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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9001 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 991/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.991/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Marialaura Vitiello Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Napoli al via dei Mille n. 16; pec:
Email_1
- parte attrice in riassunzione -
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Sartorio d'Analista ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 416; pec:
Email_2
- parte convenuta -
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Armando
Diaz n. 11; pec: Email_3
- parte convenuta - pagina 1 di 8 Oggetto: citazione in riassunzione ex art. 59 L. 69/2009
Conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione, come precisate nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.:
“In via preliminare:
1) Dichiarare nulli, irrituali ed irrilevanti tutti gli atti documenti eventualmente esibiti e prodotti in fotocopia perché parziali, non conformi agli originali e privi di valore probatorio;
2) Sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delle sue conseguenze per la quale presenta separata istanza.
In via gradata e nel merito, per i motivi esposti in premessa:
3) Dichiarare decaduti gli Enti Impositori dalla pretesa tributaria con conseguente dichiarazione di nullità, infondatezza e/o comunque inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90140562 74
000, notificata a mezzo posta il 05/08/2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 071 2018
00630866 63 000 e, quindi, disporsi lo sgravio della somma nei confronti della ricorrente;
4) Dichiarare prescritta la pretesa tributaria con conseguente dichiarazione di nullità, infondatezza
e/o comunque inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90140562 74 000, notificata a mezzo posta il 05/08/2022, limitatamente alla Cartella di pagamento n. 071 2018 00630866 63 000 e, quindi, disporsi lo sgravio della somma nei confronti della ricorrente;
5) In via ulteriormente gradata, dichiarare prescritti i soli interessi e le sanzioni relativi alle cartelle sottese l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90140562 74 000, notificata a mezzo posta il
05/08/2022, limitatamente alla Cartella di pagamento n. 071 2018 00630866 63 000 con conseguente dichiarazione parziale di nullità, infondatezza e/o comunque inefficacia e, quindi, disporsi lo sgravio delle somme a tale titolo imputate nei confronti della ricorrente.
Il tutto con vittoria di spese e di onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore”;
Per la parte convenuta in riassunzione : Controparte_1
pagina 2 di 8 “- Dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione al merito CP_3 della pretesa;
- rigettare, in ogni caso nel merito, la formulata opposizione avverso l'intimazione n.
071/2022/9014056274/000, limitatamente alla cartella n. 071/2018/0063086663/000, in quanto infondata in fatto e diritto attesa la rituale notifica dell'atto impugnato e della cartella presupposta e che non risulta maturato alcun termine di prescrizione;
- condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore dell' .”; Controparte_1
Per la parte convenuta in riassunzione Corte di appello di Napoli: Controparte_2
“Si conclude pertanto perché piaccia al Tribunale adito rigettare le domande ex adverso proposte, con condanna alle spese di lite dell'attore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 30/12/2024, riassumeva il giudizio già spiegato Parte_1 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (dichiaratasi, poi, priva di giurisdizione)
[... contro ed il Appello di Napoli Controparte_1 Controparte_4
, avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2022/90140562/74/000 e la sottesa Controparte_5 cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000, dell'importo di euro 63.559,27, derivante dal mancato pagamento di spese processuali e sanzioni penali risalenti all'anno 2011.
L' attore riferiva, quindi, di aver già invocato in sede tributaria l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione, in ragione di intimazione di pagamento notificatagli in data 5.8.2022 nonostante l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito ivi sotteso, a sua volta derivante dall'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000 e, comunque, di tutti gli atti prodromici all'intimazione impugnata.
Riferiva che la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Napoli, con sentenza n. 3900/2023 emessa in data 21.3.2023, aveva appunto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in riferimento alla sola cartella n. 071/2018/0063086663/000, trattandosi di “Spese processuali / Cassa Depositi e prestiti – Cassa ammende” dovute alla Corte di Appello di Napoli -
pagina 3 di 8 Ufficio Spese, accogliendo per la restante parte il ricorso relativo all'intimazione di CP_5 pagamento impugnata ed in riferimento alle restanti cartelle ivi sottese.
Riferiva, ancora, l'odierno attore che la suindicata sentenza di primo grado era stata impugnata dall' per la sola parte relativa all'accoglimento del ricorso e, dunque, Controparte_1 in riferimento alle altre cartelle non oggetto del presente giudizio di riassunzione, mentre non era stato oggetto di impugnazione il capo relativo al difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale in ordine alla cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000.
L'attore tuttavia, resistendo all'impugnazione proposta, proponeva al contempo appello incidentale in riferimento al pronunciato difetto di giurisdizione del giudice tributario in luogo di quello ordinario e riguardo la sola cartella di pagamento avente ad oggetto “Spese processuali / Cassa Depositi e prestiti
– Cassa ammende” dovute alla Corte di Appello di Napoli - Ufficio Recupero Spese.
Riferiva infine l'attore che, con sentenza n. 1485 emessa il 16.02.2024, ma depositata in data
28.2.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva rigettato l'appello incidentale – per tale via confermando la pronuncia relativa al difetto di giurisdizione – accogliendo, invece, il gravame proposto dall' , seppur limitatamente alla sola Controparte_1 cartella di pagamento n. 071 2019 01106891 04 000 estranea al presente giudizio.
Da qui, come detto, la riassunzione dinanzi al giudice ordinario del giudizio già proposto dinanzi al giudice tributario e con cui il si opponeva all'intimazione di pagamento n. Parte_1
071/2022/90140562/74/000 ed alla sottesa cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000, formulando i seguenti motivi di opposizione:
1. nullità dell'intimazione di pagamento opposta per decadenza, stante l'omessa notificazione a monte di tutti gli atti prodromici all'intimazione impugnata e, in particolare, della presupposta cartella di pagamento, data l'illegittima esecuzione della notificazione nelle forme previste per l'ipotesi dell'irreperibilità assoluta;
2. insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito sotteso all'intimazione opposta dovuta a prescrizione, in ragione dell'omessa notificazione di validi atti interruttivi antecedenti all'intimazione impugnata e, in particolare, della sottesa cartella di pagamento, data l'illegittima esecuzione della notificazione nelle forme previste per l'ipotesi dell'irreperibilità assoluta;
3. in via ulteriormente gradata, insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del credito dovuta a prescrizione delle sole somme richieste a titolo di sanzione ed interessi.
pagina 4 di 8 Nell'odierno procedimento si costituiva, con comparsa del 25.02.2025, il Controparte_2 mediante l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata poiché del tutto infondata, stante la regolare notificazione della cartella esattoriale sottesa all'atto di intimazione impugnato.
Con comparsa del 18.03.2025 si costituiva l' , la quale eccepiva, in Controparte_1 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per tutte le doglianze ascrivibili alle attività di competenza dell'ente creditore;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione spiegata giacché infondata, evidenziando come la cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000 risultasse ritualmente notificata in data 23/04/2019 e non impugnata nei termini di legge.
Evidenziava, ancora, di aver comunque notificato ulteriori atti interruttivi della prescrizione e nello specifico l'atto di intimazione di pagamento impugnato (n. 071/2022/9014056274/000) notificato in data 05/08/2022 – peraltro preceduto dall'interruzione dei termini sanciti dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da COVID19 - cui era seguita ulteriore intimazione di pagamento (n.
07120239029059076000) notificata in data 15.9.2023, di modo che nessuna decadenza o prescrizione del credito poteva dirsi configurata.
Infine, precisava che le contestazioni risultavano del tutto destituite di fondamento anche in riferimento alle presunte decadenze di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, tenuto conto dell'intervenuta riforma che aveva interessato il procedimento di riscossione.
****
1. Tanto opportunamente premesso, occorre previamente verificare se il giudizio sia stato tempestivamente riassunto.
In caso di decisioni sulla giurisdizione poi, come quella del caso di specie, è l'art. 59 della legge n. 69 del 18.6.2009 che regola modalità e termini della corretta translatio judicii dinanzi al giudice dichiarato munito della giurisdizione, così prevedendo: “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il pagina 5 di 8 giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”.
Dunque, occorre previamente qualificare la domanda proposta in riassunzione al fine di verificare quale fosse il rito applicabile per l'introduzione del giudizio.
2. Tanto opportunamente premesso, in punto di qualificazione delle contestazioni ritiene questo giudice che:
- la doglianza concernente il primo motivo di opposizione e segnatamente la nullità dell'intimazione per l'omessa od invalida notificazione della cartella e di tutti gli ulteriori atti presupposti integri un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., atteso che viene dedotta, in buona sostanza, la violazione della corretta sequenza procedimentale di legge e, quindi, il quomodo dell'esecuzione minacciata con l'intimazione;
- la doglianza concernente il secondo e terzo motivo di opposizione e segnatamente l'estinzione del credito per prescrizione (per l'intero importo o per la sola quota parte a titolo di maggiorazioni e interessi) integri, invece, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che – involgendo l'esistenza del credito consacrato nel ruolo esattoriale – la censura investe l'an della pretesa e, quindi, il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Dunque, quanto alle modalità di proposizione dell'azione si osserva che:
- la prima opposizione, ai sensi all'art. 617 c.p.c., si propone con ricorso;
- la seconda opposizione, come previsto dall'art. 615 c.p.c., si propone con citazione.
Inoltre, quanto ai termini processuali previsti per tali domande, entrambe le opposizioni non sono assoggettate alla sospensione dei termini per il periodo feriale sancita dalla legge n. 742/1969, rientrando tra le ipotesi di esclusione previste dall'art. 3.
In particolare, tra le cause escluse vi sono quelle indicate dagli art.li 91 e 92 del R.D. n. 12 del
30.1.1941, tra cui vi sono le opposizioni all'esecuzione che, per giurisprudenza consolidata, si pagina 6 di 8 intendono tutte le opposizioni esecutive: “La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619
c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire "in executivis" nelle forme di cui agli artt 612 e segg. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge.”
(cfr. Cass. Sez. VI, ordinanza n. 21568 del 18.9.2017) e prima ancora: “ A norma dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione feriale dei termini - analogamente a quanto previsto in materia di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi - non si applica ai giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. III, sentenza n. 1030 del 25.1.2012).
3. Ciò posto, risulta che il processo non sia stato tempestivamente riassunto e che si sia, pertanto, estinto, in virtù delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, risulta che l'opponente abbia riassunto il giudizio con atto di citazione notificato in data
30.12.2024, poi depositato in data 8.1.2025.
Inoltre, come già detto, il termine perentorio entro cui l'opponente avrebbe dovuto riassumere il processo era di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado della Campania, Sez. 17°, emessa in data 16.2.2024, che l'attore assume – e le controparti non contestano - essere stata depositata in data 28.2.2024 (data dalla quale deve, quindi, farsi decorrere il termine di sei mesi per il passaggio in giudicato, risultando incontestata anche la mancata notificazione della sentenza a fini impugnatori).
Ebbene, tenuto conto che il termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza cadeva al
28.8.2024 - non applicandosi il periodo di sospensione feriale dei termini sancita dalla legge n.
742/1969 (1° agosto – 31 agosto di ogni anno) – ne deriva che, a sua volta, il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio è spirato il 28.11.2024.
Pertanto, avuto riguardo sia alla data di notificazione della citazione in riassunzione del 30.12.2024, che a quella ancora successiva di deposito della stessa dell'8.1.2025 (nell'ottica del ricorso) risulta, pagina 7 di 8 comunque, sforato il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che, appunto, coincideva con il 28.11.2024.
4. In conclusione, si impone la definizione del presente giudizio in rito, con una pronuncia di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c.
Circa il regolamento delle spese del giudizio, il rilievo d'ufficio della causa di estinzione verificatasi induce a ravvisare i presupposti per la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio.
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il giorno 10.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.991/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Marialaura Vitiello Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in Napoli al via dei Mille n. 16; pec:
Email_1
- parte attrice in riassunzione -
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Sartorio d'Analista ed elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 416; pec:
Email_2
- parte convenuta -
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Armando
Diaz n. 11; pec: Email_3
- parte convenuta - pagina 1 di 8 Oggetto: citazione in riassunzione ex art. 59 L. 69/2009
Conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione, come precisate nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.:
“In via preliminare:
1) Dichiarare nulli, irrituali ed irrilevanti tutti gli atti documenti eventualmente esibiti e prodotti in fotocopia perché parziali, non conformi agli originali e privi di valore probatorio;
2) Sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e delle sue conseguenze per la quale presenta separata istanza.
In via gradata e nel merito, per i motivi esposti in premessa:
3) Dichiarare decaduti gli Enti Impositori dalla pretesa tributaria con conseguente dichiarazione di nullità, infondatezza e/o comunque inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90140562 74
000, notificata a mezzo posta il 05/08/2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 071 2018
00630866 63 000 e, quindi, disporsi lo sgravio della somma nei confronti della ricorrente;
4) Dichiarare prescritta la pretesa tributaria con conseguente dichiarazione di nullità, infondatezza
e/o comunque inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 071 2022 90140562 74 000, notificata a mezzo posta il 05/08/2022, limitatamente alla Cartella di pagamento n. 071 2018 00630866 63 000 e, quindi, disporsi lo sgravio della somma nei confronti della ricorrente;
5) In via ulteriormente gradata, dichiarare prescritti i soli interessi e le sanzioni relativi alle cartelle sottese l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90140562 74 000, notificata a mezzo posta il
05/08/2022, limitatamente alla Cartella di pagamento n. 071 2018 00630866 63 000 con conseguente dichiarazione parziale di nullità, infondatezza e/o comunque inefficacia e, quindi, disporsi lo sgravio delle somme a tale titolo imputate nei confronti della ricorrente.
Il tutto con vittoria di spese e di onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore”;
Per la parte convenuta in riassunzione : Controparte_1
pagina 2 di 8 “- Dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione al merito CP_3 della pretesa;
- rigettare, in ogni caso nel merito, la formulata opposizione avverso l'intimazione n.
071/2022/9014056274/000, limitatamente alla cartella n. 071/2018/0063086663/000, in quanto infondata in fatto e diritto attesa la rituale notifica dell'atto impugnato e della cartella presupposta e che non risulta maturato alcun termine di prescrizione;
- condannare la parte soccombente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio in favore dell' .”; Controparte_1
Per la parte convenuta in riassunzione Corte di appello di Napoli: Controparte_2
“Si conclude pertanto perché piaccia al Tribunale adito rigettare le domande ex adverso proposte, con condanna alle spese di lite dell'attore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 30/12/2024, riassumeva il giudizio già spiegato Parte_1 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (dichiaratasi, poi, priva di giurisdizione)
[... contro ed il Appello di Napoli Controparte_1 Controparte_4
, avverso l'intimazione di pagamento n. 071/2022/90140562/74/000 e la sottesa Controparte_5 cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000, dell'importo di euro 63.559,27, derivante dal mancato pagamento di spese processuali e sanzioni penali risalenti all'anno 2011.
L' attore riferiva, quindi, di aver già invocato in sede tributaria l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte dell'agente per la riscossione, in ragione di intimazione di pagamento notificatagli in data 5.8.2022 nonostante l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito ivi sotteso, a sua volta derivante dall'omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000 e, comunque, di tutti gli atti prodromici all'intimazione impugnata.
Riferiva che la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Napoli, con sentenza n. 3900/2023 emessa in data 21.3.2023, aveva appunto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in riferimento alla sola cartella n. 071/2018/0063086663/000, trattandosi di “Spese processuali / Cassa Depositi e prestiti – Cassa ammende” dovute alla Corte di Appello di Napoli -
pagina 3 di 8 Ufficio Spese, accogliendo per la restante parte il ricorso relativo all'intimazione di CP_5 pagamento impugnata ed in riferimento alle restanti cartelle ivi sottese.
Riferiva, ancora, l'odierno attore che la suindicata sentenza di primo grado era stata impugnata dall' per la sola parte relativa all'accoglimento del ricorso e, dunque, Controparte_1 in riferimento alle altre cartelle non oggetto del presente giudizio di riassunzione, mentre non era stato oggetto di impugnazione il capo relativo al difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale in ordine alla cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000.
L'attore tuttavia, resistendo all'impugnazione proposta, proponeva al contempo appello incidentale in riferimento al pronunciato difetto di giurisdizione del giudice tributario in luogo di quello ordinario e riguardo la sola cartella di pagamento avente ad oggetto “Spese processuali / Cassa Depositi e prestiti
– Cassa ammende” dovute alla Corte di Appello di Napoli - Ufficio Recupero Spese.
Riferiva infine l'attore che, con sentenza n. 1485 emessa il 16.02.2024, ma depositata in data
28.2.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva rigettato l'appello incidentale – per tale via confermando la pronuncia relativa al difetto di giurisdizione – accogliendo, invece, il gravame proposto dall' , seppur limitatamente alla sola Controparte_1 cartella di pagamento n. 071 2019 01106891 04 000 estranea al presente giudizio.
Da qui, come detto, la riassunzione dinanzi al giudice ordinario del giudizio già proposto dinanzi al giudice tributario e con cui il si opponeva all'intimazione di pagamento n. Parte_1
071/2022/90140562/74/000 ed alla sottesa cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000, formulando i seguenti motivi di opposizione:
1. nullità dell'intimazione di pagamento opposta per decadenza, stante l'omessa notificazione a monte di tutti gli atti prodromici all'intimazione impugnata e, in particolare, della presupposta cartella di pagamento, data l'illegittima esecuzione della notificazione nelle forme previste per l'ipotesi dell'irreperibilità assoluta;
2. insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito sotteso all'intimazione opposta dovuta a prescrizione, in ragione dell'omessa notificazione di validi atti interruttivi antecedenti all'intimazione impugnata e, in particolare, della sottesa cartella di pagamento, data l'illegittima esecuzione della notificazione nelle forme previste per l'ipotesi dell'irreperibilità assoluta;
3. in via ulteriormente gradata, insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per inesistenza del credito dovuta a prescrizione delle sole somme richieste a titolo di sanzione ed interessi.
pagina 4 di 8 Nell'odierno procedimento si costituiva, con comparsa del 25.02.2025, il Controparte_2 mediante l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata poiché del tutto infondata, stante la regolare notificazione della cartella esattoriale sottesa all'atto di intimazione impugnato.
Con comparsa del 18.03.2025 si costituiva l' , la quale eccepiva, in Controparte_1 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, per tutte le doglianze ascrivibili alle attività di competenza dell'ente creditore;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione spiegata giacché infondata, evidenziando come la cartella di pagamento n. 071/2018/0063086663/000 risultasse ritualmente notificata in data 23/04/2019 e non impugnata nei termini di legge.
Evidenziava, ancora, di aver comunque notificato ulteriori atti interruttivi della prescrizione e nello specifico l'atto di intimazione di pagamento impugnato (n. 071/2022/9014056274/000) notificato in data 05/08/2022 – peraltro preceduto dall'interruzione dei termini sanciti dalla normativa emergenziale dovuta alla pandemia da COVID19 - cui era seguita ulteriore intimazione di pagamento (n.
07120239029059076000) notificata in data 15.9.2023, di modo che nessuna decadenza o prescrizione del credito poteva dirsi configurata.
Infine, precisava che le contestazioni risultavano del tutto destituite di fondamento anche in riferimento alle presunte decadenze di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, tenuto conto dell'intervenuta riforma che aveva interessato il procedimento di riscossione.
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1. Tanto opportunamente premesso, occorre previamente verificare se il giudizio sia stato tempestivamente riassunto.
In caso di decisioni sulla giurisdizione poi, come quella del caso di specie, è l'art. 59 della legge n. 69 del 18.6.2009 che regola modalità e termini della corretta translatio judicii dinanzi al giudice dichiarato munito della giurisdizione, così prevedendo: “1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il pagina 5 di 8 giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione. 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”.
Dunque, occorre previamente qualificare la domanda proposta in riassunzione al fine di verificare quale fosse il rito applicabile per l'introduzione del giudizio.
2. Tanto opportunamente premesso, in punto di qualificazione delle contestazioni ritiene questo giudice che:
- la doglianza concernente il primo motivo di opposizione e segnatamente la nullità dell'intimazione per l'omessa od invalida notificazione della cartella e di tutti gli ulteriori atti presupposti integri un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., atteso che viene dedotta, in buona sostanza, la violazione della corretta sequenza procedimentale di legge e, quindi, il quomodo dell'esecuzione minacciata con l'intimazione;
- la doglianza concernente il secondo e terzo motivo di opposizione e segnatamente l'estinzione del credito per prescrizione (per l'intero importo o per la sola quota parte a titolo di maggiorazioni e interessi) integri, invece, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che – involgendo l'esistenza del credito consacrato nel ruolo esattoriale – la censura investe l'an della pretesa e, quindi, il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Dunque, quanto alle modalità di proposizione dell'azione si osserva che:
- la prima opposizione, ai sensi all'art. 617 c.p.c., si propone con ricorso;
- la seconda opposizione, come previsto dall'art. 615 c.p.c., si propone con citazione.
Inoltre, quanto ai termini processuali previsti per tali domande, entrambe le opposizioni non sono assoggettate alla sospensione dei termini per il periodo feriale sancita dalla legge n. 742/1969, rientrando tra le ipotesi di esclusione previste dall'art. 3.
In particolare, tra le cause escluse vi sono quelle indicate dagli art.li 91 e 92 del R.D. n. 12 del
30.1.1941, tra cui vi sono le opposizioni all'esecuzione che, per giurisprudenza consolidata, si pagina 6 di 8 intendono tutte le opposizioni esecutive: “La sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619
c.p.c., ed a quelli di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 dello stesso codice. Tale regola vale anche con riferimento all'appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poiché detto appello assume necessariamente valore di opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire "in executivis" nelle forme di cui agli artt 612 e segg. c.p.c., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per in tal caso l'aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge.”
(cfr. Cass. Sez. VI, ordinanza n. 21568 del 18.9.2017) e prima ancora: “ A norma dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione feriale dei termini - analogamente a quanto previsto in materia di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi - non si applica ai giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 548 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. III, sentenza n. 1030 del 25.1.2012).
3. Ciò posto, risulta che il processo non sia stato tempestivamente riassunto e che si sia, pertanto, estinto, in virtù delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto, risulta che l'opponente abbia riassunto il giudizio con atto di citazione notificato in data
30.12.2024, poi depositato in data 8.1.2025.
Inoltre, come già detto, il termine perentorio entro cui l'opponente avrebbe dovuto riassumere il processo era di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado della Campania, Sez. 17°, emessa in data 16.2.2024, che l'attore assume – e le controparti non contestano - essere stata depositata in data 28.2.2024 (data dalla quale deve, quindi, farsi decorrere il termine di sei mesi per il passaggio in giudicato, risultando incontestata anche la mancata notificazione della sentenza a fini impugnatori).
Ebbene, tenuto conto che il termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza cadeva al
28.8.2024 - non applicandosi il periodo di sospensione feriale dei termini sancita dalla legge n.
742/1969 (1° agosto – 31 agosto di ogni anno) – ne deriva che, a sua volta, il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio è spirato il 28.11.2024.
Pertanto, avuto riguardo sia alla data di notificazione della citazione in riassunzione del 30.12.2024, che a quella ancora successiva di deposito della stessa dell'8.1.2025 (nell'ottica del ricorso) risulta, pagina 7 di 8 comunque, sforato il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che, appunto, coincideva con il 28.11.2024.
4. In conclusione, si impone la definizione del presente giudizio in rito, con una pronuncia di estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, terzo comma, c.p.c.
Circa il regolamento delle spese del giudizio, il rilievo d'ufficio della causa di estinzione verificatasi induce a ravvisare i presupposti per la compensazione integrale delle spese tra le parti ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio.
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il giorno 10.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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