Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
Il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 125 del 2008, si distingue da quello di false dichiarazioni sulla propria identità poiché il disvalore è incentrato sulla condotta di "attestazione falsa", sicché, nonostante l'eliminazione del riferimento all'atto pubblico, esso incrimina tuttora il soggetto che renda false dichiarazioni "attestanti", ovvero tese a garantire, il proprio stato od altre qualità della propria od altrui persona, destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle.
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- 1. Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altrihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Dichiara false generalità al capotreno durante il controllo del biglietto: quale reato?Accesso limitatoCecilia Limone · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2009, n. 19963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19963 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/04/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 875
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 40871/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) IE GN TI n. il 06/03/1990;
avverso ORDINANZA del 29/08/2008 del TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e relativa trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 29 agosto 2008 il Giudice monocratico del Tribunale di Bologna non convalidava l'arresto in flagranza di DU AG NT + alias in ordine al reato di furto semplice di oggetti di bigiotteria all'interno dell'UPIM e di quello di cui all'art. 495 c.p., come modificato dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, di false dichiarazioni delle proprie generalità agli Uff.li di P.G.. Riteneva il Giudice il difetto di rituale querela per il primo reato e che il secondo dovesse correttamente qualificarsi sotto l'art. 496 c.p. che, a suo avviso, non prevedeva l'arresto obbligatorio o facoltativo, ed escludeva la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 381 c.p.p., u.c.. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, deducendo la violazione della legge penale e la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione. Deduce che nel caso di specie doveva ritenersi correttamente contestato il reato di cui all'art. 495 c.p. e richiama in proposito numerose sentenze della S.C. in quanto le dichiarazioni mendaci erano state rilasciate da persona interrogata da Uff.li di P.G. in ordine alla propria identità e destinate ad essere riprodotte nel verbale di arresto.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nel caso di specie è stato correttamente contestato il reato di cui all'art. 495 c.p.. La nuova formulazione dell'art. 495 c.p., secondo il dettato della novella introdotta dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, conserva l'originaria descrizione della condotta tipica, epurandola però di un fondamentale elemento e cioè della necessità che la falsa dichiarazione venga recepita o sia destinata ad essere recepita in un atto pubblico.
Tale modifica ha, invero, reso meno netta ed evidente la distinzione (anche secondo il criterio adottato dalla pregressa giurisprudenza della Suprema Corte: cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. 1^, 15.11.2007, n. 43718) di tale reato - quantomeno con riferimento alla condotta di colui che dichiara una falsa identità al pubblico ufficiale - da quello, sussidiario e di chiusura, previsto dall'art.496 c.p. che punisce colui che, interrogato in proposito, fa mendaci dichiarazioni sulla propria identità, stato o altre qualità personali, al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni.
Le due fattispecie parrebbero, almeno in parte, sovrapponigli (in quanto il fatto che l'autore debba essere stato previamente interrogato sulle sue qualità dal pubblico ufficiale (presupposto tipizzato dall'art. 496 c.p. e di cui invece l'art. 495 c.p. non fa menzione anche nella nuova formulazione) non può considerarsi elemento specializzante idoneo a vanificare la clausola di sussidiarietà contenuta nella prima delle due norme citate. Ma deve ragionevolmente escludersi che il legislatore abbia inteso creare due fattispecie criminose sostanzialmente identiche nel precetto ma diverse nella sanzione, consentendo incongruenze applicative di non poco momento, come quella di rendere ora punibile un soggetto che renda false dichiarazioni in assenza di un previo interrogatorio, ai sensi della ritoccata, e più grave, fattispecie di cui all'art. 495 c.p., laddove prima della riforma non sarebbe stato sanzionato nemmeno alla stregua della norma sussidiaria di cui all'art. 496 c.p. Invero, a ben vedere, un elemento distintivo della fattispecie prevista dall'art. 495 c.p. si rinviene ancora nel verbo "attesta" seguito dall'avverbio "falsamente" che compaiono al primo comma, termini che non si rinvengono nel sussidiario art. 496 c.p.. Tale elemento, rapportato al mantenimento delle due aggravanti già contemplate nel secondo comma dell'art. 495 c.p., per l'ipotesi che la falsa dichiarazione sia commessa in atti dello stato civile (e dunque in tal caso il recepimento della dichiarazione nell'atto pubblico tornerebbe contraddittoriamente a segnare la tipicità della fattispecie) ovvero sia stata resa da un imputato o da un indagato all'autorità giudiziaria o abbia determinato una erronea iscrizione nel casellario giudiziale e tenuto conto del più grave trattamento sanzionatorio riservato dall'art. 495 c.p., implica necessariamente che tuttora, nonostante l'eliminazione dell'espresso riferimento all'atto pubblico, qualora il soggetto renda false dichiarazioni "attestanti" (e cioè tese a garantire) il proprio stato o altre qualità della propria o altrui persona che, in quanto tali, siano destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente idoneo a documentarle, debba continuare a trovare applicazione la norma incriminatrice di cui all'art. 495 c.p.. E (nel caso di specie non può negarsi che ricorra appunto la situazione sopra descritta, in quanto le false generalità furono rese dalla ricorrente agli Ufficiali di P.G. del Commissariato di P.S. all'atto della stesura del verbale di identificazione. Deve ritenersi, pertanto, l'integrazione dei vizi denunziati, attesa l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta criminosa e della conseguente valutazione di non gravità del fatto in quanto necessariamente riferita alla diversa, e minore, ipotesi criminosa ravvisata.
Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato essendo stato correttamente eseguito l'arresto per il reato di cui all'art. 495 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato essendo stato correttamente eseguito l'arresto per il reato di cui all'art. 495 c.p.. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009