Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
1 settembre 2021
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 282. ((Condizioni e procedimento di esdebitazione)) (( 1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si da' atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. )) 2. L'esdebitazione ((opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non)) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
(( 2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. )) 3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato ((...)) ai creditori ((ammessi al passivo)) e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 ((nel termine di trenta giorni)) ((...)) .
(( 2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. )) 3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato ((...)) ai creditori ((ammessi al passivo)) e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 ((nel termine di trenta giorni)) ((...)) .
Commentari • 31
- 1. Esdebitazione Dopo Liquidazione Del Patrimonio: Come Funziona Con L'avvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 14 luglio 2026 · 4.823555
[…] Inquadramento normativo L'esdebitazione nella liquidazione controllata (già liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012) è oggi disciplinata dagli artt. 278-282 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che hanno sostituito l'art. 14-terdecies della L. 3/2012 per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 27
- 1. Trib. Chieti, sentenza 14/10/2025, n. 44Provvedimento: Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati: DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice Riunito in camera di consiglio in data 10.10.2025, letti gli atti del procedimento n. 72-1/2025 r.g., ha emesso la seguente SENTENZA Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019 Il sig. Parte_1 (C.F. C.F._1 , nato a [...] il [...], residente a[...]) in data 5.8.2025 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. della Camera di Commercio di Chieti e Pescara, un ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di …Leggi di più...
- art. 201 d.lgs. n. 14/2019·
- sospensione procedure esecutive·
- deposito bilanci e scritture contabili·
- liquidazione controllata·
- esclusione beni indispensabili·
- sovraindebitamento·
- nomina giudice delegato·
- nomina liquidatore·
- esdebitazione·
- domanda di restituzione o rivendicazione·
- art. 268 d.lgs. n. 14/2019