Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 765
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'atto di riscossione

    Il giudice ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente, confermando la separazione patrimoniale tra i fondi comuni di investimento e la società di gestione. Ha stabilito che, una volta in liquidazione, il fondo è rappresentato dal proprio liquidatore, unico soggetto legittimato a rispondere delle obbligazioni tributarie, e che la società di gestione non può più rispondere dei debiti del fondo.

  • Accolto
    Impugnabilità dell'avviso di presa in carico

    Il giudice ha ritenuto fondate le eccezioni del ricorrente, affermando che l'avviso di presa in carico rientra tra gli atti autonomamente impugnabili per vizi propri legati all'erroneità dell'attività di riscossione, in quanto contiene l'indicazione di una pretesa impositiva e l'intimazione ad adempierla.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva dell'agente di riscossione

    Il giudice rileva il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha agito correttamente in base al ruolo ricevuto, limitandosi alla notifica della presa in carico senza poter incidere nel merito della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 765
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 765
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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