Art. 5. 1. L' articolo 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218 , concernente l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - La Scuola di polizia tributaria e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto".
"Art. 2. - La Scuola di polizia tributaria e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto".