Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
In materia di costruzioni abusive non è prevista la sospensione del conseguente procedimento penale, per violazione dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso in cui la domanda di sanatoria proposta dall'imputato abbia avuto esito negativo in sede amministrativa e sia stato instaurato un giudizio innanzi al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto, in attuazione del principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni derogatorie tassativamente previste dalla legge. (cfr. Corte costituzionale 1 aprile 1998 n. 85).
Commentario • 1
- 1. URBANISTICA: reati edilizi ed accertamento di conformità in sanatoria, i termini di 60 gg..Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
URBANISTICA: reati edilizi ed accertamento di conformità in sanatoria, i termini di 60 gg.. La sospensione dell'azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, imposta dall'art. 45, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione al precedente art. 36, comma 3, non può superare i sessanta giorni previsti da tale ultima disposizione. GIURISPRUDENZA per esteso e massimata In materia di reati edilizi, qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, la mancata sospensione del procedimento da parte del giudice, in assenza di una espressa previsione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 22823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22823 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/02/2003
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 416
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 29402/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB LF, n. a Carpi il 12.6.1936;
avverso la sentenza 9.5.2002 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. M. IACOVIELLO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Carlo BENINI, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9.5.2002 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza 17.10.2001 del Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Imola, che aveva affermato la penale responsabilità di IE LF in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato la costruzione di un capannone avente superficie di circa 250 mq. ed altezza di mt. 6, in assenza della prescritta concessione edilizia - acc. in Imola, nel dicembre 1994);
- agli artt. 18 e 20 legge n. 64/1974;
- all'art. 1 sexies legge n. 431/1985;
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto e lire 30 milioni di ammenda, impartendo gli ordini di demolizione delle opere abusive e di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, con la concessione dei doppi benefici di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il IE, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito l'incongruità dell'applicazione dell'art. 479 c.p.p. quanto alla sospensione del dibattimento in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
1. In punto di fatto deve evidenziarsi quanto segue:
- nel giudizio di primo grado, all'udienza del 17.4.1996, la difesa depositò copia di un ricorso al T.a.r. Emilia-Romagna, presentato dai coniugi IE-Mazzetti avverso l'ordinanza sindacale di demolizione delle opere abusive oggetto di contestazione;
- il ET sospese il dibattimento, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., "in attesa della definizione in sede amministrativa";
- la sospensione venne poi revocata in data 3.9.2001. La difesa contesta la legittimità di tale revoca, prospettandone l'irrazionalità, in quanto il giudice amministrativo non aveva ancora assunto alcuna decisione ed il giudice penale, avendo adottato il provvedimento di sospensione, aveva già ritenuto che la decisione sull'esistenza del reato edilizio dipendesse appunto dalla risoluzione della controversia amministrativa tuttora pendente.
2. Nell'ipotesi di ricorso al T.a.r. avverso l'ordinanza di demolizione emessa dalla P.A. ai sensi dell'art. 7, 2 comma, della legge n. 47/1985, il procedimento penale non deve essere sospeso,
poiché la legge non stabilisce, in materia, alcuna pregiudiziale amministrativa (art. 3 c.p.p.) ed attribuisce anzi al giudice penale l'autonomo potere-dovere di espletare ogni accertamento per verificare la sussistenza del reato.
Il giudice ordinario svolge un compito primario riservato alla giurisdizione penale, che non è vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di ogni sospensione del giudizio penale. Nè è configurabile, nella fattispecie in esame, violazione dell'art. 479 c.p.p.:
- sia perché "la decisione sull'esistenza del reato" non dipende dalla risoluzione della controversia amministrativa (che dovrebbe essere altresì caratterizzata da una particolare complessità), mentre l'irrilevanza assoluta della pretesa pregiudiziale comporta - al contrario - l'obbligo di procedere;
- sia perché, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 479 c.p.p., "qualora il giudizio civile o amministrativo non sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione", assumendosi l'onere di risolvere direttamente la questione considerata controversa. Giova ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale - con decisione n. 85 dell'1.4.1998 - ha dichiarato infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 39, 9 comma, della legge n. 724/1994, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'azione penale in pendenza dell'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di diniego sulla richiesta di condono edilizio e di autorizzazione paesaggistica per opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico. Per interventi abusivi siffatti l'effetto del condono-sanatoria si verifica solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria e l'autorità comunale abbia rilasciato la concessione edilizia sanante.
Anche in tal caso, in cui gli effetti dell'oblazione-condono e della sanatoria debbono necessariamente coincidere, la Consulta ha rilevato che non è prevista una specifica sospensione del procedimento penale qualora la domanda di sanatoria abbia avuto esito negativo in via amministrativa e sia sorta contestazione avanti al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto. Ed il giudice delle leggi ha evidenziato che "sul piano costituzionale non si pone per il legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del procedimento penale, quando sia pendente avanti ad un altro giudice una controversia che debba risolvere una questione su un atto, pregiudiziale alla definizione del primo processo, Anzi in sede di disciplina positiva si è andato affermando il principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie tassativamente previste dalla legge, ritenendosi di privilegiare, anche in sede penale, l'esigenza di sollecita definizione del processo".
La scelta di sospensione del corso dell'azione penale fino alla definizione della controversia giurisdizionale amministrativa, fermi tutti i poteri di autonoma valutazione del giudice penale, è "tutt'altro che obbligata" e razionalmente il legislatore non ha inteso effettuarla.
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2003