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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente e Relatore
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
MOSCETTA ILARIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN.AUTOTUTELA REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Rappresentante_1, quale rappresentante legale della Ricorrente_1 srl, ha chiesto dichiararsi nulla ovvero annullarsi la cartella di pagamento n. 06820240121104789000 notificatale dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione il 28.11.2024, nonché i presupposti atti di irrogazione sanzioni
(per un totale di euro 5.760,00, oltre diritti di notifica), per violazione degli artt. 17, 43 e 69 del DPR
131/86 e dell'art. 13 del d.lgs. 472/97.
Costituitosi, l'Ufficio ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via gradata, il rigetto dello stesso.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in causa, stante la particolarità della materia trattata, in una con la sostanziale fondatezza delle censure della ricorrente avverso gli atti di contestazione, ove la cartella di pagamento non fosse divenuta definitiva (come si spiegherà oltre).
In particolare, con riferimento alle specifiche censure della parte ricorrente ed alle avverse eccezioni e controdeduzioni, devesi osservare quanto appresso.
La società ricorrente ha esposto di avere effettuato, in data 02.11.2021, la registrazione al n. 3631 e 3632
(serie 3T) di un contratto commerciale stipulato il 06.04.2021, della durata di 6 anni con decorrenza dalla stipula. A seguito della tardiva registrazione del contratto di locazione, essa società versava le somme dovute per l'imposta di registro con l'applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/7 del 120% utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Detto ravvedimento prevedeva l'applicazione dell'aliquota pari al
2% sul canone annuo relativo alla prima annualità della locazione. Sennonché, l'Ufficio non riteneva perfezionato il ravvedimento e quindi irrogava sanzioni per intero, poiché il versamento si sarebbe dovuto effettuare applicando l'aliquota del 2% sull'ammontare del canone complessivo delle 6 annualità della locazione. Per cui, facendo seguito all'atto di contestazione, veniva notificata la cartella di pagamento n.
06820240121104789000, della quale l'odierna ricorrente in data 19.12.2024 chiedeva l'annullamento attivando l'istituto dell'autotutela ex art.10 quater, lett. e) ed f) dello Statuto del Contribuente (L. n.
212/2000 e s.m.i.). A tale istanza l'Agenzia delle Entrate non rispondeva alcunché, così formandosi il qui impugnato silenzio/rifiuto.
Da parte sua, l'Ufficio sostiene invece che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile l'autotutela obbligatoria di cui al succitato art. 10 quater, bensì l'autotutela facoltativa di cui al successivo art. 10 quinquies L. cit., il cui rifiuto tacito, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (e del comb. disp. delle lett.
G bis e G ter di detto art. 19, ivi inserite dall'art. 1, co. 1, lett. I ed L del D.Lgs. n. 220/2023), non rientra nel novero degli atti impugnabili. Aggiunge l'Ufficio che il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto altro aspetto, nel senso che la società contribuente non ha presentato le deduzioni difensive previste dall'art. 16, co. 4 del D. Lgs. n. 472/1997, né ha proposto un autonomo ricorso avverso gli atti di contestazione n.
D000023/2024 e n. D000024/2024 regolarmente notificatile a mezzo PEC il 22.03.2024, sicché esso
Ufficio ha legittimamente iscritto a ruolo la pretesa oggetto di detti atti di contestazione divenuti definitivi;
in data 28.11.2024, è stata quindi notificata la conseguenziale cartella di pagamento n.
06820240121104789000, laddove la società ha presentato istanza di autotutela in data 19.12.2024 avverso detta cartella di pagamento e successivamente, in data 11.02.2025, ha presentato istanza di autotutela con riferimento agli atti di contestazione (laddove l'odierno ricorso è stato depositato in data
05.06.2025). Sicché, una volta divenuti definitivi gli atti di contestazione, la conseguenziale cartella di pagamento avrebbe potuto essere oggetto di autotutela (e/o di impugnazione in sede giurisdizionale) solo per eventuali vizi propri, eventuali vizi peraltro non fatti oggetto di censura in questa sede. A giudizio del collegio, quest'ultimo motivo d'inammissibilità del ricorso risulta assorbente rispetto al primo
(ossia rispetto a quello avente ad oggetto la natura facoltativa dell'autotutela ex art. 10 quinquies L. n.
212/2000 e s.m.i. come sostiene l'Ufficio, ovvero obbligatoria ex art. 10 quater L. cit. come sostiene la ricorrente).
Motivo d'inammissibilità che risulta altresì fondato, sebbene sotto un profilo parzialmente diverso (ma rilevabile anche d'ufficio) rispetto a quello prospettato dall'Agenzia delle entrate.
Difatti, anche laddove dovesse ritenersi che, nel caso di specie, si fosse in presenza di un'autotutela obbligatoria (e non meramente facoltativa), ai sensi dell'art. 10 quater cit., co. 2, “L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste ..... decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”
(in senso conforme, cfr. pure la Circolare n.21 del 7 novembre 2024 della stessa Agenzia delle Entrate).
E, nel caso di specie, essendo stati gli atti di contestazione notificati come detto a mezzo PEC il
22.03.2024, gli stessi sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nel termine dei successivi 60 giorni, ossia in data 21.05.2024, sicché l'autotutela obbligatoria in questione (ossia l'obbligo di autoannullamento degli atti di contestazione divenuti definitivi) avrebbe potuto e dovuto essere esercitata
(d'ufficio o su istanza di parte) non oltre il termine del 21.05.2025. Orbene, come confermato anche nelle controdeduzioni dell'Ufficio, l'istanza di autotutela della società avverso la cartella di pagamento è stata presentata in data 19.12.2024 e quella di autotutela avverso gli atti di contestazione è stata presentata in data 11.02.2025: entrambe, dunque, prima della scadenza del termine del 21.05.2025, con conseguente obbligo dell'Ufficio di provvedere e connessa formazione del silenzio-rifiuto dopo i 90 giorni, ossia rispettivamente in data 19.03.2025 ed in data 08.05.2025. Ne discende che il ricorso avverso il silenzio- rifiuto sull'istanza di autotutela avente ad oggetto la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere depositata nei 60 giorni successivi e quindi non oltre il 18.05.2025, mentre il ricorso avverso il silenzio- rifiuto sull'istanza di autotutela avente ad oggetto gli atti di contestazione avrebbe dovuto essere depositato non oltre il 07.07.2025: l'odierno ricorso, come detto depositato in data 05.06.2025, è stato dunque tardivo con riferimento alla cartella di pagamento, notificata in data 28.11.2024 e non impugnata in sede giurisdizionale entro il 27.01.2025, laddove non è stato tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale entro il 18.05.2025 neppure il silenzio rifiuto formatosi il 19.03.2025 sull'istanza di autotutela presentata il 19.12.2024; per converso, l'odierno ricorso è stato tempestivo con riferimento al silenzio rifiuto formatosi in data 08.05.2025 sull'istanza di autotutela avente ad oggetto gli atti di contestazione presentata l'11.02.2025, silenzio rifiuto che avrebbe dovuto essere impugnato in sede giurisdizionale non oltre il 07.07.2025 e che è stato tempestivamente impugnato con l'odierno ricorso, depositato come detto il 05.06.2025.
L'eventuale annullamento degli atti presupposti ossia degli atti di contestazione (ferma restando anche la loro eventuale autonoma impugnabilità: cfr. es. Cass., sez. 5, n. 21094/2025), peraltro, non travolgerebbe l'atto conseguenziale ossia la successiva cartella di pagamento, stante la spiegata intervenuta definitività di quest'ultima.
Di qui, l'inammissibilità del ricorso stesso con riferimento a detta cartella di pagamento.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, stante l'intervenuta definitività della cartella di pagamento.
Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIACOMO VINCENZO, Presidente e Relatore
D'IMPERIO CARMINE, Giudice
MOSCETTA ILARIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 343/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DIN.AUTOTUTELA REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Rappresentante_1, quale rappresentante legale della Ricorrente_1 srl, ha chiesto dichiararsi nulla ovvero annullarsi la cartella di pagamento n. 06820240121104789000 notificatale dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione il 28.11.2024, nonché i presupposti atti di irrogazione sanzioni
(per un totale di euro 5.760,00, oltre diritti di notifica), per violazione degli artt. 17, 43 e 69 del DPR
131/86 e dell'art. 13 del d.lgs. 472/97.
Costituitosi, l'Ufficio ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via gradata, il rigetto dello stesso.
All'odierna udienza, la presente causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato. Le spese processuali vanno compensate tra le parti in causa, stante la particolarità della materia trattata, in una con la sostanziale fondatezza delle censure della ricorrente avverso gli atti di contestazione, ove la cartella di pagamento non fosse divenuta definitiva (come si spiegherà oltre).
In particolare, con riferimento alle specifiche censure della parte ricorrente ed alle avverse eccezioni e controdeduzioni, devesi osservare quanto appresso.
La società ricorrente ha esposto di avere effettuato, in data 02.11.2021, la registrazione al n. 3631 e 3632
(serie 3T) di un contratto commerciale stipulato il 06.04.2021, della durata di 6 anni con decorrenza dalla stipula. A seguito della tardiva registrazione del contratto di locazione, essa società versava le somme dovute per l'imposta di registro con l'applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/7 del 120% utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. Detto ravvedimento prevedeva l'applicazione dell'aliquota pari al
2% sul canone annuo relativo alla prima annualità della locazione. Sennonché, l'Ufficio non riteneva perfezionato il ravvedimento e quindi irrogava sanzioni per intero, poiché il versamento si sarebbe dovuto effettuare applicando l'aliquota del 2% sull'ammontare del canone complessivo delle 6 annualità della locazione. Per cui, facendo seguito all'atto di contestazione, veniva notificata la cartella di pagamento n.
06820240121104789000, della quale l'odierna ricorrente in data 19.12.2024 chiedeva l'annullamento attivando l'istituto dell'autotutela ex art.10 quater, lett. e) ed f) dello Statuto del Contribuente (L. n.
212/2000 e s.m.i.). A tale istanza l'Agenzia delle Entrate non rispondeva alcunché, così formandosi il qui impugnato silenzio/rifiuto.
Da parte sua, l'Ufficio sostiene invece che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile l'autotutela obbligatoria di cui al succitato art. 10 quater, bensì l'autotutela facoltativa di cui al successivo art. 10 quinquies L. cit., il cui rifiuto tacito, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (e del comb. disp. delle lett.
G bis e G ter di detto art. 19, ivi inserite dall'art. 1, co. 1, lett. I ed L del D.Lgs. n. 220/2023), non rientra nel novero degli atti impugnabili. Aggiunge l'Ufficio che il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto altro aspetto, nel senso che la società contribuente non ha presentato le deduzioni difensive previste dall'art. 16, co. 4 del D. Lgs. n. 472/1997, né ha proposto un autonomo ricorso avverso gli atti di contestazione n.
D000023/2024 e n. D000024/2024 regolarmente notificatile a mezzo PEC il 22.03.2024, sicché esso
Ufficio ha legittimamente iscritto a ruolo la pretesa oggetto di detti atti di contestazione divenuti definitivi;
in data 28.11.2024, è stata quindi notificata la conseguenziale cartella di pagamento n.
06820240121104789000, laddove la società ha presentato istanza di autotutela in data 19.12.2024 avverso detta cartella di pagamento e successivamente, in data 11.02.2025, ha presentato istanza di autotutela con riferimento agli atti di contestazione (laddove l'odierno ricorso è stato depositato in data
05.06.2025). Sicché, una volta divenuti definitivi gli atti di contestazione, la conseguenziale cartella di pagamento avrebbe potuto essere oggetto di autotutela (e/o di impugnazione in sede giurisdizionale) solo per eventuali vizi propri, eventuali vizi peraltro non fatti oggetto di censura in questa sede. A giudizio del collegio, quest'ultimo motivo d'inammissibilità del ricorso risulta assorbente rispetto al primo
(ossia rispetto a quello avente ad oggetto la natura facoltativa dell'autotutela ex art. 10 quinquies L. n.
212/2000 e s.m.i. come sostiene l'Ufficio, ovvero obbligatoria ex art. 10 quater L. cit. come sostiene la ricorrente).
Motivo d'inammissibilità che risulta altresì fondato, sebbene sotto un profilo parzialmente diverso (ma rilevabile anche d'ufficio) rispetto a quello prospettato dall'Agenzia delle entrate.
Difatti, anche laddove dovesse ritenersi che, nel caso di specie, si fosse in presenza di un'autotutela obbligatoria (e non meramente facoltativa), ai sensi dell'art. 10 quater cit., co. 2, “L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste ..... decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”
(in senso conforme, cfr. pure la Circolare n.21 del 7 novembre 2024 della stessa Agenzia delle Entrate).
E, nel caso di specie, essendo stati gli atti di contestazione notificati come detto a mezzo PEC il
22.03.2024, gli stessi sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nel termine dei successivi 60 giorni, ossia in data 21.05.2024, sicché l'autotutela obbligatoria in questione (ossia l'obbligo di autoannullamento degli atti di contestazione divenuti definitivi) avrebbe potuto e dovuto essere esercitata
(d'ufficio o su istanza di parte) non oltre il termine del 21.05.2025. Orbene, come confermato anche nelle controdeduzioni dell'Ufficio, l'istanza di autotutela della società avverso la cartella di pagamento è stata presentata in data 19.12.2024 e quella di autotutela avverso gli atti di contestazione è stata presentata in data 11.02.2025: entrambe, dunque, prima della scadenza del termine del 21.05.2025, con conseguente obbligo dell'Ufficio di provvedere e connessa formazione del silenzio-rifiuto dopo i 90 giorni, ossia rispettivamente in data 19.03.2025 ed in data 08.05.2025. Ne discende che il ricorso avverso il silenzio- rifiuto sull'istanza di autotutela avente ad oggetto la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere depositata nei 60 giorni successivi e quindi non oltre il 18.05.2025, mentre il ricorso avverso il silenzio- rifiuto sull'istanza di autotutela avente ad oggetto gli atti di contestazione avrebbe dovuto essere depositato non oltre il 07.07.2025: l'odierno ricorso, come detto depositato in data 05.06.2025, è stato dunque tardivo con riferimento alla cartella di pagamento, notificata in data 28.11.2024 e non impugnata in sede giurisdizionale entro il 27.01.2025, laddove non è stato tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale entro il 18.05.2025 neppure il silenzio rifiuto formatosi il 19.03.2025 sull'istanza di autotutela presentata il 19.12.2024; per converso, l'odierno ricorso è stato tempestivo con riferimento al silenzio rifiuto formatosi in data 08.05.2025 sull'istanza di autotutela avente ad oggetto gli atti di contestazione presentata l'11.02.2025, silenzio rifiuto che avrebbe dovuto essere impugnato in sede giurisdizionale non oltre il 07.07.2025 e che è stato tempestivamente impugnato con l'odierno ricorso, depositato come detto il 05.06.2025.
L'eventuale annullamento degli atti presupposti ossia degli atti di contestazione (ferma restando anche la loro eventuale autonoma impugnabilità: cfr. es. Cass., sez. 5, n. 21094/2025), peraltro, non travolgerebbe l'atto conseguenziale ossia la successiva cartella di pagamento, stante la spiegata intervenuta definitività di quest'ultima.
Di qui, l'inammissibilità del ricorso stesso con riferimento a detta cartella di pagamento.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, stante l'intervenuta definitività della cartella di pagamento.
Spese compensate.