Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
Nel procedimento conseguente all'appello avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo, l'acquisizione di atti da parte del giudice al di fuori dell'udienza camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (applicabile in forza del richiamo dell'art. 322 bis cod. proc. pen. all'art. 310 dello stesso codice) viola il principio del contraddittorio, determinando una nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 181 cod. proc. pen., in quanto il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione utilizzabile ai fini della decisione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2014, n. 5935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5935 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3751
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 30140/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT SE N. IL 15/02/1964;
avverso l'ordinanza n. 119/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 20/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano adito ex art. 322 bis c.p.p., pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente RT SE, con ordinanza del 20.5.2014 rigettava il gravame proposto da RT SE e, per l'effetto, confermava l'ordinanza impugnata, con cui il GIP del Tribunale di Milano, in data 31.3.2014, aveva a sua volta rigettato l'istanza di restituzione dell'autocarro Volvo FH12 targato CH830MD di proprietà della ditta OR PP sottoposto a sequestro preventivo con decreto del GIP di Milano in data 27.5.2013 nell'ambito di procedimento penale per traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D.L.vo 152/06 a carico di LIATI ORLANDO.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, OR PP, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 3, e artt. 24 e 111 Cost. - violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il ricorrente ricostruiva l'iter della procedura esperita dinanzi al tribunale meneghino ed evidenziava come quest'ultimo, dopo essersi riservata la decisione all'esito della discussione, invitava la Procura ad una integrazione documentale e sulla base della nuova documentazione acquisita si determinava a dichiarare infondato e rigettare l'appello.
La decisione del tribunale di integrare gli atti, in camera di consiglio, avrebbe impedito all'appellante ogni forma di partecipazione e confronto, sia sulla legittimità dell'acquisizione che sulla valutazione degli elementi probatori acquisiti, con grave e insanabile violazione del principio del contraddittorio. Tale violazione si paleserebbe ancora più grave - secondo la tesi sostenuta in ricorso - perché il OR non era parte del giudizio principale e, pertanto, non poteva conoscere gli atti. b. Nullità dell'ordinanza per motivazione meramente apparente. Il ricorrente lamenta che non vi sarebbero elementi a sostegno delle conclusioni espresse dal Tribunale in merito all'esclusione della buona fede del terzo - proprietario. Non vi sarebbe traccia, in particolare, ne' della non corrispondenza tra i documenti di trasporto in possesso della ditta OR e quelli della ditta TE PP SR ne' che i trasporti fossero stati eseguiti personalmente dal OR.
L'assenza di dati concreti in tal senso renderebbe, perciò, la decisione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. In data 16.12.2004 veniva poi depositata memoria nell'interesse del ricorrente a firma dell'Avv. Valeria Petr con cui si precisavano e si sviluppavano i motivi di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che la fondatezza del primo motivo di ricorso sia assorbente rispetto ad ogni valutazione del secondo e che pertanto l'impugnata ordinanza vada annullata con rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo esame, nel contraddittorio delle parti.
2. Va premesso che non potrà tenersi conto, ai fini dell'odierno decidere, della memoria nell'interesse del ricorrente depositata in atti il 16.12.2014, ovvero un giorno prima dell'udienza in camera di consiglio di fronte a questa Corte, in larga parte riproduttiva dei motivi già proposti e, comunque, inammissibile per tardività. Trova, infatti, applicazione il disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 4, e art. 611 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, secondo i quali le parti possono presentare motivi nuovi e memorie solo fino a 15 giorni prima dell'udienza. Il mancato rispetto di tale termine comporta decadenza, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5 del richiamato art. 585.
Va poi ricordato che per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, in tema di sequestro preventivo, il proprietario della cosa sequestrata è legittimato a presentare la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro, a norma dell'art. 322 c.p.p.. In tema di sequestro di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, il veicolo adoperato per il trasporto di rifiuti), il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene (cfr. sul punto questa sez. 3, n. 9579 del 17.1.2013, Longo, rv. 254749, conf. sez. 1, n. 68 del 17.10.2013 dep. il 2.1.2014, Falcone, rv. 258394).
3. Ciò premesso, va rilevato come fondato appare il vulnus al contraddittorio, e conseguentemente al diritto di difesa, nei termini di cui alla lamentata violazione di legge.
Ed invero, come si evince dagli atti - cui questa Corte ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta - all'udienza camerale del 20.5.2014 il Tribunale di Milano riservava la propria decisione.
Riunito in camera di consiglio, tuttavia, il collegio non decideva il ricorso, bensì pronunciava e depositava ordinanza con cui disponeva che a cura del giudice procedente e della DDA presso la Procura della Repubblica di Milano gli venissero trasmessi gli atti di indagine relativi all'autocarro targato CH830MD intestato a OR PP e che hanno determinato il sequestro preventivo. Ciò sul rilievo: a) che a seguito dell'avviso ex art. 310 c.p.p., comma 2, il giudice procedente aveva trasmesso, oltre all'istanza e all'impugnata ordinanza, solo il decreto di giudizio immediato e l'ordinanza cautelare personale e reale emessa in data 27.2.2013; b) che, con riferimento all'autocarro de quo, intestato al OR, che non è imputato nel procedimento penale in corso presso il Tribunale di Milano, nell'ordinanza in questione risultava solo la sottoposizione dell'automezzo a sequestro preventivo;
c) che appariva necessario acquisire gli atti di indagine riferiti all'autocarro di cui sopra, al fine di valutarne il coinvolgimento nelle condotte contestate.
Gli atti in questione - e precisamente la c.n.r. del N.O.E. dei CC di Milano del 21.12.2010 e l'annotazione dello stesso N.O.E. dei CC del 14.10.2010 venivano trasmessi successivamente al tribunale, che ne dava atto a pag. 3 dell'ordinanza impugnata, e il Collegio, sulla scorta degli stessi, provvedeva con l'ordinanza reiettiva del proposto appello depositata in data 6.6.2014.
Orbene, appare di tutta evidenza l'intervenuta violazione del contraddittorio.
Sembra di ciò, peraltro, preoccuparsene lo stesso tribunale milanese, laddove, dopo avere dato atto dell'acquisizione documentale, specifica che si tratta di "atti di indagine a disposizione delle parti a seguito dell'instaurazione del giudizio" (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Ma tra queste parti, evidentemente, non vi è OR PP, che è terzo estraneo proprio a quel giudizio e che, ai fini di poter provare la propria estraneità al reato, aveva diritto di visionare gli atti di indagine su cui il tribunale ha fondato la propria decisione e di interloquire sugli stessi.
Con tutta evidenza, pertanto, una volta resosi conto della mancanza degli atti, il Collegio avrebbe dovuto acquisire gli stessi - come ha fatto - ma poi rifissare l'udienza camerale per poter dar modo alle parti di interloquire ed operare le proprie richieste in relazione agli stessi.
4. Va ricordato che, in quel caso in una procedura relativa ad una misura cautelare personale, questa Corte di legittimità ha già più volte affermato il principio che in tema di procedimento di riesame della misura coercitiva, l'acquisizione e la conoscenza di atti, fuori dell'udienza camerale di cui all'art. 309 c.p.p., viola l'espressa previsione dell'art. 309 c.p.p., comma 8, secondo cui il difensore ha il diritto di esaminare tutti gli atti che, a tal fine, devono restare depositati in cancelleria fino al giorno dell'udienza. Ciò implica che il difensore deve poter interloquire su tutta la documentazione acquisita dal giudice e che questi non può conoscere alcun atto senza che la parte sia stata posta in grado di esprimere le proprie valutazioni sugli stessi.
La violazione di tale disposizione vulnera il principio del contraddittorio e determina una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. e), e art. 181 c.p.p. (così sez. 6, n. 19045 del
19.2.2003, Georgiev, rv. 225736, nell'esaminare una fattispecie nella quale il tribunale del riesame aveva richiesto, dopo la chiusura dell'udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, e, una volta acquisiti, aveva deciso senza che la difesa avesse avuto modo di controllare la legittimità delle intercettazioni eseguite;
conf. sez. 4, n. 34925 del 17.6.2003, Cadri, rv. 226384).
In altra pronuncia si è condivisibilmente evidenziato come il richiamo all'art. 127 c.p.p., contenuto nell'art. 309 c.p.p., comma 8, implica che il procedimento del riesame si conformi al principio del contraddittorio, in forza del quale il giudice può pronunciarsi solo su atti che abbiano costituito, o che potrebbero aver costituito, oggetto delle osservazioni delle parti in grado di esaminarli, (così sez. 1, n. 3820 del 25.6.1998, Selis, rv. 211443). Orbene, la situazione per quanto riguarda il procedimento di impugnazione delle misure cautelari reali è speculare. L'art. 322 bis c.p.p., comma 2, prevede, infatti, che si applichino, in quanto compatibili, le disposizione di cui all'art. 310, e tale ultima norma prevede che il procedimento davanti al tribunale si svolga in camera di consiglio nelle forme dell'art. 127 c.p.p.. Mutatis mutandis, ritiene, pertanto, questa Corte di legittimità che occorra affermare il principio giuridico - cui il giudice di rinvio dovrà attenersi-secondo cui anche nelle procedure di riesame e di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali l'acquisizione e la conoscenza di atti da parte del giudice, fuori dall'udienza camerale celebrata nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., che siano stati utilizzati per la decisione e sui quali le parti, se poste in grado di esaminarli, avrebbero potuto operare delle osservazioni, vulnera il principio del contraddittorio e determina una nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 181 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla con rinvio la ordinanza impugnata al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2015