CASS
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2024, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. DI OB, nato a [...] il [...] 2. DI ER, nata a [...]! Di Sangro il 25/09/1986 3. DI OI, nata a [...] il [...] 4. Di RO IL, nata a [...] il 16/0:3/1962 avverso il decreto del 23/03/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai componente Angelo Capozzi;
letta la requsitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OB Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 613 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di ricorso del proposto OB DI e dai terzi interessati NÍ AI, OI DI, IL Di RO avverso il decreto emesso il 4.10.2021 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stata applicata al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di RS. per la durata di anni due con corredo di prescrizioni, tra cui l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora e disposta la confisca di un fabbricato intestato al proposto e beni mobili variamente intestati ai terzi interessati. 2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti, proposto e terzi interessati, che con unico atto del difensore deducono: 2.1. Con il primo motivo violazione di ilegge e motivazione apparente ed illogica in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale del proposto;
errata valutazione degli elementi di fatto e processuali e omessa valutazione del pregresso giudicato prevenzionale in data 31.12017. Il decreto impugnato ha desunto la attuale pericolosità sociale del proposto sulla base del mero dato fattuale dei procedimenti penali pendenti nei suoi confronti e pur in assenza di significative pronunce di condanna, trattandosi per il resto di procedimenti penali tutti riferibili a un arco temporale riistretto (tra il 2011 e il 2015) e, per quanto riguarda la denuncia per insolvenza fraudolenta del 2021, avendo la difesa comprovato già in primo grado che si tratta di una vicenda di mero rilievo civilistico. Inoltre, la Corte ha omesso di valutare il precedente giudizio prevenzionale che, sulla base degli stessi elementi - fatta eccezione della denunzia del 2021 - aveva negato la attualità della pericolosità sociale del proposto. Inoltre, è mancata la verifica della 2effettività del profitto e del fatto che tali profitti (ove provati), abbiano costituito quantomeno una parte significativa delle entrate del proposto, posto che tale giudizio non può fondarsi sulla sola omessa dichiarazione dei redditi. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata rideterminazione delle modalità e durata della misura di prevenzione personale non escludendo l'obbligo di soggiorno e riducendo la durata della misura nonché in punto di attualità del pericolo per la sicurezza pubblica. 2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 24 d. leg.vo 159/2011 e manifesta carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla disposta confisca dei beni, non essendo stata dimostrata l'effettiva produzione di redditi illeciti dalla commissione dei reati contro il patrimonio attribuiti al proposto, riguardanti fatti di modestissima entità; mentre per i terzi interessati IL Di 2 RO, OI IC e ER DI i precedenti a carico, del pari di modestissima entità, non giustificano l'ablazione dei loro beni. Non sono poi stati considerati i cospicui proventi di natura lecita allegati dalla difesa e - contraddittoriamente a quanto sostenuto rispetto alla mancata confisca del terreno di Spesiano - è stata disposta la confisca dell'immobile costruito negli anni successivi sullo stesso terreno, i cui lavori di realizzazione del rustico sono iniziati nel 2000 e terminati nel 2003, arco temporale in cui il proposto non ha commesso reati contro il patrimonio ed ha ricevuto fondi leciti dalla moglie e a seguito di risarcimento per un sinistro, senza tenere conto della valutazione operata dalla Agenzia delle entrate sul rusticci (per 58.000 euro), che pone nella mera supposizione la valutazione operata dall'amministrazione giudiziaria (per 400mila euro). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infonda1:i oltre che proposti per ragioni non consentite di rivalutazione in fatto in relazione al ricorso del proposto;
sono inammissibili per carenza di interesse in relazione ai ricorsi dei terzi interessati. Quanto al ricorso del proposto, il decreto impugnato ha ribadito che la pericolosità del proposto ai sensi dell'art. 1, lett.b), d.leg.vo n. 159/2011 si evince dagli innumerevoli reati contro il patrimonio commessi dalla fine degli anni '90 fino al luglio 2021; sì tratta di una serie di condotte lucrogenetiche, commesse a distanza ravvicinata tra loro - sulla quale non incide la limitata vicenda riqualificata - e senza che sia emersa alcuna occupazione lavorativa lecita documentata o comunque idonea a giustificare il sostentamento del nucleo familiare del DI. L'attualità della pericolosità risulta evidente dall'epoca di commissione dell'ultima condotta rilevante (luglio 2021). Nessun rilievo, infine, può assumere la precedente decisione del 2017 di rigetto di proposta di misura di prevenzione, dato che per tali misure il giudicato opera rebus sic stantibus e, nel caso di specie, il DI ha posto in essere, successivamente a quella pronuncia, ulteriori condotte sintomatiche della tipologia di pericolosità ravvisata dai giudici di merito. Quanto alla misura dell'obbligo di soggiorno, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno congruamente motivato in ordine alla specifica necessità di limitare la mobilità del proposto. Quanto ai terzi interessati deve essere ribadito il principio secondo il quale nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente 3 intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 Cc. ,dep. 2021, Icardi, Rv. 280249), così risultando inammissibili le censure sui presupposti della pericolosità del proposto e sulla misura dell'obbligo di soggiorno. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Anche in ordine alle ragioni della confisca deve essere affermata la inammissibilità delle censure proposte dai terzi interessati riguardanti il presupposto della pericolosità sociale del proposto ed la sproporzione reddituale, essendo la confisca assunta - in relazione ai beni mobili - sul rilievo della intestazione fittizia di tali beni ai terzi, rispetto alla quale i terzi medesimi non muovono censura. Quanto alle censure del proposto, esse sono manifestamente infondate oltre che proposte per motivi non consentiti. Errata è la prospettiva del ricorrente che fa leva sull'entità del lucro illecito prodotto dai reati in rapporto al valore dei beni confiscati. Invero, una volta stabilita la pericolosità del proposto, ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto, la confisca va disposta qualora ricorrano, alternativamente, la sproporzione tra l'attività economica del proposto e il valore dei beni acquisiti, o allorquando i beni risultino essere frutto o reimpiego di attività illecite. La sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, allorquando richiede che i delitti del proposto abbiano generato profitti, non implica una diretta derivazione dei beni dalle attività illecite ai fini della confisca, ma si limita a dettare le condizioni per l'applicazione della misura di prevenzione personale. Nel caso in esame, tali condizioni sono state correttamente riconosciute per l'esistenza di una netta sproporzione tra fonti di reddito e loro impieghi, dal 1990 al 2019, pari a € 1.152.363,32, ulteriormente rilevando che il BRAIDIC ha dovuto anche provvedere ai mantenimento della propria famiglia. li decreto ha, inoltre, ricondotto le risorse finanziarie del proposto ai reati commessi, in particolare agli acquisti truffaldini di costose autovetture (non pagate o solo minimamente pagate) e al fraudolento mancato pagamento di importanti lavori edilizi e/o di ristrutturazione delle abitazioni di Spresiano, Maserada e Montesilvano. Il decreto impugnato ha poi motivato in ordine alla mancata documentazione delle somme, di £ 60.000.000 e £ 30.000.000 che sarebbero state, rispettivamente, ricevute in modo lecito dal ID e dalla Di RO, nel primo caso a seguito di eredità, nel secondo per un risarcimento da assicurazione. Il giudizio di sproporzione reddituale non è superato né inficiato in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Maserada: anche considerando la somma di C 288.000 come lecita componente delle risorse finanziarie del DI, essa non incide in modo significativo sulla sproporzione determinata in C 1.152.000 circa, che scende a poco meno di 900.000 euro e rimane quindi assai rilevante e, come tale, in grado di sorreggere ugualmente la valutazione dei giudici di merito. Infine, quanto alla addotta disparità di valutazione dell'immobile di Spresiano tra l'Agenzia delle Entrate - C 72.700 complessivi il rustico e il terreno - e l'amministratore giudiziario - C 400.000 - non appare illogica l'attribuzione del maggiore valore commerciale da parte del soggetto che, in qualità di amministratore, ha potuto valutare l'immobile in modo più attuale e preciso. Non sussiste, inoltre, alcuna contraddittorietà tra la mancata confisca del terreno acquistato nel 1998 - in periodo anteriore al manifestarsi della pericolosità - e la confisca dell'immobile realizzato negli anni successivi e ultimato nel marzo 2003 (v. pratica di condono), in costanza della manifestazione di pericolosità e della insufficienza di redditi leciti. Quanto alla confisca dei beni mobili intestati ai terzi interessati i ricorsi sono manifestamente infondati in ragione della motivata fittizietà delle attribuzioni in capo a soggetti privi di valide e sufficienti fonti di reddito (v. par. 6 del decreto impugnato). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/2023.
udita la relazione svolta dai componente Angelo Capozzi;
letta la requsitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OB Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 613 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di ricorso del proposto OB DI e dai terzi interessati NÍ AI, OI DI, IL Di RO avverso il decreto emesso il 4.10.2021 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stata applicata al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di RS. per la durata di anni due con corredo di prescrizioni, tra cui l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di abituale dimora e disposta la confisca di un fabbricato intestato al proposto e beni mobili variamente intestati ai terzi interessati. 2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti, proposto e terzi interessati, che con unico atto del difensore deducono: 2.1. Con il primo motivo violazione di ilegge e motivazione apparente ed illogica in relazione alla ritenuta attualità della pericolosità sociale del proposto;
errata valutazione degli elementi di fatto e processuali e omessa valutazione del pregresso giudicato prevenzionale in data 31.12017. Il decreto impugnato ha desunto la attuale pericolosità sociale del proposto sulla base del mero dato fattuale dei procedimenti penali pendenti nei suoi confronti e pur in assenza di significative pronunce di condanna, trattandosi per il resto di procedimenti penali tutti riferibili a un arco temporale riistretto (tra il 2011 e il 2015) e, per quanto riguarda la denuncia per insolvenza fraudolenta del 2021, avendo la difesa comprovato già in primo grado che si tratta di una vicenda di mero rilievo civilistico. Inoltre, la Corte ha omesso di valutare il precedente giudizio prevenzionale che, sulla base degli stessi elementi - fatta eccezione della denunzia del 2021 - aveva negato la attualità della pericolosità sociale del proposto. Inoltre, è mancata la verifica della 2effettività del profitto e del fatto che tali profitti (ove provati), abbiano costituito quantomeno una parte significativa delle entrate del proposto, posto che tale giudizio non può fondarsi sulla sola omessa dichiarazione dei redditi. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata rideterminazione delle modalità e durata della misura di prevenzione personale non escludendo l'obbligo di soggiorno e riducendo la durata della misura nonché in punto di attualità del pericolo per la sicurezza pubblica. 2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione dell'art. 24 d. leg.vo 159/2011 e manifesta carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla disposta confisca dei beni, non essendo stata dimostrata l'effettiva produzione di redditi illeciti dalla commissione dei reati contro il patrimonio attribuiti al proposto, riguardanti fatti di modestissima entità; mentre per i terzi interessati IL Di 2 RO, OI IC e ER DI i precedenti a carico, del pari di modestissima entità, non giustificano l'ablazione dei loro beni. Non sono poi stati considerati i cospicui proventi di natura lecita allegati dalla difesa e - contraddittoriamente a quanto sostenuto rispetto alla mancata confisca del terreno di Spesiano - è stata disposta la confisca dell'immobile costruito negli anni successivi sullo stesso terreno, i cui lavori di realizzazione del rustico sono iniziati nel 2000 e terminati nel 2003, arco temporale in cui il proposto non ha commesso reati contro il patrimonio ed ha ricevuto fondi leciti dalla moglie e a seguito di risarcimento per un sinistro, senza tenere conto della valutazione operata dalla Agenzia delle entrate sul rusticci (per 58.000 euro), che pone nella mera supposizione la valutazione operata dall'amministrazione giudiziaria (per 400mila euro). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infonda1:i oltre che proposti per ragioni non consentite di rivalutazione in fatto in relazione al ricorso del proposto;
sono inammissibili per carenza di interesse in relazione ai ricorsi dei terzi interessati. Quanto al ricorso del proposto, il decreto impugnato ha ribadito che la pericolosità del proposto ai sensi dell'art. 1, lett.b), d.leg.vo n. 159/2011 si evince dagli innumerevoli reati contro il patrimonio commessi dalla fine degli anni '90 fino al luglio 2021; sì tratta di una serie di condotte lucrogenetiche, commesse a distanza ravvicinata tra loro - sulla quale non incide la limitata vicenda riqualificata - e senza che sia emersa alcuna occupazione lavorativa lecita documentata o comunque idonea a giustificare il sostentamento del nucleo familiare del DI. L'attualità della pericolosità risulta evidente dall'epoca di commissione dell'ultima condotta rilevante (luglio 2021). Nessun rilievo, infine, può assumere la precedente decisione del 2017 di rigetto di proposta di misura di prevenzione, dato che per tali misure il giudicato opera rebus sic stantibus e, nel caso di specie, il DI ha posto in essere, successivamente a quella pronuncia, ulteriori condotte sintomatiche della tipologia di pericolosità ravvisata dai giudici di merito. Quanto alla misura dell'obbligo di soggiorno, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno congruamente motivato in ordine alla specifica necessità di limitare la mobilità del proposto. Quanto ai terzi interessati deve essere ribadito il principio secondo il quale nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente 3 intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 Cc. ,dep. 2021, Icardi, Rv. 280249), così risultando inammissibili le censure sui presupposti della pericolosità del proposto e sulla misura dell'obbligo di soggiorno. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Anche in ordine alle ragioni della confisca deve essere affermata la inammissibilità delle censure proposte dai terzi interessati riguardanti il presupposto della pericolosità sociale del proposto ed la sproporzione reddituale, essendo la confisca assunta - in relazione ai beni mobili - sul rilievo della intestazione fittizia di tali beni ai terzi, rispetto alla quale i terzi medesimi non muovono censura. Quanto alle censure del proposto, esse sono manifestamente infondate oltre che proposte per motivi non consentiti. Errata è la prospettiva del ricorrente che fa leva sull'entità del lucro illecito prodotto dai reati in rapporto al valore dei beni confiscati. Invero, una volta stabilita la pericolosità del proposto, ai sensi dell'art. 24 dello stesso decreto, la confisca va disposta qualora ricorrano, alternativamente, la sproporzione tra l'attività economica del proposto e il valore dei beni acquisiti, o allorquando i beni risultino essere frutto o reimpiego di attività illecite. La sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, allorquando richiede che i delitti del proposto abbiano generato profitti, non implica una diretta derivazione dei beni dalle attività illecite ai fini della confisca, ma si limita a dettare le condizioni per l'applicazione della misura di prevenzione personale. Nel caso in esame, tali condizioni sono state correttamente riconosciute per l'esistenza di una netta sproporzione tra fonti di reddito e loro impieghi, dal 1990 al 2019, pari a € 1.152.363,32, ulteriormente rilevando che il BRAIDIC ha dovuto anche provvedere ai mantenimento della propria famiglia. li decreto ha, inoltre, ricondotto le risorse finanziarie del proposto ai reati commessi, in particolare agli acquisti truffaldini di costose autovetture (non pagate o solo minimamente pagate) e al fraudolento mancato pagamento di importanti lavori edilizi e/o di ristrutturazione delle abitazioni di Spresiano, Maserada e Montesilvano. Il decreto impugnato ha poi motivato in ordine alla mancata documentazione delle somme, di £ 60.000.000 e £ 30.000.000 che sarebbero state, rispettivamente, ricevute in modo lecito dal ID e dalla Di RO, nel primo caso a seguito di eredità, nel secondo per un risarcimento da assicurazione. Il giudizio di sproporzione reddituale non è superato né inficiato in relazione agli introiti derivanti dalla vendita dell'immobile sito in Maserada: anche considerando la somma di C 288.000 come lecita componente delle risorse finanziarie del DI, essa non incide in modo significativo sulla sproporzione determinata in C 1.152.000 circa, che scende a poco meno di 900.000 euro e rimane quindi assai rilevante e, come tale, in grado di sorreggere ugualmente la valutazione dei giudici di merito. Infine, quanto alla addotta disparità di valutazione dell'immobile di Spresiano tra l'Agenzia delle Entrate - C 72.700 complessivi il rustico e il terreno - e l'amministratore giudiziario - C 400.000 - non appare illogica l'attribuzione del maggiore valore commerciale da parte del soggetto che, in qualità di amministratore, ha potuto valutare l'immobile in modo più attuale e preciso. Non sussiste, inoltre, alcuna contraddittorietà tra la mancata confisca del terreno acquistato nel 1998 - in periodo anteriore al manifestarsi della pericolosità - e la confisca dell'immobile realizzato negli anni successivi e ultimato nel marzo 2003 (v. pratica di condono), in costanza della manifestazione di pericolosità e della insufficienza di redditi leciti. Quanto alla confisca dei beni mobili intestati ai terzi interessati i ricorsi sono manifestamente infondati in ragione della motivata fittizietà delle attribuzioni in capo a soggetti privi di valide e sufficienti fonti di reddito (v. par. 6 del decreto impugnato). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/2023.