Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 22823
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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Massime1

In materia di costruzioni abusive non è prevista la sospensione del conseguente procedimento penale, per violazione dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso in cui la domanda di sanatoria proposta dall'imputato abbia avuto esito negativo in sede amministrativa e sia stato instaurato un giudizio innanzi al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto, in attuazione del principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni derogatorie tassativamente previste dalla legge. (cfr. Corte costituzionale 1 aprile 1998 n. 85).

Commentario1

  • 1URBANISTICA: reati edilizi ed accertamento di conformità in sanatoria, i termini di 60 gg..
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    URBANISTICA: reati edilizi ed accertamento di conformità in sanatoria, i termini di 60 gg.. La sospensione dell'azione penale relativa alle contravvenzioni urbanistiche finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, imposta dall'art. 45, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione al precedente art. 36, comma 3, non può superare i sessanta giorni previsti da tale ultima disposizione. GIURISPRUDENZA per esteso e massimata In materia di reati edilizi, qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, la mancata sospensione del procedimento da parte del giudice, in assenza di una espressa previsione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 22823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22823
Data del deposito : 26 febbraio 2003

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