Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' NA GIUDICE DI PACEL0 21-11-1991, .374007 04/ 0 3 A PEGISTRAZIONE E BOLLO ME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risarcimento del danno da SEZIONE TERZA CIVILE infiltrazioni d'acqua Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:¨ - Presidente R.G.N. 12708/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere 16672/01 Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Cron. 1548 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI DOMENICO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GENNARO BORRIELLO con studio in 84028 SERRE (SA) VIA ROMA 10, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ODDATI MARCELLO;
intimato - e sul 2° ricorso n° 16672/01 proposto da: ODDATI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato2002 2124 GIANFRANCO RUGGIERI , difeso dall'avvocato GENNARO STELLATO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
OLIVIERI DOMENICO;
- intimato -
pace di avverso la sentenza n. 69/00 del Giudice di emessa e depositata il 29/09/00 (R.G. ROCCADASPIDE, 104/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigettino i ricorsi, con le conseguenze di legge. RILEVATO che vengono proposti ricorsi per cassazio- avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ne di Roccadaspide, in accoglimento della domanda di Mar- cello TI volta al risarcimento del danno che assu- meva essergli stato provocato dalle infiltrazioni pro- venienti dal tetto dell'appartamento di IC Oli- vieri, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di L. 700.000, da rivalutarsi, oltre agli inte- ressi sulla somma rivalutata a decorrere dalla domanda, ed rimborsare all'attore la metà delle spese processua- li, compensandole per il resto;
che il ricorrente principale si duole, deducendo con tutti e tre i motivi di ricorso "violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali (art. 360, n. 3, c.p.c.), insufficiente omessa e contraddit- toria motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), errores in procedendo" che il giudice di pace abbia: invertito considerato la consulenza tecnica l'onere probatorio, d'ufficio un mezzo di prova, apprezzato erroneamente i risultati dell'accertamento compiuto, fatto erronea ap- plicazione dell'art. 2051 C.C., omesso di individuare ogni violazione degli obblighi posti dall'art. 908 e tuttavia condannato il convenuto, erroneamente asserito che non vi fosse contestazione sul quantum;
che il ricorrente incidentale, deducendo col primo motivo violazione dell'art. 112 c.p.c. e, col secondo, inesistenza della motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c., censura la sentenza per non essersi il giudice di pace pronunciato anche sulle spese della fase con- clusasi con la sentenza che si era pronunciata sulla competenza, per aver compensato metà delle spese pur avendo accolto integralmente la domanda e per aver ri- conosciuto gli interessi dalla data della domanda anzi- ché da quella della costituzione in mora;
RITENUTO che
i ricorsi vanno riuniti, siccome pro- posti avverso la stessa sentenza;
che, al di là della formale deduzione di violazione di legge e di vizio della motivazione, il ricorrente principale censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in se- de di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si rilevi incompleto, incoerente o il- -come nella specie il giu- logico e non anche quando- dice abbia, con motivazione del tutto congrua, sempli- cemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle dedu- zioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999 n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che, in particolare, non è inibito al giudice affi- darsi esclusivamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio ove il giudizio sulla sussistenza del diritto dell'attore dipenda dagli accertamenti tecnici demandati al consulente e che non è ravvisabile alcuna violazione di norme processuali;
che il giudice di pace non ha affermato in motiva- zione che l'entità del danno fosse incontestata ma ha solo provveduto a liquidarlo equitativamente;
che la violazione di norme sostanziali ordinarie è denunciabile in cassazione in caso di giudizio non 4 necessariamente emesso, come nella specie, secondo equità (Cass., sez. un., n. 716 del 1999); che analoghe considerazioni si attagliano al ricor- so incidentale in punto di decorrenza degli interessi, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice il potere di compensare le spese processuali, che non v'è motivo per ritenere non essere state liquidate anche in riferimento alla prima fase del giudizio;
CONSIDERATO che
, dunque, entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e che, in ragione della preva- lente soccombenza del ricorrente principale, le spese processuali vanno poste a carico del medesimo;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna il ricor- rente principale IC IV a pagare a LO TI le spese del giudizio di legittimità, che liqui- da in €. 14.1. 3.70 oltre ad € 500,00 per onora- ri. Roma, 5 novembre 2002 Il Presidente Il Consigliere est. السلام Depositata in Cancelleria 8 18.1.0. IL CANCELLERE C1 Jaggi 1 Of Dott.ssa Maria Aiello L NCELLER 1 Doissa Ma 5