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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3418/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Magliocco Raffaella giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Alatri ( FR ) il 5/9/92; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 26/2/96 ) e Per_1 Per_2
( il 12/1/05 ), entrambi maggiorenni e soltanto quest'ultima non economicamente autosufficiente;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) La figlia , Persona_3 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, manterrà la residenza con il padre presso l'abitazione coniugale sita in Frosinone Via Circonvallazione Colle Timio n.34. La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente è iscritta al primo anno della facoltà di Designer di Ferrara ove alloggia, il padre si impegna a pagare quanto dovuto per tasse universitarie e spese di alloggio Parte_2 per la figlia studentessa;
in caso di difficoltà economica del padre, la GN contribuirà alle
Parte_1 spese suddette. 2) Entrambi i coniugi si impegnano a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente nella misura del 50% ciascuno, per le spese diverse da quanto detto al punto precedente. 3) La casa familiare sita a Frosinone Via Circonvallazione Colle Timio n.34 resterà in uso al marito che ne è proprietario esclusivo. 4) A titolo di contributo al mantenimento della IE ,
Parte_1 il Signor verserà alla stessa la somma mensile di € 1.000,00, somma che sarà Parte_2 versata alla GN , mediante bonifico bancario sul conto a lei intestato, anticipatamente
Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, a far data dal primo anno successivo alla data della separazione. Qualora la GN
Parte_1
dovesse trovare una stabile occupazione lavorativa, l'importo dell'assegno di mantenimento verrà
[...] adeguato alle diverse mutate condizioni economiche e sarà corrisposto nella misura di € 600,00 mensili. 5) I
Signori e dichiarano di essere cointestatari di un conto corrente Parte_2 Parte_1
su cui risulta un residuo saldo di € 4.300,00, che resterà in uso alla IE sino ad Controparte_1 esaurimento e che poi sarà chiuso. 6) I coniugi dichiarano di non avere beni immobili e/o mobili registrati, ovvero titoli cointestati.”.
I ricorrenti inoltre formulavano una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 23/7/25 disponeva in conformità rilevando altresì la seguente criticità del ricorso: “le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art. 473-bis.51, co. 2, ultima parte, c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. essendovi nella specie la formulazione di una domanda di contenuto economico e non prevedendo la normativa in tal caso la facoltà delle parti di esonerarsi reciprocamente ( o, come nella specie, esonerare una di esse ) dal predetto deposito documentale” e fissando all'uopo alle parti termine perentorio fino al 4/9/25 per sanarla.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 4/9/25 veniva sanata la predetta criticità e le parti confermavano la loro volontà di volersi separare alle condizioni di cui al loro ricorso introduttivo.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 5/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2
alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
Parte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Alatri ( FR ) in relazione all'Atto n. 91, Parte II, Serie A, anno 1992, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, 9/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3418/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Magliocco Raffaella giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 4/7/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Alatri ( FR ) il 5/9/92; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 26/2/96 ) e Per_1 Per_2
( il 12/1/05 ), entrambi maggiorenni e soltanto quest'ultima non economicamente autosufficiente;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) La figlia , Persona_3 maggiorenne e non economicamente autosufficiente, manterrà la residenza con il padre presso l'abitazione coniugale sita in Frosinone Via Circonvallazione Colle Timio n.34. La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente è iscritta al primo anno della facoltà di Designer di Ferrara ove alloggia, il padre si impegna a pagare quanto dovuto per tasse universitarie e spese di alloggio Parte_2 per la figlia studentessa;
in caso di difficoltà economica del padre, la GN contribuirà alle
Parte_1 spese suddette. 2) Entrambi i coniugi si impegnano a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente nella misura del 50% ciascuno, per le spese diverse da quanto detto al punto precedente. 3) La casa familiare sita a Frosinone Via Circonvallazione Colle Timio n.34 resterà in uso al marito che ne è proprietario esclusivo. 4) A titolo di contributo al mantenimento della IE ,
Parte_1 il Signor verserà alla stessa la somma mensile di € 1.000,00, somma che sarà Parte_2 versata alla GN , mediante bonifico bancario sul conto a lei intestato, anticipatamente
Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, a far data dal primo anno successivo alla data della separazione. Qualora la GN
Parte_1
dovesse trovare una stabile occupazione lavorativa, l'importo dell'assegno di mantenimento verrà
[...] adeguato alle diverse mutate condizioni economiche e sarà corrisposto nella misura di € 600,00 mensili. 5) I
Signori e dichiarano di essere cointestatari di un conto corrente Parte_2 Parte_1
su cui risulta un residuo saldo di € 4.300,00, che resterà in uso alla IE sino ad Controparte_1 esaurimento e che poi sarà chiuso. 6) I coniugi dichiarano di non avere beni immobili e/o mobili registrati, ovvero titoli cointestati.”.
I ricorrenti inoltre formulavano una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 23/7/25 disponeva in conformità rilevando altresì la seguente criticità del ricorso: “le parti non hanno rispettato il disposto di cui all'art. 473-bis.51, co. 2, ultima parte, c.p.c. di depositare la documentazione di cui all'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c. essendovi nella specie la formulazione di una domanda di contenuto economico e non prevedendo la normativa in tal caso la facoltà delle parti di esonerarsi reciprocamente ( o, come nella specie, esonerare una di esse ) dal predetto deposito documentale” e fissando all'uopo alle parti termine perentorio fino al 4/9/25 per sanarla.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 4/9/25 veniva sanata la predetta criticità e le parti confermavano la loro volontà di volersi separare alle condizioni di cui al loro ricorso introduttivo.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 5/9/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2
alle condizioni congiunte formulate dalle parti, sopratrascritte;
Parte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Alatri ( FR ) in relazione all'Atto n. 91, Parte II, Serie A, anno 1992, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, 9/9/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )