Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
L'aumento sino a sei mesi del termine di custodia cautelare relativo alla fase del giudizio di primo grado, per imputazione al termine non completamente utilizzato o a quello eventualmente residuo di fasi diverse, trova applicazione nei procedimenti per il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato che siano in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, la quale ha inserito l'indicato reato nel catalogo di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) n. 7-bis cod. proc. pen., richiamato dalla disposizione in tema di termini di custodia cautelare, sempre che l'imputato al momento non abbia già maturato il diritto alla scarcerazione in base alla normativa anteriore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2010, n. 23895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23895 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 26/05/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1585
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 7234/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SH MO FF, nato il [...] a [...], Bangladesh;
avverso la ordinanza pronunciata ex art. 310 c.p.p. in data 24.12.2009 dal Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo respingeva l'appello proposto, ex art. 310 c.p.p., dall'imputato SH MO FF avverso l'ordinanza del Giudice del dibattimento che aveva rigettato la sua richiesta di scarcerazione (alla data del 4.12.2009) per decorrenza dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1 lett. b), in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e comma 3-bis, lett. a), nella formulazione precedente alle modifiche recate dalla L. n. 94 del 2009. Osservava a ragione che in relazione al fatto per il quale l'imputato era stato rinviato a giudizio (il 4.12.2008) non s'applicavano le modifiche sostanziali e peggiorative introdotte mediante la legge del luglio 2009 alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12; s'applicava tuttavia la novella nella parte in che aveva inserito nel catalogo dei reati compresi nell'art. 303, comma 1, lett. b), n.
3-bis), il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, giacché questa era modifica esclusivamente processuale, riferibile anche alle situazioni cautelari pendenti.
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore avvocato Marco Clementi chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Deduce violazioni di legge e illogicità della motivazione sotto l'aspetto:
a) della erronea considerazione della valenza esclusivamente processuale della modifica normativa, dal momento che l'inserimento nell'elenco dell'art. 407 c.p.p., comma 1, lett. a) del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 corrispondeva, dal versante sostanziale, alla modifica della norma incriminatrice ivi contenuta;
con la conseguenza che il riferimento dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), comma b-bis alle ipotesi di cui all'art. 407, comma 1, lett. a) non poteva che intendersi riferito alle nuova norma incriminatrice, con esclusione della sua applicabilità ai fatti commessi in vigenza della precedente;
b) della erronea considerazione della previsioni in materia di custodia cautelare quali norme esclusivamente processuali, dovendo al contrario farsi applicazione dei principi espressi da sez. 6 n. 31778 del 8.7.2009 e sez. 1 n. 24433 del 28.5.2008 (in tema di art. 275 c.p.p., comma 3), secondo cui l'istituto processuale peggiorativo non può produrre effetti sulle situazioni in corso.
DIRITTO
1. Il ricorso appare infondato.
Il principio secondo cui la legge che regola la durata della custodia cautelare è da considerare a carattere processuale, sicché i termini sono da calcolare secondo la normativa vigente al momento in cui verrebbero a scadenza, è assolutamente consolidato sia nella giurisprudenza ordinaria sia in quella costituzionale (vedasi diffusamente: C. cost. n. 15 del 1982, punti 10 - 12 dei considerato in diritto). Di conseguenza deve ritenersi (cfr. S.U. n. 20 del 01/10/1991, Alleruzo in relazione alla entrata in vigore del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, conv. in L. 8 novembre 1991, n. 356, e, in relazione proprio all'introduzione, ad opera dell'art. 2, comma 1 D.L. 24 novembre 2000, n. 341 conv. in L. 19 gennaio 2001, n. 4,
dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis, sez. 1, n. 10487 del 05/02/2002, Pafumi - ritenendosi che la disposizione "transitoria" in entrambi i testi normativi enunziata altro non riaffermasse se non la regola intertemporale generale suddetta-; sez. 6, n. 4366 del 09/12/1992, Iannaccone, in relazione alla formulazione dell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) che la protrazione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista in un provvedimento legislativo modificativo delle norme precedentemente vigenti trova applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, purché a tale data lo stato di detenzione sia legittimamente in atto, ovverosia i termini siano ancora pendenti;
mentre non può dar luogo al mantenimento, o al ripristino, della custodia nei confronti soltanto se il detenuto aveva già maturato il diritto alla scarcerazione secondo la normativa anteriore (anche se, per errore, non era stato liberato).
2. Nella situazione in esame l'inserimento, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 27, del D.Lgs. n. 286 del 1998,
art. 12, comma 3 nel catalogo dei reati indicati nell'art. 407 c.p.p., n.
1-bis, ha dunque comportato, per effetto del rinvio formale (o ricettizio) a detta norma contenuto nell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n.
3-bis, che anche alle detenzioni provvisorie in corso per delitti riconducibili alla fattispecie incriminatrice richiamata, s'applica la possibilità di aumentare sino a sei mesi il termine di fase per il primo grado di giudizio, usufruendo in tale fase dei termini non completamente utilizzati nella fase precedente o anticipando in parte quelli eventualmente da calcolare per il giudizio di cassazione.
Non può rilevare, infine, la circostanza che la stessa L. n. 94 del 2009 abbia in parte modificato anche la fattispecie incriminatrice.
La riscrittura del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 è difatti da iscrivere nel fenomeno della successione di leggi penali ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4 (attuale), e non incide sulla incriminazione della condotta contestata al ricorrente a mente dell'art. 12, comma 3 e comma 3-bis, lett. a, che ora sarebbe da condurre alle ipotesi dell'art. 12, comma 3, lett. a) e comma 3-ter, lett. b). Ovviamente all'imputato s'applicano le disposizioni sostanziali più favorevoli in punto di pena;
ma il mutamento della disciplina dei termini non discende dalla modifica della sanzione, bensì dalla natura dei fatti;
dunque la inapplicabilità della modifica sostanziale non riguarda aspetti rilevanti ai fini dell'applicabilità della modifica processuale.
Va d'altronde rilevato che proprio a modifica normativa che s'inscriveva in un contesto di contemporaneo inasprimento, emergenziale, della disciplina sostanziale, si riferisce C. cost. n. 15 del 1982, che pure ha ribadito l'assoluta estraneità delle correlate disposizioni processuali, relative alla durata delle carcerazioni in corso, al paradigma dell'art. 25 Cost., comma 2. Non può, in aggiunta, non considerarsi che ogni qual volta il legislatore ha inteso limitare gli effetti delle modifiche processuali alle situazioni riferibili a fatti commessi dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla legge sostanziale apportate con il medesimo testo legislativo, ha espressamente provveduto in tal senso.
2.1. Quanto alle sentenze citate dal ricorrente come indicative di un orientamento contrario, deve osservarsi: da un lato che solo la prima (sez. 6, n. 31778 del 08/07/2009) è davvero nel senso indicato dal ricorrente ed è seguita, a quanto risulta, esclusivamente da sez. 6 n. 45012 del 06/10/2009, ma dette pronunce sono rimaste del tutto isolate e appaiono in contrasto non spiegato con S. U. n. 8 del 27/03/1992, Di Marco, e S.U. n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo;
dall'altro e comunque che detto orientamento si riferisce a situazioni affatto diverse, nelle quali a venire in rilievo era essenzialmente il principio devolutivo.
3. Conclusivamente, il ricorso non può che essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010