Sentenza 4 ottobre 2005
Massime • 1
La sentenza scritta a mano dall'estensore con calligrafia illeggibile non ne determina la nullità, considerato che tale vizio non incide sui requisiti della sentenza previsti, a pena di nullità, dall'art. 546 cod. proc. pen. ed, in ogni caso, la parte interessata può sempre richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto effettivamente e assolutamente inintelligibile, è dal momento del rilascio di tale copia che decorre il termine per impugnare.
Commentario • 1
- 1. Nulla la sentenza redatta con grafia illeggibileAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2005, n. 39247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39247 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 04/10/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1894
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020967/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ FA, N. IL 18/11/1957;
avverso SENTENZA del 19/12/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
AN NZ propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 19 dicembre 2003, confermativa di quella del Tribunale di Velletri in data 27 marzo 2002. Era stato condannato in primo grado alla pena di mesi sei di reclusione ed alla multa, in relazione al reato di tentato furto aggravato. Con motivo unico deduce la violazione dell'art. 606 lett. c) e d) e in quanto la sentenza è stata redatta a mano con grafia illeggibile, ciò che equivarrebbe a mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p.. Il ricorso è infondato.
Costituisce principio accolto dalla maggioranza della giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo collegio, quello secondo cui la illeggibilità della sentenza, scritta a mano dall'estensore, non determina una nullità in quanto non solo tale sanzione non è fra quelle indicate dall'art. 546 c.p.p. ma, in più, la parte interessata può sempre richiedere in cancelleria copia conforme dattiloscritta, con la conseguenza che, ove si tratti di manoscritto effettivamente e assolutamente inintellegibile, è dal momento del rilascio della copia suddetta che decorre il termine per impugnare. Soltanto la assoluta impossibilità della redazione del testo dattiloscritto dovuta, ad esempio, a decesso dell'estensore che comporti la mancanza per il cancelliere, dell'ausilio indispensabile ai fini della trascrizione dell'atto, determina la nullità del provvedimento.
In tal senso si vedano le decisioni pronunciate da Sez. 6^, 26 gennaio 2005, Fortugno, rv 230948; Sez. 6^, 17 settembre 2004, Manfrè rv 231270; Sez. 6^, 4 aprile 2003, Scavo rv 225903; Sez. 1^, 22 maggio 2002, Moncalieri, rv 221651; Sez. 5^, 12 marzo 2002, Belsemin, riv 221060; Sez. 4^, 21 marzo 2001, Caruso, rv 219576; sez. 6^, 18 gennaio 2001, Castorina, rv 219094; Sez. 1^, 18 ottobre 1993, Abbati, rv 162907; Sez. 1^, 31 marzo 1992, Montecasino, rv 190328;
sez. 4^, 15 maggio 1990, Brkovic, rv 185104; Sez. 3^, 23 febbraio 1987, Vasile, rv 175590; Sez. 5^, 16 febbraio 1981, Gravano, rv 149021; Sez. 4^, 20 novembre 1980, Grossi, rv 146507; Sez. 5^, 20 maggio 1980, Battezzati, rv 145884; Sez. 5^, 5 aprile 1978, Traversone, rv 139254; Sez. 5^, 16 dicembre 1977, Cavezza, rv 138196. Oltre a ciò è comunque da osservare che l'art. 546 c.p.p., nel richiamare la nullità prevista dall'art. 125 comma 3 c.p.p. fa riferimento evidentemente al caso della mancanza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente (Sez. un. 28 gennaio 2004, Ferazzi, rv 226710), evenienza a cui non può equipararsi la inintellegibilità della grafia atteso che la grave sanzione processuale posta a presidio dei fondamentali diritti difensivi non si ritiene estensibile a quelle situazioni processuali per le quali è prevista una procedura, per quanto composita, ma utile ai fini della tutela del potere di impugnazione garantito dal legislatore. E nel caso di specie non è dedotto che sia stato attivato l'iter sopra descritto, oltretutto essendo persino non specificato se il connotato della illeggibilità sia riferito dal ricorrente esclusivamente alla fotocopia della sentenza - unico documento presente in atti - o anche all'originale, invece non rinvenuto fra gli atti trasmessi.
Esiste, invero, un orientamento contrario che ha tratto origine da decisioni risalenti (Sez. 2^, 12 dicembre 1975, Lo Russo, rv 132857;
vedi anche Sez. 2^, 10 dicembre 1972, Trevisan, rv 121250) motivate sul punto della non ricorrenza, nella specie esaminata, di un casi di inesistenza della sentenza ma di mera nullità della stessa. Tale orientamento è stato ripreso in seguito, per quel che consta, da una sentenza del 2001 (Sez. 3^, 22 novembre 2001, Gaiangos, rv 220606), da una seconda del 2002, (Sez. 5^, 6 dicembre 2002, Arangio, rv 223707) e da alcune più recenti del 2004 (Sez. 5 marzo 2004, Lo Giudice, rv 228636) e del 2005 (Sez. 4^, 9 marzo 2005, Ouni, rv 231358; Sez. 4^ 8 marzo 2005, rv 231325). Esse si incentrano sul rilievo che la illeggibilità assoluta di una motivazione o parte di essa deve essere equiparata alla mancanza della stessa nella misura in cui la parziale comprensione della sentenza influisca sull'efficacia dei mezzi di impugnazione che possono essere attivati. Inoltre si osserva che non può farsi carico alla parte ne' di un obbligo, non previsto dalla legge e dall'esito incerto, di attivarsi per ottenere una diversa redazione del provvedimento, ne' del rischio di incorrere "medio tempore" nella decorrenza dei termini concessi per l'impugnazione. Peraltro, le obiezioni che tale indirizzo oppone al contrario filone interpretativo trovano soluzione già all'interno di questo, essendosi osservato da chi ritiene che la nullità ricorra solo quando anche la richiesta di un testo dattiloscritto non abbia sortito effetti, a) che quello che graverebbe sulla parte non è un obbligo ma un onere che poggia sul diritto a farsi rilasciare copie di atti del processo;
b) che la disposizione di cui all'art. 116 c.p.p., disciplinante tale diritto, deve essere intesa nel senso che esso si riferisce a copie leggibili e comprensibili, con la conseguenza che, ove l'originale dell'atto tale non sia, l'ufficio richiesto è tenuto a fornire una copia che delle predette caratteristiche sia dotata, allo scopo di non vanificare le finalità di garanzia cui la nonna è preordinata (Sez. 4^, 21 marzo 2001, Caruso, rv 219576; conf. 175681; 178838); c) che non si verifica, nel caso descritto, alcuna decorrenza di termini dato che la giurisprudenza riconosce che essa inizia dal rilascio della copia leggibile. Tutto ciò premesso il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2005