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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1459/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Luogo_1 Luogo_1Comune di - Viale Matteotti Nr. 37 00048 RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 06837202400097289000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa impugna l' avviso di presa in carico n. 06837202400097289000 notificato in data 27.12. 2024 avente la ad oggetto la riscossione coattiva di complessivi euro 2.259,11 a titolo di IMU, interessi e sanzioni per l'anno 2018. Società_1Nell'ambito della propria attività di gestione dei Fondi immobiliari, fino al 25 ON_1marzo 2022 ha gestito il ON LI , prietario nel Comune di Luogo_1 Indirizzo_1 dell'unità immobiliare sita in , censita al Catasto dei fabbricati del Catasto_1predetto Comune al . Il ON ON_1 Prelios, fondo immobiliare gestito da , attualmente è in liquidazione Banca_1giudiziale con la nomina di Liquidatori da parte della . Parte ricorrente ritiene l'atto impugnato illegittimo in quanto: Società_1 CF_Società_1 1. emesso nei confronti di (c.f. ), ovvero di un soggetto assolutamente estraneo alla pretesa impositiva portata in riscossione e quindi carente di legittimazione passiva;
Società_1 CF_Società_12. l'IMU portata in riscossione non si riferisce a (c.f. ) né a Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 (c.f. ) ma ad una unità immobiliare di ON_1proprietà del ON in liquidazione giudiziale a far data dal 25 marzo 2022 e, pertanto, ogni pretesa avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del predetto ON Banca_1presso i Liquidatori giudiziali nominati con provvedimento della con insinuazione al passivo;
3. emesso e notificato in violazione della procedura concorsuale relativa ad ogni posizione ON_1debitoria facente capo al ON in liquidazione giudiziale. Società_1 S.p.A. fa presente l'autonomia patrimoniale del fondo richiamando l'art. 36 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF), sostenendo che il fondo è autonomo patrimonialmente rispetto alla società di gestione, la quale non può essere chiamata a rispondere dei debiti del fondo stesso. La società ricorrente, inoltre, ha richiamato pronunce recenti della Corte di Cassazione che confermano l'autonomia dei fondi comuni e l'impossibilità di far gravare sui patrimoni della Società_1 i debiti dei fondi posti in liquidazione. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio facendo presente che quello impugnato non è un atto sostanzialmente impositivo ma solo l'accertamento esecutivo ivi richiamato. La comunicazione destinata al contribuente, prevista ex lege, di avere preso in carico le somme per la riscossione non ha natura provvedimentale: è l'avviso di accertamento precedentemente notificato all'atto opposto, costituente anche titolo esecutivo, la fonte provvedimentale di ogni effetto. Per quanto detto, l'atto in questione non può ritenersi impugnabile, né per contestare presunti vizi suoi propri, né per impugnare l'atto propedeutico. Come è già stato evidenziato, l'unico atto impositivo è l'accertamento esecutivo, nel caso di specie l'avviso di accertamento n. 6953 (id n. 66824999000032975000) emesso e notificato in data 09/12/2022 dal convenuto Ente Luogo_1impositore Comune di e l'impugnativa contro tale provvedimento andava proposta inderogabilmente nel termine di 60 giorni dalla notifica. Nel caso di specie, controparte non ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento che è, pertanto, divenuto definitivo. ER conclude chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in favore Luogo_1dell'Ente Impositore regolarmente convenuto Comune di che, tuttavia non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato Preliminarmente si osserva che prive di pregio le eccezioni sollevate da ER con riguardo alla non impugnabilità dell'avviso di presa in carico in quanto – come ha osservato parte ricorrente
- l'atto oggetto del presente giudizio rientra tra quelli autonomamente impugnabili per vizi propri legati alla erroneità dell'attività di riscossione alla luce della costante giurisprudenza che fornisce un'interpretazione non tassativa dell'elenco contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 facendovi rientrare ogni atto che contenga l'indicazione ben definita di una pretesa impositiva, nonché l'intimazione ad adempierla Quanto al merito. Il Giudice Monocratico ritiene fondata la tesi del ricorrente circa la carenza Società_1di legittimazione passiva della S.p.A. ai sensi dell'art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998, che sancisce la separazione patrimoniale tra i fondi comuni di investimento e la ON_1società di gestione. La nomina dei Liquidatori per il ON da parte della Banca_1 Società_1 implica la cessazione del ruolo attivo della , che non può più rispondere delle obbligazioni fiscali del fondo stesso. Di conseguenza, la pretesa di pagamento avanzata Ricorrente_1nei confronti della risulta priva di fondamento. La giurisprudenza di legittimità e quella Società_1di merito hanno chiarito che le non possono essere chiamate a rispondere dei debiti di un fondo immobiliare in liquidazione giudiziale, essendo tale responsabilità di competenza esclusiva del Liquidatore. Tale principio è stato affermato in recenti sentenze della Suprema Corte e trova applicazione nel caso in esame, dove il fondo, una volta in liquidazione, è rappresentato esclusivamente dal proprio Liquidatore, unico soggetto legittimato a rispondere delle obbligazioni tributarie. Si rileva il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha agito correttamente in base al ruolo ricevuto, limitandosi alla notifica della presa in carico senza poter incidere nel merito della pretesa tributaria. Il ricorso deve essere accolto. L'obiettiva complessità e controvertibilità della questione costituisce giusto motivo, a norma del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1459/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Luogo_1 Luogo_1Comune di - Viale Matteotti Nr. 37 00048 RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 06837202400097289000 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 508/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa impugna l' avviso di presa in carico n. 06837202400097289000 notificato in data 27.12. 2024 avente la ad oggetto la riscossione coattiva di complessivi euro 2.259,11 a titolo di IMU, interessi e sanzioni per l'anno 2018. Società_1Nell'ambito della propria attività di gestione dei Fondi immobiliari, fino al 25 ON_1marzo 2022 ha gestito il ON LI , prietario nel Comune di Luogo_1 Indirizzo_1 dell'unità immobiliare sita in , censita al Catasto dei fabbricati del Catasto_1predetto Comune al . Il ON ON_1 Prelios, fondo immobiliare gestito da , attualmente è in liquidazione Banca_1giudiziale con la nomina di Liquidatori da parte della . Parte ricorrente ritiene l'atto impugnato illegittimo in quanto: Società_1 CF_Società_1 1. emesso nei confronti di (c.f. ), ovvero di un soggetto assolutamente estraneo alla pretesa impositiva portata in riscossione e quindi carente di legittimazione passiva;
Società_1 CF_Società_12. l'IMU portata in riscossione non si riferisce a (c.f. ) né a Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 (c.f. ) ma ad una unità immobiliare di ON_1proprietà del ON in liquidazione giudiziale a far data dal 25 marzo 2022 e, pertanto, ogni pretesa avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del predetto ON Banca_1presso i Liquidatori giudiziali nominati con provvedimento della con insinuazione al passivo;
3. emesso e notificato in violazione della procedura concorsuale relativa ad ogni posizione ON_1debitoria facente capo al ON in liquidazione giudiziale. Società_1 S.p.A. fa presente l'autonomia patrimoniale del fondo richiamando l'art. 36 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF), sostenendo che il fondo è autonomo patrimonialmente rispetto alla società di gestione, la quale non può essere chiamata a rispondere dei debiti del fondo stesso. La società ricorrente, inoltre, ha richiamato pronunce recenti della Corte di Cassazione che confermano l'autonomia dei fondi comuni e l'impossibilità di far gravare sui patrimoni della Società_1 i debiti dei fondi posti in liquidazione. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio facendo presente che quello impugnato non è un atto sostanzialmente impositivo ma solo l'accertamento esecutivo ivi richiamato. La comunicazione destinata al contribuente, prevista ex lege, di avere preso in carico le somme per la riscossione non ha natura provvedimentale: è l'avviso di accertamento precedentemente notificato all'atto opposto, costituente anche titolo esecutivo, la fonte provvedimentale di ogni effetto. Per quanto detto, l'atto in questione non può ritenersi impugnabile, né per contestare presunti vizi suoi propri, né per impugnare l'atto propedeutico. Come è già stato evidenziato, l'unico atto impositivo è l'accertamento esecutivo, nel caso di specie l'avviso di accertamento n. 6953 (id n. 66824999000032975000) emesso e notificato in data 09/12/2022 dal convenuto Ente Luogo_1impositore Comune di e l'impugnativa contro tale provvedimento andava proposta inderogabilmente nel termine di 60 giorni dalla notifica. Nel caso di specie, controparte non ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di accertamento che è, pertanto, divenuto definitivo. ER conclude chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in favore Luogo_1dell'Ente Impositore regolarmente convenuto Comune di che, tuttavia non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato Preliminarmente si osserva che prive di pregio le eccezioni sollevate da ER con riguardo alla non impugnabilità dell'avviso di presa in carico in quanto – come ha osservato parte ricorrente
- l'atto oggetto del presente giudizio rientra tra quelli autonomamente impugnabili per vizi propri legati alla erroneità dell'attività di riscossione alla luce della costante giurisprudenza che fornisce un'interpretazione non tassativa dell'elenco contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 facendovi rientrare ogni atto che contenga l'indicazione ben definita di una pretesa impositiva, nonché l'intimazione ad adempierla Quanto al merito. Il Giudice Monocratico ritiene fondata la tesi del ricorrente circa la carenza Società_1di legittimazione passiva della S.p.A. ai sensi dell'art. 36, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998, che sancisce la separazione patrimoniale tra i fondi comuni di investimento e la ON_1società di gestione. La nomina dei Liquidatori per il ON da parte della Banca_1 Società_1 implica la cessazione del ruolo attivo della , che non può più rispondere delle obbligazioni fiscali del fondo stesso. Di conseguenza, la pretesa di pagamento avanzata Ricorrente_1nei confronti della risulta priva di fondamento. La giurisprudenza di legittimità e quella Società_1di merito hanno chiarito che le non possono essere chiamate a rispondere dei debiti di un fondo immobiliare in liquidazione giudiziale, essendo tale responsabilità di competenza esclusiva del Liquidatore. Tale principio è stato affermato in recenti sentenze della Suprema Corte e trova applicazione nel caso in esame, dove il fondo, una volta in liquidazione, è rappresentato esclusivamente dal proprio Liquidatore, unico soggetto legittimato a rispondere delle obbligazioni tributarie. Si rileva il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - Riscossione che ha agito correttamente in base al ruolo ricevuto, limitandosi alla notifica della presa in carico senza poter incidere nel merito della pretesa tributaria. Il ricorso deve essere accolto. L'obiettiva complessità e controvertibilità della questione costituisce giusto motivo, a norma del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato e compensa le spese.