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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3433/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
RUBOLINO EUGENIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18101/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259041643861000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3117/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'atto impugnato Resistente/Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositao, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto le cartelle -indicate in ricorso- relative alle imposte di regsitro e catastali;
eccepiva il ricorrente la prescrizione dei tributi conseguente all'omessa notifica degli atti presupposti.
Nessuno si costituiva per l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, l'assunto del ricorrente -in assenza di qualsivoglia elemento addotto ex adverso dall'Ufficio deve ritenersi fondato, con la conseguente declaratoria della prescrizione dei tributi di cui all'intimazione di pagamento, per la quale non è dato stabilire se e quando sia stata preceduta dalal rituale notifica degli atti prodromici.
L'Agenzia Entrate e CO, soccombente e non costituita, va condannata al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate in euro 1000, oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in euro 1000,00
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
RUBOLINO EUGENIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18101/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259041643861000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3117/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi l'atto impugnato Resistente/Appellato: nessuno si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositao, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento avente ad oggetto le cartelle -indicate in ricorso- relative alle imposte di regsitro e catastali;
eccepiva il ricorrente la prescrizione dei tributi conseguente all'omessa notifica degli atti presupposti.
Nessuno si costituiva per l'ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Ed invero, l'assunto del ricorrente -in assenza di qualsivoglia elemento addotto ex adverso dall'Ufficio deve ritenersi fondato, con la conseguente declaratoria della prescrizione dei tributi di cui all'intimazione di pagamento, per la quale non è dato stabilire se e quando sia stata preceduta dalal rituale notifica degli atti prodromici.
L'Agenzia Entrate e CO, soccombente e non costituita, va condannata al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate in euro 1000, oltre oneri e accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in euro 1000,00