Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2009, n. 19963
CASS
Sentenza 15 aprile 2009

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Il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle.

Commentari3

  • 1Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Dichiara false generalità al capotreno durante il controllo del biglietto: quale reato?Accesso limitato
    Cecilia Limone · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2009, n. 19963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19963
Data del deposito : 15 aprile 2009

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