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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2423 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
1.10.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.,
vertente
TRA
, con l'avv. Marco Terziani Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: divorzio contenzioso
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto il 25 aprile 1996 in EL ZA (Argentina) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lorenzo del Vallo
(Cosenza), con dal quale ha avuto i figli: Controparte_1 [...]
nato ad [...] il [...] C.F: Persona_1
; nato Adrogue C.F._1 Controparte_2
(Argentina) il 20/06/2000, C.F.: ; C.F._2 CP_3
, nata a [...] il [...], C.F:
[...]
C.F._3
2. – Parte ricorrente ha dunque definitivamente articolato le seguenti conclusioni: “1) Pronunciarsi definitivamente in merito alla cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra ed il Sig. Parte_1
2) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a Controparte_1 CP_1 Pt_1
titolo di arretrati la somma di € 32.000,00 o quella maggiore o minore che sarà
determinata, a titolo di mancato versamento del contributo al mantenimento e
spese straordinarie per i figli come obbligato da decreto di omologa;
3) Disponga
in capo al Sig. l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, per CP_1
una somma non inferiore ad € 300,00 cadauno, non essendo questo
automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età, ma si sia
protratto, essendo questi senza colpa, ancora non economicamente indipendenti e
conviventi con la madre. 4) In via subordinata confermi la somma stabilita nei
provvedimenti provvisori pari ad € 250,00 a figlio. In ogni caso da rivalutarsi
annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita e da corrispondersi a
mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. Porre a carico del Sig. il CP_1
100% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e
sportive; 5) Disponga, a modifica dei provvedimenti presidenziali, in favore della
2 Sig.ra un assegno alimentare non inferiore ad € 300,00 mensili, così come Pt_1
già richiesto nel ricorso introduttivo, si precisa che tali disposizioni si giustificano
con il divario sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente”.
3. – benché ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito e deve essere dichiarato contumace.
4. – Adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, designato in data
13.2.2023 il Giudice istruttore, pronunziata la sentenza non definitiva n.
1084/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordinanza del 10.1.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Richiamata la sentenza non definitiva in ordine allo status familiae, non devono essere adottate statuizioni relative all'affidamento e al regime di frequentazione con i genitori dei figli, tutti maggiorenni.
2. – Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, in sede di udienza presidenziale parte ricorrente ha sul punto dichiarato quanto segue: “dei miei figli, il più grande è economicamente indipendente. Per_1
Chiedo il mantenimento a mio marito per me e per gli altri miei due figli, anche se
in sede di separazione avevo rinunciato al mantenimento per me, visto che lui
doveva mantenere i nostri figli e pagare il mutuo, cosa che poi non ha neppure
fatto.”.
3. – Orbene, per quanto concerne i figli maggiorenni Controparte_2
e , di cui parte ricorrente deduce la non
[...] Controparte_3
autosufficienza economica e la convivenza con la madre, parte resistente non ha avuto interesse, costituendosi in giudizio, a fornire diversi elementi di valutazione né a smentire le allegazioni della controparte, con la conseguenza che, tenuto conto dell'età della prole, deve essere confermato
3 il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro
250,00 per ciascuno di tali due figli, importo peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli.
3.1. La determinazione del contributo suindicato si motiva alla luce della convivenza dei minori con la madre, dell'età della prole e delle relative esigenze, nonché della capacità economica e di produrre reddito delle parti per come rappresentata (la ricorrente ha dedotto di essere casalinga,
di svolgere lavori occasionali e, alla stregua di quanto dichiarato nel verbale d'udienza presidenziale, di percepire 1.000 euro mensili quale misura di sostegno al proprio reddito, secondo una allegazione non più
specificamente aggiornata nei successivi atti difensivi;
il resistente non ha avuto interesse a contestare quanto dedotto dalla ricorrente circa lo svolgimento da parte di questi dell'attività di idraulico e la conduzione della “attività di Bar in Guidonia Montecelio”), del contributo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013,
Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020,
Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811
del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01);
4. – Con riguardo alla domanda articolata da parte ricorrente, volta al riconoscimento in proprio favore di assegno divorzile, il Collegio osserva quanto segue.
4.1. – La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro - la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque
(l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le
4 ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
4.2. – Inoltre, la nozione di adeguatezza è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui “per
determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle
indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza
collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne'
eccedente il livello della normalità”.
4.3. – La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. n. 18287/2018),
essendosi confermata “sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle
SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del
2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle
condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU
del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità
compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui
è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del
diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio
sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto
5 delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e
reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo
decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). 2.4.- Non
varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria
dell'assegno divorzile) "riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale
invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna
conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente,
piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita
matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale
di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla
attribuzione e quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la
suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto
pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle
condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del
particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a
determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n. 24932).
4.4. – Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-
patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
4.5. – L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del
2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate,
in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
6 4.6. – Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in
misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di
un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla
natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la
permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione
dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'
assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua
natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art.
5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo
fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e
di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098).
4.7. – Ebbene, osserva il Collegio come parte ricorrente non abbia specificamente allegato e asseverato gli elementi suesposti la cui dimostrazione è necessaria per il riconoscimento dell'assegno divorzile,
non essendo stati peraltro chiaramente indicati i redditi rivenienti dalle attività occasionali che la stessa parte ricorrente ha ammesso di svolgere così come l'attuale percezione di importi a titolo di sostegno al reddito,
essendosi invece parte ricorrente limitata a rappresentare, ancora in sede di comparsa conclusionale, che tale domanda si giustifica “con il divario
sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente”, elemento beninteso non sufficiente al riconoscimento dell'assegno.
4.8. – L'assegno divorzile non può difatti essere riconosciuto sulla sola base della dedotta difficoltà economica di un coniuge e della differenza di redditi con l'altra parte, vieppiù ove, come nel caso di specie, benché la ricorrente abbia dichiarato di non aver lavorato in costanza di matrimonio,
in sede di separazione consensuale le parti non hanno previsto alcun
7 contributo al mantenimento della moglie, che come noto, ancora permanendo l'unione coniugale, contempla presupposti ben più ampi rispetto all'assegno divorzile, espressione di solidarietà post coniugale,
attenuata rispetto a quella dovuta in costanza di matrimonio.
4.9. – La domanda volta al conseguimento di assegno divorzile proposta da parte ricorrente deve essere conseguentemente respinta.
5. – È poi inammissibile la domanda articolata da parte ricorrente e volta alla condanna del resistente alla corresponsione di somme arretrate, “a
titolo di mancato versamento del contributo al mantenimento e spese straordinarie
per i figli come obbligato da decreto di omologa”, per la quale resta fermo l'ordinario regime civilistico.
L'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod.
proc. civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus,
tenendo conto della legge processuale applicabile ratione temporis alla presente controversia, nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di condanna alla restituzione di beni mobili,
di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario,
trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. Cass. n. 6660 del
15/5/2001 e n. 2000/266).
6. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
8 7. – Gli atti di causa devono essere tramessi alla Procura della Repubblica
in sede per le determinazioni di competenza, atteso quanto dichiarato da parte ricorrente circa l'omessa contribuzione del resistente al mantenimento della prole sin dal 2018, allorquando la figlia CP_3
, nata a [...] il [...], C.F:
[...]
era ancora minorenne. C.F._4
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- contribuirà al mantenimento dei figli Controparte_1 [...]
e corrispondendo alla ricorrente, Controparte_2 Controparte_3
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- respinge la domanda di riconoscimento di assegno divorzile in favore di
; Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda diretta alla condanna del resistente alla corresponsione di somme a titolo di arretrato per come indicato in parte motiva;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che gli atti di causa siano tramessi alla Procura della Repubblica
in sede per le valutazioni di competenza secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.5.2025
9 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2423 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del
1.10.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.,
vertente
TRA
, con l'avv. Marco Terziani Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: divorzio contenzioso
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto il 25 aprile 1996 in EL ZA (Argentina) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Lorenzo del Vallo
(Cosenza), con dal quale ha avuto i figli: Controparte_1 [...]
nato ad [...] il [...] C.F: Persona_1
; nato Adrogue C.F._1 Controparte_2
(Argentina) il 20/06/2000, C.F.: ; C.F._2 CP_3
, nata a [...] il [...], C.F:
[...]
C.F._3
2. – Parte ricorrente ha dunque definitivamente articolato le seguenti conclusioni: “1) Pronunciarsi definitivamente in merito alla cessazione degli
effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra ed il Sig. Parte_1
2) Disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a Controparte_1 CP_1 Pt_1
titolo di arretrati la somma di € 32.000,00 o quella maggiore o minore che sarà
determinata, a titolo di mancato versamento del contributo al mantenimento e
spese straordinarie per i figli come obbligato da decreto di omologa;
3) Disponga
in capo al Sig. l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, per CP_1
una somma non inferiore ad € 300,00 cadauno, non essendo questo
automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età, ma si sia
protratto, essendo questi senza colpa, ancora non economicamente indipendenti e
conviventi con la madre. 4) In via subordinata confermi la somma stabilita nei
provvedimenti provvisori pari ad € 250,00 a figlio. In ogni caso da rivalutarsi
annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita e da corrispondersi a
mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. Porre a carico del Sig. il CP_1
100% delle spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e
sportive; 5) Disponga, a modifica dei provvedimenti presidenziali, in favore della
2 Sig.ra un assegno alimentare non inferiore ad € 300,00 mensili, così come Pt_1
già richiesto nel ricorso introduttivo, si precisa che tali disposizioni si giustificano
con il divario sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente”.
3. – benché ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito e deve essere dichiarato contumace.
4. – Adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, designato in data
13.2.2023 il Giudice istruttore, pronunziata la sentenza non definitiva n.
1084/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordinanza del 10.1.2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Richiamata la sentenza non definitiva in ordine allo status familiae, non devono essere adottate statuizioni relative all'affidamento e al regime di frequentazione con i genitori dei figli, tutti maggiorenni.
2. – Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni, in sede di udienza presidenziale parte ricorrente ha sul punto dichiarato quanto segue: “dei miei figli, il più grande è economicamente indipendente. Per_1
Chiedo il mantenimento a mio marito per me e per gli altri miei due figli, anche se
in sede di separazione avevo rinunciato al mantenimento per me, visto che lui
doveva mantenere i nostri figli e pagare il mutuo, cosa che poi non ha neppure
fatto.”.
3. – Orbene, per quanto concerne i figli maggiorenni Controparte_2
e , di cui parte ricorrente deduce la non
[...] Controparte_3
autosufficienza economica e la convivenza con la madre, parte resistente non ha avuto interesse, costituendosi in giudizio, a fornire diversi elementi di valutazione né a smentire le allegazioni della controparte, con la conseguenza che, tenuto conto dell'età della prole, deve essere confermato
3 il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di euro
250,00 per ciascuno di tali due figli, importo peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introduttivo, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli.
3.1. La determinazione del contributo suindicato si motiva alla luce della convivenza dei minori con la madre, dell'età della prole e delle relative esigenze, nonché della capacità economica e di produrre reddito delle parti per come rappresentata (la ricorrente ha dedotto di essere casalinga,
di svolgere lavori occasionali e, alla stregua di quanto dichiarato nel verbale d'udienza presidenziale, di percepire 1.000 euro mensili quale misura di sostegno al proprio reddito, secondo una allegazione non più
specificamente aggiornata nei successivi atti difensivi;
il resistente non ha avuto interesse a contestare quanto dedotto dalla ricorrente circa lo svolgimento da parte di questi dell'attività di idraulico e la conduzione della “attività di Bar in Guidonia Montecelio”), del contributo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013,
Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020,
Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811
del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01);
4. – Con riguardo alla domanda articolata da parte ricorrente, volta al riconoscimento in proprio favore di assegno divorzile, il Collegio osserva quanto segue.
4.1. – La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro - la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque
(l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le
4 ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
4.2. – Inoltre, la nozione di adeguatezza è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui “per
determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle
indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza
collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne'
eccedente il livello della normalità”.
4.3. – La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2018 (Cass. n. 18287/2018),
essendosi confermata “sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle
SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del
2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle
condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU
del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità
compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui
è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del
diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio
sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto
5 delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e
reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo
decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). 2.4.- Non
varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria
dell'assegno divorzile) "riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale
invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna
conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente,
piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita
matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale
di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla
attribuzione e quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la
suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto
pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle
condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del
particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a
determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n. 24932).
4.4. – Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-
patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
4.5. – L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del
2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate,
in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
6 4.6. – Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in
misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di
un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla
natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la
permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione
dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'
assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua
natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art.
5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del
tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo
fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e
di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098).
4.7. – Ebbene, osserva il Collegio come parte ricorrente non abbia specificamente allegato e asseverato gli elementi suesposti la cui dimostrazione è necessaria per il riconoscimento dell'assegno divorzile,
non essendo stati peraltro chiaramente indicati i redditi rivenienti dalle attività occasionali che la stessa parte ricorrente ha ammesso di svolgere così come l'attuale percezione di importi a titolo di sostegno al reddito,
essendosi invece parte ricorrente limitata a rappresentare, ancora in sede di comparsa conclusionale, che tale domanda si giustifica “con il divario
sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente”, elemento beninteso non sufficiente al riconoscimento dell'assegno.
4.8. – L'assegno divorzile non può difatti essere riconosciuto sulla sola base della dedotta difficoltà economica di un coniuge e della differenza di redditi con l'altra parte, vieppiù ove, come nel caso di specie, benché la ricorrente abbia dichiarato di non aver lavorato in costanza di matrimonio,
in sede di separazione consensuale le parti non hanno previsto alcun
7 contributo al mantenimento della moglie, che come noto, ancora permanendo l'unione coniugale, contempla presupposti ben più ampi rispetto all'assegno divorzile, espressione di solidarietà post coniugale,
attenuata rispetto a quella dovuta in costanza di matrimonio.
4.9. – La domanda volta al conseguimento di assegno divorzile proposta da parte ricorrente deve essere conseguentemente respinta.
5. – È poi inammissibile la domanda articolata da parte ricorrente e volta alla condanna del resistente alla corresponsione di somme arretrate, “a
titolo di mancato versamento del contributo al mantenimento e spese straordinarie
per i figli come obbligato da decreto di omologa”, per la quale resta fermo l'ordinario regime civilistico.
L'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod.
proc. civ.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus,
tenendo conto della legge processuale applicabile ratione temporis alla presente controversia, nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di condanna alla restituzione di beni mobili,
di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario,
trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. Cass. n. 6660 del
15/5/2001 e n. 2000/266).
6. – La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
8 7. – Gli atti di causa devono essere tramessi alla Procura della Repubblica
in sede per le determinazioni di competenza, atteso quanto dichiarato da parte ricorrente circa l'omessa contribuzione del resistente al mantenimento della prole sin dal 2018, allorquando la figlia CP_3
, nata a [...] il [...], C.F:
[...]
era ancora minorenne. C.F._4
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- contribuirà al mantenimento dei figli Controparte_1 [...]
e corrispondendo alla ricorrente, Controparte_2 Controparte_3
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
sostenute nell'interesse della prole, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli;
- respinge la domanda di riconoscimento di assegno divorzile in favore di
; Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda diretta alla condanna del resistente alla corresponsione di somme a titolo di arretrato per come indicato in parte motiva;
- respinge ogni altra domanda;
- dispone che gli atti di causa siano tramessi alla Procura della Repubblica
in sede per le valutazioni di competenza secondo quanto indicato in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.5.2025
9 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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