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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 92 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(CF. ), in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino
appellante contro
(c.f. ; Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Frasca
appellata
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di L'Aquila,
n. rep. 1389-2023, pubblicata in data 5 settembre 2023, su r.g. n. 1635-2020.
All'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il
Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante (come da atto di appello del 31.01.2024, non modificate):
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di citazione in appello così giudicare: nel merito, per la riforma parziale dell'ordinanza ex art 702 bic c.p.c depositata in data 28/08/2023 e comunicata in data 08.01.2024 dal Tribunale di
L'Aquila, dott.ssa Mancini per le motivazioni meglio descritte in narrativa e, per
l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto, da , in esecuzione dell'impugnata ordinanza, anche a titolo Parte_1 di spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta):
“La SI.ra , come in epigrafe rappresentata e difesa, conclude Controparte_1 affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila voglia rigettare l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa in data 28.8.2023 Parte_1 dal Tribunale di L'Aquila, Dott.ssa Anna Maria Mancini, nell'ambito del giudizio rubricato al n. 1635/2020, con condanna dell'appellante al pagamento di tutte le spese
e competenze del grado”.
1. Il provvedimento impugnato. Il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza n. rep.
1389-2023, pubblicata il 5 settembre 2023, in merito alla domanda, proposta da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., di condanna di Parte_2 [...] al rimborso in favore della ricorrente del valore capitale, Parte_1 maggiorato degli interessi, di tre buoni fruttiferi postali della serie 1B8 n.
00001114247010446 dell'importo di € 5.000,00, n. 00001132254910275 dell'importo di € 1.000,00 e n. 00001132255010252 dell'importo di € 1.000,00, emessi tutti in data 7.12.2007 e acquistati in pari data presso l'Ufficio Postale di pag. 2/11 San Nicola di Tornimparte (AQ) o, in subordine, al risarcimento del danno cagionatole dalla condotta inadempiente della resistente, così decideva:
“- rigetta la domanda di rimborso dei per intervenuta prescrizione;
CP_2
- accoglie la domanda risarcitoria e per l'effetto condanna la resistente
[...] al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma Parte_1 di € 7.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da motivazione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.523,40, di cui € 145,50 per spese ed € 2.377,90 per compensi oltre accessori di legge”.
1.1. A fondamento della proposta azione assumeva la ricorrente di aver acquistato i tre buoni fruttiferi postali credendo avessero una durata ventennale come altri buoni fruttiferi postali in suo possesso ed in difetto di qualsivoglia indicazione in merito alla scadenza, non essendo stata tale informazione neppure fornita dall'intermediario al momento della sottoscrizione o in epoca successiva,
e di aver appreso solo in data 24.02.2020 che il diritto al rimborso dei buoni era ritenuto prescritto dall'istituto, perdendo così il relativo valore.
1.2 Si costituiva in giudizio, per resistere al ricorso, che Parte_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali e la correttezza della condotta dell'intermediario in occasione della collocazione dei buoni fruttiferi postali.
1.3 Istruita con le sole produzioni documentali la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 22/02/2021, veniva decisa con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c..
1.4 Preliminarmente veniva ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente dovendo ritenersi decorso il termine di dieci anni, posto Parte_1 che i tre buoni fruttiferi postali emessi il 7/12/2007 avevano una durata di diciotto mesi e scadevano, pertanto, il 06/06/2009, con la conseguenza che da tale data decorreva la prescrizione decennale con compimento al 06.06.2019 (art. 8 D.M. Tesoro 19.12.2000).
Allorquando in data 7.03.2020 la ricorrente aveva inoltrato per la prima volta la richiesta di rimborso, il diritto risultava ormai prescritto.
pag. 3/11 Né, secondo il giudice di prime cure, poteva ravvisarsi l'impossibilità di esercizio del diritto lamentato dalla ricorrente ex art. 2935 c.c., in ragione del legittimo affidamento sul temine ventennale per la riscossione dei buoni, in ipotesi dipeso del contegno omissivo tenuto dal personale di e ciò in quanto tale norma, per Parte_1 costante giurisprudenza, comporta che la prescrizione decorra dalla possibilità legale, derivante da cause giuridiche, di esercitare il diritto, e non già da impedimenti materiali o soggettivi (ex plurimis, Cass. 26 maggio 2015 n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014 n.
21026; Cass. n. 8720 del 07/05/2004).
Veniva, quindi, rigettata la domanda di rimborso dei buoni fruttiferi.
1.5 Veniva, accolta, invece la domanda risarcitoria formulata in via subordinata dalla ricorrente, sul presupposto accertato che i buoni in contestazione non contenessero l'indicazione della durata e che non avesse fornito il Foglio Informativo Parte_1
Analitico sulle caratteristiche dei buoni al momento della sottoscrizione dei buoni, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000, agli artt. 3 e 6, con violazione degli obblighi informativi, né avesse esposto, come dovuto, avvisi sulle condizioni praticate, così omettendo di garantire trasparenza e di informare correttamente i risparmiatori sulle caratteristiche dei buoni, inclusa la scadenza.
L'omessa adeguata informazione conduceva, secondo la decisione del primo giudice, alla responsabilità contrattuale di , con diritto della cliente a un Parte_1 risarcimento di € 7.000,00, corrispondente al capitale investito nei buoni non riscossi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.
Ogni altra questione restava nel merito assorbita e le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. L'appello.
Avverso il provvedimento di primo grado propone appello in Parte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i motivi di seguito indicati.
2.1 Lamenta l'appellante che “La sentenza ed annessa parte motivata della decisione è incongrua e merita di essere censurata in quanto ha errato nell'interpretazione della normativa di riferimento”, in particolare laddove il
Giudice di prime cure ha accertato la violazione degli obblighi informativi da pag. 4/11 parte di e la conseguente responsabilità risarcitoria, posto che i Parte_1 buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e le relative condizioni sono desumibili sia dalla letteralità del titolo – i buoni oggetto di causa sono stati emessi in data 07.12.2007, sono cartolari appartenenti alla tipologia
“DiciottoMesi” e, giusta data di emissione e corretta indicazione sui titoli (cfr. retro serie di appartenenza apposta automaticamente sotto il timbro di sportello), appartengono appunto alla Serie “1B8” e producevano interessi per diciotto mesi dalla data di emissione-, che dal decreto ministeriale posto alla base della loro emissione, decreto che assume la veste di legge per effetto della delega operata ex DPR 173/56.
Né l'istituto era tenuto a dimostrare la consegna dei fogli informativi, poiché non esisteva una norma specifica che lo richiedesse, potendo le informazioni sui buoni postali essere integrate con le disposizioni dei decreti ministeriali;
gli stessi titoli richiamavano, infatti, espressamente il D.M. 19/12/2000 e la
Gazzetta Ufficiale, obbligando la sottoscrittrice a conoscere le disposizioni con l'uso della normale diligenza, risultando i buoni fruttiferi postali regolati da atti normativi e amministrativi che integrano il contratto.
2.2. Sulle spese.
Parte appellante impugna, di conseguenza, anche la parte dell'ordinanza di primo grado che ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
3.Si è costituita in giudizio l'appellata contestando la fondatezza del proposto gravame, del quale ha invocato il rigetto.
4.Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente questa Corte rileva come con l'ordinanza impugnata il primo giudice, in accoglimento dell'eccezione sollevata da abbia Parte_1 dichiarato la prescrizione del diritto di al rimborso dei buoni fruttiferi Controparte_1 postali emessi in data 7 dicembre 2007.
Tale capo della sentenza non può essere più oggetto di valutazione in quanto avente autorità di giudicato, non avendo parte appellata, unica che ne avrebbe avuto interesse, formulato sul punto apposito motivo di appello incidentale.
4.2 Nel merito l'appello è infondato per le ragioni che seguono. pag. 5/11 Deve premettersi che, stante il passaggio in giudicato dell'intervenuta prescrizione del diritto della parte appellata al rimborso di tre buoni fruttiferi postali del tipo 1B8, emessi e sottoscritti in data 7 dicembre 2007, si discute ormai solo del diritto della sottoscrittrice al risarcimento del danno per violazione del dovere informativo di
[...]
nei confronti della cliente, diritto riconosciuto dal primo giudice con decisione Pt_1 che sul punto è oggetto di impugnazione da parte dell'appellante.
4.3 Con la sottoscrizione dei buoni postali si crea un vincolo contrattuale fra
[...]
ed il sottoscrittore, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Pt_1
Cassazione con sentenza n. 13979 del 2007.
La natura negoziale del collocamento dei titoli è stata ribadita dalla sentenza delle
Sezioni Unite n. 3963 del 2019, che ha ritenuto applicabile il vecchio testo dell'art. 173 del codice postale ai buoni fruttiferi emessi durante la sua vigenza, con conseguente potere di variazione in peius dei tassi di rendimento fissati nei decreti ministeriali, che entrano a far parte del regolamento negoziale attraverso il meccanismo dell'inserimento automatico di clausole previsto dall'art. 1339 c.c.
Nel caso in esame, tuttavia, non si controverte della regolamentazione dei buoni postali, perché, come già rilevato, è pacifico che il diritto dell'appellata di riscuotere i buoni sottoscritti sia prescritto decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo, secondo quanto dispone l'art. 8 d.m. 19/12/2000, vertendo invece la causa sull'adempimento da parte di degli obblighi informativi sulla stessa gravanti. Parte_1
4.5 I tre titoli sottoscritti da , le cui copie risultano prodotte in atti nel Controparte_1 fascicolo di primo grado, recano sul fronte l'indicazione “Buono fruttifero postale” e, come riportato sul retro del titolo, sono appartenenti alla serie “1B8”; in particolare, ciascun buono riporta la seguente dicitura: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo
Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del Decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. pag. 6/11 I buoni in atti non riportano indicazioni, a stampa o apposte con timbri, circa la durata e circa il termine di scadenza, il quale costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso, che l'art. 8 del citato D.M. stabilisce in dieci anni da tale data.
Sostiene l'appellante che, tuttavia, dalla normativa richiamata fosse possibile conoscere la scadenza dei buoni, emessi il 7 dicembre 2007, al decorso di diciotto mesi, con conseguente maturare del termine di prescrizione al 6 giugno 2019, come riconosciuto ed accertato dal primo giudice con decisione sul punto passata in giudicato.
Ciò che occorre nel caso di specie accertare, pertanto, è la sussistenza di responsabilità delle per la richiesta tardiva di rimborso da parte della Parte_1 sottoscrittrice, cioè se, come ritenuto dal primo giudice con decisione impugnata sul punto, vi sia stata una omessa informazione da parte di sulla scadenza e Parte_1 decorrenza della prescrizione, informazione cui era obbligata l'appellante e da cui deriverebbe il danno costituito dalla perdita quantomeno della somma oggetto di investimento per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso con capitale e rendimento.
4.6 La consegna del foglio informativo, contenente l'indicazione dei rendimenti, della data di scadenza del titolo e del termine di prescrizione è inoltre prevista dall'art. 6 del d.m. 19/12/2000, più volte citato, e dall'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, recante “Criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato”, che stabilisce che “Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito”.
Contrariamente a quanto dedotto da , la consegna del documento Parte_1 informativo non si colloca nella fase precontrattuale di offerta del buono, ma rappresenta una specifica obbligazione contrattuale della società collocatrice nei confronti del sottoscrittore.
Ne consegue che era onere dell'odierna appellante fornire la prova di avere correttamente adempiuto tale obbligo nei confronti dei contraenti, provando di avere pag. 7/11 loro consegnato il foglio informativo, onere, che come rilevato dal Tribunale, non è stato assolto da . Pt_1
Quanto poi alla dedotta “semplicità” per i sottoscrittori di acquisire le informazioni sulla data di prescrizione del titolo, va osservato che non ha prodotto in Parte_1 giudizio il decreto che disciplinava la serie dei buoni acquistati dalla odierna appellata né ha indicato gli estremi di tale decreto.
Nel caso di specie, in difetto di indicazione della durata sui titoli, la denominazione degli stessi quali “1B8”, non contenendo l'indicazione chiara neppure del numero 18, non consente di trarre argomenti in favore della presenza di elementi utili ad allertare il sottoscrittore in ordine alla imminente scadenza, peraltro in un contesto caratterizzato dalla disciplina delle varie serie di buoni postali fruttiferi non facilmente reperibile e decifrabile dal sottoscrittore, tenuto anche conto che tradizionalmente i buoni postali rappresentano una forma di investimento di piccoli risparmiatori con scarsa propensione al rischio e scarsa esperienza finanziaria, come riconosciuto dalla stessa appellante.
Conferma di tale difficoltà è documentata dalla ricevuta rilasciata dall'operatore delle sulla richiesta di conoscere il valore corrente di rimborso del B.F.P. n. Parte_1
00001114247010446 emesso il 7.12.2007 dell'importo di € 5.000,00, formulata dalla con consegna all'addetto allo sportello dell'originale cartaceo del buono;
CP_1 esaminato il buono, l'addetto ha rilasciato una ricevuta attestante il valore del rimborso al 24.2.2020 per un importo complessivo di € 6.571,14 al lordo della ritenuta fiscale
(cfr. doc. 5 prodotto dalla ricorrente in primo grado), dimostrando dunque di non avvedersi affatto della intervenuta prescrizione.
Né la circostanza che la abbia chiesto il rimborso decorsi oltre dodici anni CP_1 dalla sottoscrizione costituisce di per sé indice di disinteresse in ordine ai propri risparmi, tenuto conto che vi sono serie di buoni che si prescrivono decorsi più di vent'anni dalla data di sottoscrizione.
La prescrizione come conseguenza della mancata riscossione non rappresenta peraltro un effetto naturale e prevedibile per il piccolo risparmiatore che acquista il buono postale, il quale nella maggior parte dei casi ignora il significato giuridico di tale espressione, né la necessità di un atto di riscossione è connaturata alla disciplina dei buoni postali, non valendo, ad esempio, per i buoni dematerializzati, il cui controvalore, pag. 8/11 alla scadenza, viene automaticamente riversato sul conto corrente indicato dal sottoscrittore.
4.7 Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, giova svolgere ulteriori rilievi.
In tema dei limiti di compatibilità fra la disciplina dei buoni postali ed il Codice del consumo, tenuto conto che i buoni postali oggetto di causa furono sottoscritti in data
7.12.2007, e dunque successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005, merita segnalazione la recentissima sentenza n. 15916/2025, pubblicata il 1° settembre
2025, con la quale la I sezione del TAR Lazio, nel rigettare il ricorso di Parte_1 per l'annullamento del provvedimento dell'autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, comunicato in data 4.11.2022 prot. n. 0030346, con il quale la ricorrente era stata sanzionata per condotte qualificate come pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2005, caratterizzate, rispettivamente,
«dall'omissione e/o dalla formulazione decettiva di informazioni essenziali, quali sono quelle relative al termine di scadenza e di prescrizione dei BFP e alle relative conseguenze giuridiche» e dalla mancata adozione di «azioni volte a comunicare Cont preventivamente, ai sottoscrittori di in prossimità della scadenza del termine di prescrizione, lo spirare di tale termine», ha affermato quanto segue:
“Nella fattispecie, per l'attività di collocamento dei buoni postali riceve Pt_1 commissioni annue da Cassa Depositi e Prestiti;
inoltre, quale soggetto deputato alla distribuzione dei BFP, è che entra in contatto con i consumatori, ai quali deve Pt_1 assicurare trasparenza, correttezza e completezza informativa sulle caratteristiche essenziali del titolo (tra cui scadenza e prescrizione) per garantire scelte consapevoli del consumatore finale, sia ai fini della sottoscrizione del buono che della successiva fase di rimborso dello stesso.
Quanto alla qualificazione del risparmiatore, sottoscrittore del buono, come consumatore, deve poi osservarsi che due condizioni debbono concorrere perché un soggetto possa qualificarsi come tale, ovvero che si tratti di una persona fisica, e che agisca al di fuori di una attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Nella specie, il risparmiatore interessato alla sottoscrizione del titolo può essere inquadrato in tale nozione in quanto l'investimento del proprio risparmio (perlopiù piccolo risparmio) al fine di salvaguardarne il valore ed il potere di acquisto, e senza pag. 9/11 finalità speculative, rappresenta una delle più tipiche attività di un soggetto che, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Consumo, “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”.
Le disposizioni contenute nel Codice citato concernono quindi in generale chi viene in contatto, in maniera non professionale, con il professionista e, dunque, anche il contraente risparmiatore, assicurato, investitore ecc.
Del resto, in linea con tale interpretazione risultano le modifiche al Codice del
Consumo apportate con l'art. 9 del d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha introdotto un'apposita sezione, la IV bis (comprendente gli articoli da 67 bis a 67vicies bis), dedicata integralmente alla disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Sia sotto il profilo dell'assimilazione di al professionista, quanto alla qualifica Pt_1 dei risparmiatori come consumatori, quindi, la ricostruzione operata dall'Agcm risulta corretta e rispondente ai principi della disciplina citata”.
4.8 Corretta appare pertanto la ricostruzione del giudice di primo grado, laddove ha ritenuto che la mancata tempestiva riscossione dei buoni e la conseguente perdita da parte della odierna appellata del capitale investito fosse conseguenza del difetto di informazione in ordine al termine di scadenza e di prescrizione dei buoni. In base al principio del “più probabile che non” deve infatti ritenersi che l'investitrice, ove fosse stata informata di tali scadenze da , avrebbe riscosso tempestivamente i titoli (in Pt_1 questo senso vedi anche decisione n. 17569 del 2021 e decisione n. CP_3
11045 del 2020).
Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere totalmente rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: pag. 10/11 1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.777,00, oltre ad IVA, CAP
e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la proposizione della presente impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto tenuta in data 11 settembre 2025.
Consigliere rel.
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 11/11