CASS
Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/07/2024, n. 30977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30977 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA', sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di SA nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 14/03/2024 dal Tribunale di SA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30977 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 marzo 2024 il Tribunale di SA sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 12 gennaio 2023 nel procedimento di esecuzione attivato da TI AI. Con quest'ultima ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito della competenza a provvedere sulla rettifica dell'iscrizione della recidiva, che si riteneva erroneamente annotata nel casellario giudiziale di TI AI, ex art. 99, quarto comma, cod. pen., richiesta nell'interesse del condannato, disponeva la trasmissione degli atti processuali al Tribunale di SA, che aveva adottato la decisione irrevocabile presupposta. Secondo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, l'iscrizione della recidiva discendeva dall'applicazione della pena di tre mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337, 585 e 585 cod. pen., irrogata dal Tribunale di SA con la sentenza di patteggiamento del 28 gennaio 2010, divenuta irrevocabile I'l giugno 2010, che imponeva di individuare lo stesso Tribunale quale giudice competente per la risoluzione delle questioni esecutive inerenti alla decisione di merito. A sua volta, investito della competenza a provvedere sull'istanza di rettifica presentata dal condannato, il Tribunale di SA sollevava conflitto di competenza negativo davanti alla Corte di cassazione. A sostegno del conflitto di competenza negativo, si evidenziava che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non aveva tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, la competenza a provvedere sull'istanza di AI andava determinata in conformità dell'art. 40, ccmma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 312, che attribuisce la risoluzione delle questioni relative alle iscrizioni nel casellario giudiziale delle persone nate all'estero al Tribunale di Roma, riconoscendogli poteri di natura autonoma e derogatoria rispetto a quelli attribuiti al giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, il Tribunale di SA e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, contemporaneamente, ricusavano la cognizione sulla medesima questione loro deferita, rappresentata dalla richiesta di rettifica dell'iscrizione della recidiva, ex 2 c24 art. 99, quarto comma, cod. pen., nel casellario giudiziale di TI AI. Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che l'iscrizione della recidiva nel casellario giudiziale, su cui verteva l'istanza di rettifica presentata da AI, discendeva dall'applicazione della pena di tre mesi di reclusione, irrogata all'imputato, per i reati di cui agli artt. 337, 585 e 585 cod. pen., dal Tribunale di SA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con sentenza emessa il 28 gennaio 2010, divenuta irrevocabile I'l giugno 2010. Deve, al contempo, rilevarsi che la richiesta di rettifica dell'iscrizione della recidiva nel casellario giudiziario di TI AI, essendo stata presentata da un condannato che è nato in [...] estero -- ovvero il Marocco soggiace alla disciplina dell'art. 40, comma 1, d.P.R. n. 312 del 2002, a tenore del quale: «Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato». In questa cornice, deve rilevarsi che l'art. 40 d.P.R. n. 312 del 2002 prevede una competenza speciale e derogatoria rispetto a quella previsti procedimento di esecuzione, attribuita al Tribunale di Roma, che esercita poteri di natura funzionale, che, attesa la possibilità di incidere sul trattamento sanzionatorio del condannato, sono sottoposti a controllo giurisdizionale. Tali peculiari poteri sono la conseguenza dell'istituzione di un vero e proprio "giudice del casellario", che, per effetto dell'attribuzione di una competenza funzionale e inderogabile, opera con modalità autonome, che non sono assimilabili a quelle del giudice dell'esecuzione, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati - attribuita dall'art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 al Tribunale, in composizione monocratica del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato o al Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato - ha natura funzionale ed inderogabile, con la conseguerza che l'eventuale incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità» (Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferri, Rv. 269550 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 1, n. 6449 del 17/02/2016, Villa, Rv. 266363 - 01). 3 2. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di SA, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 12 luglio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30977 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 marzo 2024 il Tribunale di SA sollevava conflitto di competenza negativo, ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., avverso il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 12 gennaio 2023 nel procedimento di esecuzione attivato da TI AI. Con quest'ultima ordinanza il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, investito della competenza a provvedere sulla rettifica dell'iscrizione della recidiva, che si riteneva erroneamente annotata nel casellario giudiziale di TI AI, ex art. 99, quarto comma, cod. pen., richiesta nell'interesse del condannato, disponeva la trasmissione degli atti processuali al Tribunale di SA, che aveva adottato la decisione irrevocabile presupposta. Secondo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, l'iscrizione della recidiva discendeva dall'applicazione della pena di tre mesi di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337, 585 e 585 cod. pen., irrogata dal Tribunale di SA con la sentenza di patteggiamento del 28 gennaio 2010, divenuta irrevocabile I'l giugno 2010, che imponeva di individuare lo stesso Tribunale quale giudice competente per la risoluzione delle questioni esecutive inerenti alla decisione di merito. A sua volta, investito della competenza a provvedere sull'istanza di rettifica presentata dal condannato, il Tribunale di SA sollevava conflitto di competenza negativo davanti alla Corte di cassazione. A sostegno del conflitto di competenza negativo, si evidenziava che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma non aveva tenuto conto del fatto che, nel caso in esame, la competenza a provvedere sull'istanza di AI andava determinata in conformità dell'art. 40, ccmma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 312, che attribuisce la risoluzione delle questioni relative alle iscrizioni nel casellario giudiziale delle persone nate all'estero al Tribunale di Roma, riconoscendogli poteri di natura autonoma e derogatoria rispetto a quelli attribuiti al giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, il Tribunale di SA e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, contemporaneamente, ricusavano la cognizione sulla medesima questione loro deferita, rappresentata dalla richiesta di rettifica dell'iscrizione della recidiva, ex 2 c24 art. 99, quarto comma, cod. pen., nel casellario giudiziale di TI AI. Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che l'iscrizione della recidiva nel casellario giudiziale, su cui verteva l'istanza di rettifica presentata da AI, discendeva dall'applicazione della pena di tre mesi di reclusione, irrogata all'imputato, per i reati di cui agli artt. 337, 585 e 585 cod. pen., dal Tribunale di SA, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con sentenza emessa il 28 gennaio 2010, divenuta irrevocabile I'l giugno 2010. Deve, al contempo, rilevarsi che la richiesta di rettifica dell'iscrizione della recidiva nel casellario giudiziario di TI AI, essendo stata presentata da un condannato che è nato in [...] estero -- ovvero il Marocco soggiace alla disciplina dell'art. 40, comma 1, d.P.R. n. 312 del 2002, a tenore del quale: «Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666, del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato». In questa cornice, deve rilevarsi che l'art. 40 d.P.R. n. 312 del 2002 prevede una competenza speciale e derogatoria rispetto a quella previsti procedimento di esecuzione, attribuita al Tribunale di Roma, che esercita poteri di natura funzionale, che, attesa la possibilità di incidere sul trattamento sanzionatorio del condannato, sono sottoposti a controllo giurisdizionale. Tali peculiari poteri sono la conseguenza dell'istituzione di un vero e proprio "giudice del casellario", che, per effetto dell'attribuzione di una competenza funzionale e inderogabile, opera con modalità autonome, che non sono assimilabili a quelle del giudice dell'esecuzione, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In tema di casellario giudiziale e dei carichi pendenti, la competenza sulle questioni riguardanti le iscrizioni e i relativi certificati - attribuita dall'art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 al Tribunale, in composizione monocratica del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato o al Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato - ha natura funzionale ed inderogabile, con la conseguerza che l'eventuale incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità» (Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferri, Rv. 269550 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 1, n. 6449 del 17/02/2016, Villa, Rv. 266363 - 01). 3 2. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di SA, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 12 luglio 2024.