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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 6 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2523 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Parte_1
Di Mauro, ed elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Gioacchino Massimiliano Tavella, Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2841/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data
29/03/2022
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio di appello e da verbale del 6 febbraio 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c. ha proposto opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4049/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 27 giugno
2021 e notificato il 15 luglio 2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 38.343,00, oltre interessi legali e rivalutazione, ed ha convenuto in giudizio la società opposta formulando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, ricorrendone gravi motivi
ex art. 649 c.p.c., sospendere inaudita altera parte ovvero previa fissazione di apposita udienza la
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4049/2021 – R.G. n. 15805/2021 concesso dal
Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro in data 27/06/2021 e notificato il 15/07/2021; Nel
merito ed in via principale, - accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, il diritto dell'IN. a conseguire l'incentivo ex art. 18 L. 109/1994 e succ. mod. per le attività Controparte_1
di collaudo svolte in relazione alle opere meglio indicate in narrativa, per un importo complessivo lordo di Euro 66.572,39 e/o l'illegittimità della decurtazione operata da ai sensi dell'art. Pt_1
61, comma 7 bis, D.L. 112/2008 conv. in Legge 133/2008 in relazione al predetto credito oggetto del
dispositivo autorizzativo di pagamento Prot. CDG-0158391 del 16/11/2010; - accertare e dichiarare la conseguente insussistenza del diritto di a richiedere ed ottenere dall'opponente il Parte_1
pagamento della somma ingiunta;
per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto
e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente ad
[...]
per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, respingere e/o rigettare Pt_1
le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
In subordine, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, - accertare e dichiarare il grave e
rilevante inadempimento di agli obblighi previsti dalle norme ratione temporis Parte_1
applicabili di cui agli artt. 28, comma 1, della Legge 109/1994 e 190 e 192 del D.P.R. n. 554/1999
ed assunti con la delega di collaudo n. 519/c del 12/09/2011 e con il contratto di appalto delle opere
di cui in premesse ed in ogni caso la violazione del dovere di leale cooperazione e buona fede con
particolare riferimento al ritardo nella consegna all'esponente degli atti della contabilità finale necessari ai fini del compimento dell'incarico di collaudazione delle opere;
- per l'effetto, condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall' IN. per i CP_1
titoli di cui in narrativa, da quantificarsi in complessivi € 44.381,55 pari al saldo residuo lordo del
compenso incentivante per complessivi Euro 66.572,39 autorizzato con il dispositivo di pagamento Prot. CDG-0158391-P del 16/11/2010 di cui ai doc. 17 e 18 ed all'entità della decurtazione ex art.
61, comma 8, Legge 133/2008 pari al 66,67% dell'incentivo totale spettante all' IN. , ovvero CP_1
comunque nella misura che verrà determinata in corso di causa ed all'esito dell'espletanda
istruttoria ovvero ancora ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso, avuto riguardo all'importo ex adverso azionato di Euro
2658,02, accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ad del diritto ad esigere il pagamento Pt_1
di tale somma in quanto già estinta in conseguenza del pagamento pattuito in via transattiva dell'importo di Euro 1000,00 ed effettuato da parte dell' IN. in favore di in data CP_1 Pt_1
10/06/2015 di cui in narrativa e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente ad
[...]
in relazione a tale pretesa;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità della Pt_1
domanda monitoria relativamente alla somma ingiunta di Euro 537,60 in quanto finalizzata ad
ottenere una illegittima duplicazione dei titoli esecutivi e della pretesa creditoria nonché per carenza
di interesse in capo ad , conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto; In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze professionali del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Il Tribunale, nella resistenza di ha così disposto “ accoglie il ricorso proposto da Parte_1 [...]
in data 30.7.2021 e per l'effetto revoca il Decreto INiuntivo n. 4049/2021 CP_1
(R.G. n. 15805/2021), emesso in data 27.6.2021; condanna ANAS CONCESSIONI
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_2
della delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 a titolo di Controparte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso fondato in base alle seguenti argomentazioni: i) la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di emolumenti spettanti ai collaudatori, dipendenti di ente pubblico, ha affermato che “ Del procedimento di collaudo quanto viene in rilievo agli indicati fini è il momento in cui vi è stato il conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c., come integrata da eventuali discipline speciali all'epoca in vigore, senza
che, diversamente, possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato a compimento. Resta
così estraneo alla scrutinata ipotesi, il ben diverso sistema richiamato dai giudici di primo e secondo grado secondo il quale rileverebbero, invece, nella individuazione della fonte di disciplina dell'an e
del quantum del compenso del collaudatore, i tempi di definizione del procedimento amministrativo di collaudo. ...Il perfezionamento del collaudo vale a dare corso, altresì, insieme all'accettazione dell'opera da parte della committenza pubblica ed alla liquidazione del corrispettivo all'appaltatore
alla liquidazione del compenso al collaudatore, ma tanto non esclude che per la regolamentazione di quest'ultimo e la sua stessa spettanza debba guardarsi alla data del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina del contratto e della remunerazione delle professioni intellettuali”
(Cass. Civ. 13456/2021); ii) nel caso in esame l' con atto prot. 519/c del 12.9.2001, aveva Parte_1
proceduto a conferire al l'incarico di provvedere al collaudo, in corso d'opera e definitivo, CP_1
dei lavori oggetto del contratto di appalto, per cui il compenso spettante al ricorrente per l'espletamento delle operazioni di collaudo doveva essere determinato in base alla normativa vigente al momento di conferimento dell'incarico; iii) erano, pertanto, infondate le eccezioni fatte valere dalla parte opposta incentrate sull'inizio effettivo delle operazioni di collaudo ai fini dell'applicazione della normativa di cui all'art. 61, comma 7-bis, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, << invero,
l'emissione del relativo certificato e, in particolare, l'approvazione di quest'ultimo da parte della stazione appaltante assumono rilevanza solo con riferimento alla liquidazione degli emolumenti in favore del professionista e non anche alla disciplina applicabile per la determinazione del quantum.
Al contrario, la suddetta previsione legislativa, incidendo direttamente sull' an e sul quantum del compenso spettante al collaudatore, non può trovare applicazione nel caso de quo, in quanto,
diversamente, si assisterebbe ad una illegittima applicazione retroattiva della norma>>; iv) all'opponente spettava quindi l'importo richiesto in via monitoria dall' a titolo restitutorio, per Pt_1
cui il ricorso era meritevole di accoglimento ed il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando, in sintesi, l'erroneità della Parte_1
sentenza impugnata: a) per avere ritenuto applicabili le norme di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c., relative al contratto di prestazione d'opera intellettuale mentre l'odierno appellato all'epoca dei fatti di causa era dipendente di prevedendo comunque l'art. 2230 c.c. che “sono fatte salve le disposizioni Pt_1
delle leggi speciali”, e per avere ritenuto applicabile la normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico e non quella del collaudo finale delle opere;
b) per omessa pronuncia sulla restituzione degli importi corrisposti a titolo di spese legali inerenti il decreto ingiuntivo n. 424/2015 del Tribunale di Milano (rinunciato dall'ing. e del relativo precetto nonché sul pagamento CP_1
di Iva e Cpa ancora dovute ad sull'importo di € 2.000,00 corrisposto a quest'ultima in relazione Pt_1
al decreto ingiuntivo n. 4141/2014.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, la conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma m. 4049/2021 emesso in favore di Parte_1
Si è costituito l'appellato , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. e chiedendo nel merito il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e diritto.
All'odierna udienza all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'odierno appellato, sotto il profilo della mancata indicazione dei capi della sentenza che si intendono impugnare, delle specifiche censure alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, delle circostanze dalle quali discenderebbe la pretesa violazione di legge e la loro determinante rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione è infondata.
Afferma la consolidata giurisprudenza che, essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati,
anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 2320/2023). E' stato, altresì, recentemente affermato che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. sez. un.
36481/2022).
In conclusione l'appello è ammissibile ma, per quanto di seguito esposto, non è fondato essendo meritevoli di conferma le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure anche nella presente fase di impugnazione.
Appare opportuna una breve ricostruzione dei fatti come risultanti dagli atti e dalle allegazioni delle stesse parti.
Con atto prot. 519/c del 12/09/2001 ( doc. 2 fascicolo primo grado parte ricorrente) la Direzione
Generale conferiva all'odierno appellato, dipendente dell' dal 1976 al 2011, CP_3 Pt_1
l'incarico di provvedere al collaudo, in corso d'opera e definitivo, dei lavori di costruzione del
“Collegamento stradale Asti- Cuneo. Tronco 2° (Asti- Marene)- Lotto s/a ( Motta-Govone) dal Km
30+449 al Km 35+556”, delega di collaudo che precisava che l'incarico di collaudo definitivo doveva essere espletato entro il termine previsto dal contratto di appalto che stabiliva per le opere in questione il termine di sei mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori ai fini della conclusione della procedura di collaudo definitivo ( doc. 34 fascicolo primo grado ricorrente). Con il Regolamento
interno del 2001, reso operativo con Ordine di servizio n. 11/2003, aveva regolamentato Parte_1
la ripartizione dell'incentivo ex art. 18 legge 109/94.
Con comunicazione del 4.4.2007 l' confermava l'apertura al traffico autostradale, oggetto dei Pt_1
lavori appaltati, in data 16 aprile 2007 (doc. 3 stesso fascicolo).
Con comunicazione prot. CTO 8478-P del 6.3.2008 il Compartimento della per il Pt_1 CP_4
Piemonte richiedeva al come ad altri componenti della commissione di collaudo, la CP_1
trasmissione urgente dei certificati di collaudo statico delle opere in questione e con comunicazione del 5.5.2008 il rispondeva evidenziando come la Direzione Lavori era stata già CP_1 Pt_1
sollecitata a trasmettere la documentazione relativa agli atti di contabilità finale, senza la quale non poteva essere rilasciato il certificato di collaudo statico ( docc. 4 e 5 fascicolo primo grado ricorrente).
Il collaudo dei lavori avveniva in data 15.3.2010 (doc. 10 fascicolo primo grado ricorrente), dopo la trasmissione in data 30.7.2009 della documentazione da parte del Compartimento CP_5
, cui faceva seguito l'invio della parcella da parte dell'originario opponente avente ad oggetto
[...]
l'incentivo spettante, pagamento che veniva autorizzato con nota prot. CDG-0158391-P (doc. 17 fascicolo primo grado ricorrente) per l'importo di € 66.572,39 e successivamente effettuato per un importo inferiore complessivo di € 22.190,84 lordi.
La ricorreva, quindi, al Tribunale di Milano per l'emissione del decreto ingiuntivo, CP_1
effettivamente emesso dal Tribunale di Milano in data 11/2/2015 (decreto n. 424/2015) con cui veniva ingiunto all' il pagamento in favore di della somma di € 44.381,55, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi, quale saldo residuo del compenso incentivante ( doc.19 fascicolo primo grado ricorrente), somma pagata da nelle more del giudizio di opposizione, per un netto di € Parte_1
35.148,14.
All'udienza del 10 giugno 2015 davanti al giudice dell'opposizione rinunciava al Controparte_1
decreto ingiuntivo e si obbligava a corrispondere, a titolo transattivo, la somma di € 1.000,00 per la rifusione delle spese di lite in favore di e a pagare altresì la somma di € 2.000,00 a titolo Parte_1
di rifusione di spese processuali relative ad altro e distinto titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
1222/2015 emessa fra le stesse parti dal Tribunale di , con obbligo dell'opposto di pagare nei CP_6
successivi sette giorni il residuo credito a titolo di 4% CPA e 22% IVA (doc. 24 e 25 fascicolo primo grado . Il Tribunale di Milano, stante l'intervenuta rinuncia delle parti agli atti del giudizio, CP_1
dichiarava estinto il relativo procedimento.
Infine, con decreto n. 4049/2021 emesso in data 27 giugno 2021, su ricorso della società Parte_1
il Tribunale di Roma ingiungeva a il pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1
somma di € 38.343,00, quale credito restitutorio, per le somme corrisposte dalla società dopo la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 425/2015 e per gli importi indicati nel verbale di udienza del 10 giugno 2015 davanti al Tribunale di Milano, cui il non aveva CP_1
adempiuto.
Tanto in punto di fatto, ai fini di una migliore comprensione della vicenda giova riportare il quadro normativo di riferimento e le ripetute integrazioni succedutesi nel tempo.
L'art. 18 legge n. 109/1994, nel suo testo iniziale così disponeva: “(Incentivi per la progettazione). 1.
In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici”.
In epoca successiva il d.l. n. 101/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 216/1995, ha modificato il richiamato art. 18 nei termini che seguono: “1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'articolo 7 il responsabile del procedimento e i loro collaboratori”, facendo altresì specifico riferimento a progetti di cui era riscontrato il “perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera”.
L'art. 18 è stato, quindi, così riformulato dalla legge n. 127/1997: “1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis.
Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione”. La successiva legge n. 191/1998 ha apportato ulteriori innovazioni all'art. 18, che, per effetto delle modifiche, recita:
“1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera”. La Legge n. 144/1999 ha, poi, disposto ulteriore modifica dell'art. 18, co. 1 e 1 bis nei seguenti termini: “1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità
ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.
E' intervenuto in materia il d.lgs. n. 163/2006, che ha abrogato la Legge n. 109/1994 e introdotto l'art. 92, comma 5, che così recita: “5. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7,
è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere… (comma così modificato dall'art. 1, comma 10-quater, della Legge n.
201/2008, di conversione del d.l. n. 162/2008, in vigore dal 23/12/2008, quindi abrogato dall'art. 13
della legge n. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014).
L'art. 92, comma 5, del d. lgs. 163/2006 è stato modificato dall'art. 61, comma 7 -bis del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 che stabiliva “ A decorrere dal
1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata di bilancio dello Stato per essere destinate al fondo di cui al comma 17 del presente articolo” ( comma abrogato dall'art. 35, comma 3, legge 183/2010).
La disciplina è stata, da ultimo, affidata al d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 113 ha riprodotto sostanzialmente le disposizioni previgenti consentendo, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività,
tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.
Osserva il Collegio che punto di diritto controverso tra le parti è relativo alla legittimità o meno dell'applicazione, da parte dell' dell'incentivo previsto dall'art. 18 legge n. 109/1994 (e Pt_1
successivamente dall'art. 92 d.lgs. n. 163/2006) nella misura risultante dalla decurtazione dall'1,5% allo 0,5% di cui all'art. 61, comma 8, d.l. n. 112/2008.
Sostiene l'appellante che la norma in questione non era una norma programmatica “per il futuro” ma incidente direttamente nei rapporti in corso, per cui ha errato il giudice di prime cure nel ritenere applicabile alla fattispecie in giudizio la normativa vigente al momento di conferimento dell'incarico e non quella vigente al momento del collaudo finale delle opere, la cui esecuzione si era protratta oltre il primo mese del 2009.
Il motivo è infondato.
La correttezza della conclusione cui è pervenuto il Tribunale trova conferma nella costante giurisprudenza della S.C., la quale ha affermato che “Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente “ratione temporis”, in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione”, con la conseguenza che “l'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere
proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in
quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta
procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente
ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 10222 del 28/05/2020).
Ancora più di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito “Questa Corte è stata più volte
chiamata a pronunciare su questioni inerenti la natura, i limiti oggettivi e soggettivi, i presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto a percepire l'incentivo di progettazione, disciplinato,
dapprima, dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, più volte modificato dal legislatore, quindi dal D. Lgs. n.
163 del 2006, art. 92, ed infine del D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 113, che in luogo dei “corrispettivi ed incentivi per la progettazione” ha previsto gli “incentivi per funzioni tecniche”.
3.2. La ricostruzione del quadro normativo è stata compiutamente effettuata da Cass. n. 13937/2017
e, più di recente, da Cass. n. 2284/2019, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.,
perché in questa sede interessa solo rimarcare, in via di premessa generale, che il legislatore
derogando alla disciplina generale del trattamento accessorio dettata dal D. Lgs. n. 165 del 2001,
ha previsto, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno
delle pubbliche amministrazioni, un compenso ulteriore, da attribuire, secondo le modalità stabilite
dalle diverse versioni della norma succedutesi nel tempo, al personale impegnato nelle attività di
progettazione e collaudo interne agli enti oltre che in quelle di esecuzione dei lavori pubblici. Quanto alla natura dell'emolumento ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la
giurisprudenza di questa Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi
richiamata al punto 6) ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva
decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la
determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione del regolamento, in
assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli
obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n. 13937/2017,
Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004)…..3.4. Fermo quindi l'accertamento espresso a riguardo
dalla Corte di merito circa la fonte regolativa del rapporto indicata dalle parti, in relazione alla
specifica questione in controversia, relativa al momento al quale occorre fare riferimento per la
concreta determinazione del quantum spettante a titolo di compenso incentivante, ritiene il Collegio
di dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte che sul punto si è già espressa con la ordinanza
n. 13456/2021 chiarendo che in tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso del collaudatore è quello del conferimento dell'incarico,
secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c., come integrata da eventuali
normative speciali in vigore, senza che possa rilevare il momento in cui il collaudo sia stato portato
a compimento. In questa prospettiva è stato in particolare precisato che “Il perfezionamento del collaudo vale a dare corso, altresì, insieme all'accettazione dell'opera da parte della committenza
pubblica ed alla liquidazione del corrispettivo all'appaltatore alla liquidazione del compenso al collaudatore, ma tanto non esclude che per la regolamentazione di quest'ultimo e la sua stessa spettanza debba guardarsi alla data del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina del contratto e della remunerazione delle professioni intellettuali” (Cass. n. 13456/2021 cit.).
3.5. E' inoltre da rimarcare che l'applicabilità del Regolamento del 2011 invocata da non potrebbe Pt_1
trovare fondamento neppure nel fatto che, come sostiene la società, la norma in vigore al momento dell'atto di delega – il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 92 – ha parzialmente innovato la disciplina previgente, ponendo una sorta di riserva regolamentare che fissa “modalità e criteri” di
liquidazione, secondo esigenze che il rinvio a tale fonte indica implicitamente come contingenti e perciò variabili, in tal modo demandando la relativa determinazione alla disciplina vigente all'atto
della liquidazione medesima.
3.6. Nel caso di specie, infatti, secondo quanto accertato dalla Corte di merito e per come non contestato, l'atto di delega al collaudo risale al 18 gennaio 2006 ed è stata
Cont accettata dalla 10.2.2006 (v. sentenza, pag. 3) epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 163 del 2003 (7 luglio 2006) recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
3.7. Il D.Lgs. n. 163 del 2006, art.
253, rubricato “norme transitorie”, per quel che qui rileva stabilisce che: “1. Le disposizioni del
presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Il regolamento di cui all'art. 5 è
adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando…”. Da tanto deriva che, poiché il contratto
tra le parti è stato concluso al più tardi nel febbraio 2006 e quindi precede la entrata in vigore del
D. Lgs. cit., in assenza di diversa allegazione di segno contrario da parte dell'attuale ricorrente, deve ritenersi riferito ad opere eseguite in base a contratti antecedenti all'entrata in vigore del codice
dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, non assoggettati, quindi, in virtù del richiamato disposto dell'art. 253 D.Lgs. cit., alla relativa disciplina e quindi alla fonte regolamentare richiamata dall'art. 92 cit. sulla base della quale è stato emanato il Regolamento ANAS del 2011 del quale la società invoca l'applicazione” (Cass. sez. Lavoro, Sentenza n.39155 del 09/12/2021, conformi Cass.
7316/2023, 8192/2023).
Applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che nel caso di specie, essendo stato conferito all'odierno appellato l'incarico di provvedere al collaudo dei lavori oggetto del contratto di appalto con l'atto di delega del 12/9/2001, il compenso spettante all'originario ricorrente doveva essere determinato in base alla normativa vigente al momento di conferimento dell'incarico, assumendo rilevanza l'emissione del certificato di collaudo e la relativa approvazione solo con riferimento alla liquidazione degli emolumenti ma non ai fini della determinazione del quantum.
I lavori da eseguirsi erano infatti riferiti a contratti antecedenti all'entrata in vigore del d. lgs n.
163/2006, non assoggettati, quindi, in virtù del richiamato disposto dell'art. 253 dello stesso d. lgs.,
alla relativa disciplina.
Il primo motivo di appello non è quindi meritevole di accoglimento.
Il secondo motivo di appello, fondato in rito in quanto il giudice di prime cure non si è effettivamente pronunciato sulla richiesta di restituzione degli importi corrisposti a titolo di spese legali relative al procedimento dichiarato estinto dal Tribunale di Milano nonché sul pagamento di IVA e CPA ancora dovute ad sull'importo di € 2.000,00 corrisposto a quest'ultima in relazione al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 414/2014, non è comunque fondato nel merito.
Dal verbale di udienza del 10 giugno 2015 (allegato 23 fascicolo primo grado parte ricorrente), nel procedimento di opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 424/2015 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in favore di per il pagamento dei compensi incentivanti ex Controparte_1
art. 18 Legge 109/94, si evince che parte opposta dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo e provvedeva a corrispondere banco iudicis assegno circolare emesso in favore di Parte_1
dell'importo di euro 1.000,00, a titolo di rifusione spese, accettato in via transattiva dall'opponente, che provvedeva a rilasciare “ampia e liberatoria quietanza relativamente alle spese legali liquidate in via transattiva relativamente alla rinuncia accettata nella causa R.G.L. 3690/2015 dinanzi al Tribunale di Milano Sez. Lavoro tra e ( doc. 24 fascicolo primo grado Parte_1 Controparte_1
ricorrente). Nulla doveva, quindi, ancora essere corrisposto a tale titolo dalla parte opposta che aveva provveduto al pagamento delle spese legali determinate in via transattiva per la rinuncia al decreto ingiuntivo, accettata dalla parte opponente che, ricevuto il pagamento nella stessa udienza davanti al giudice dell'opposizione, aveva rilasciato quietanza liberatoria.
In merito all'ulteriore somma di € 537,60, quale residuo credito a titolo di Iva e Cpa dovuto sull'importo di € 2.000,00, pagato da per le spese processuali relative ad altro Controparte_1
procedimento tra le stesse parti, concluso con la sentenza n. 1222/2015, richiamato sempre nel verbale di udienza del 10 giugno 2015, osserva il Collegio che, pur potendo il creditore munirsi di un secondo titolo esecutivo non esistendo un principio generale ed assoluto ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo. (ordinanza n. 21768 del 28/08/2019, ord. n. 6526/2018), nel caso in esame difetta l'interesse ad agire avendo l'appellante già ottenuto una sentenza per il medesimo titulus obligationis senza trarre alcun ulteriore vantaggio giuridico dal ricorso al decreto ingiuntivo.
Alla stregua delle considerazioni esposte l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si provvede in questa sede alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza sostituendo alle parole “in favore dell' le parole “in favore di ”. Pt_2 Controparte_1
In considerazione del tenore della decisione si dà atto che ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente
Co grado di giudizio in favore di che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso CP_1
spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, così deciso in data 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa