Art. 4.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137 , e' sostituito dal seguente:
"La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'".
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137 , e' sostituito dal seguente:
"La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 , dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sara' pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanita'".