per infondatezza del proposto motivo di impugnazione. Come correttamente osservato dal pubblico ministero nell'indicata requisitoria scritta, l'assunto dell'omessa valutazione da parte della corte territoriale dell'errore commesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo (peraltro corretto con provvedimento dello stesso giudice per le indagini preliminari del 9.2.2022, allegato al ricorso), che si sarebbe riverberato sulla non congruità della pena finale irrogata, appare meramente congetturale e privo di alcun reale riscontro. L'applicazione della disciplina del reato continuato, infatti, ha interessato anche la richiamata sentenza della corte di appello di Milano del 12.6.2019, che ha irrogato al ricorrente la pena di anni due mesi 2 e giorni dieci di reclusione, ragione per la quale l'applicazione della pena complessiva a titolo di aumento per la continuazione nella misura di anni uno mesi sei di reclusione, risultando congrua in relazione ai reati per cui il EB è stato condannato, appare tale da contenere l'aumento di mesi uno e giorni venti di reclusione, inflitti dal giudice per le indagini preliminari. Generico, infine, appare il rilievo sul difetto di motivazione dell'aumento operato a titolo di continuazione sulla pena base previsto per il reato più grave, che la corte territoriale ha ancorato in tutta evidenza, proprio in accoglimento del relativo motivo di impugnazione, sull'intensità del dolo, in quanto, come sottolineato dall'appellante, "tutti i reati di cui si chiede la continuazione risultano dolosi, pianificati e attuati secondo una logica sistematica, volta a perseguire uno scopo comune: l'autofinanziamento illecito dell'attività di impresa tramite evasione fiscale, la distrazione di risorse per fini privati e, in ultima analisi, il depauperamento della società fino alla dichiarazione di fallimento" (cfr. pp.
8-9 della sentenza di appello). 4. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616A c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19.9.2025.
lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 1110 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 19/09/2025 L IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 23.5.2024, aveva condannato EB AN, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta impropria da operazioni dolose, in rubrica ascrittigli ai capi A) e B), dell'imputazione, accogliendo sul punto l'appello dell'imputato, riconosceva la continuazione tra i fatti per i quali il EB era stato condannato in primo grado e quelli giudicati con le sentenze rese dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo in sede di giudizio abbreviato in data 25.1.2022, divenuta irrevocabile il 9.11.2022, e dalla corte di appello di Milano in data 12.6.2019, divenuta irrevocabile il 6.12.2019, con conseguente condanna del prevenuto alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il EB, lamentando, con un unico motivo di impugnazione, vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. In particolare, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale, da un lato ha reso una motivazione dalla quale non è dato comprendere quali siano stati gli aumenti disposti per i singoli reati ascrittigli;
dall'altro non ha tenuto in considerazione ai fini della determinazione della pena detentiva da irrogare in continuazione, che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo ha commesso un evidente errore materiale nella parte dispositiva della sentenza con cui ha condannato l'imputato alla pena detentiva di lun anno e giorni venti di reclusione, laddove la pena irrogata era in realtà pari a mesi uno e giorni venti di reclusione 3. Con requisitoria scritta del 22.7.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga rigettato. 3. Il ricorso va rigettato, per infondatezza del proposto motivo di impugnazione. Come correttamente osservato dal pubblico ministero nell'indicata requisitoria scritta, l'assunto dell'omessa valutazione da parte della corte territoriale dell'errore commesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo (peraltro corretto con provvedimento dello stesso giudice per le indagini preliminari del 9.2.2022, allegato al ricorso), che si sarebbe riverberato sulla non congruità della pena finale irrogata, appare meramente congetturale e privo di alcun reale riscontro. L'applicazione della disciplina del reato continuato, infatti, ha interessato anche la richiamata sentenza della corte di appello di Milano del 12.6.2019, che ha irrogato al ricorrente la pena di anni due mesi 2 e giorni dieci di reclusione, ragione per la quale l'applicazione della pena complessiva a titolo di aumento per la continuazione nella misura di anni uno mesi sei di reclusione, risultando congrua in relazione ai reati per cui il EB è stato condannato, appare tale da contenere l'aumento di mesi uno e giorni venti di reclusione, inflitti dal giudice per le indagini preliminari. Generico, infine, appare il rilievo sul difetto di motivazione dell'aumento operato a titolo di continuazione sulla pena base previsto per il reato più grave, che la corte territoriale ha ancorato in tutta evidenza, proprio in accoglimento del relativo motivo di impugnazione, sull'intensità del dolo, in quanto, come sottolineato dall'appellante, "tutti i reati di cui si chiede la continuazione risultano dolosi, pianificati e attuati secondo una logica sistematica, volta a perseguire uno scopo comune: l'autofinanziamento illecito dell'attività di impresa tramite evasione fiscale, la distrazione di risorse per fini privati e, in ultima analisi, il depauperamento della società fino alla dichiarazione di fallimento" (cfr. pp.
8-9 della sentenza di appello). 4. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616A c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
2 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19.9.2025.