Art. 3. Demolizione naviglio vetusto
La validita' delle disposizioni prorogate con la legge 28 gennaio 1974, n. 19 , escluse quelle relative alle agevolazioni fiscali, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1980.
Il contributo di cui all' articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389 , per la demolizione e la costruzione di nuove unita' per il periodo successivo al 1 gennaio 1976 puo' essere concesso nella misura di L. 30.000 per tonnellata di stazza lorda del naviglio da demolire, qualora la stazza lorda del naviglio da costruire sia almeno pari al 75 per cento di quella da demolire. Qualora la stazza lorda da costruire sia compresa fra il 50 per cento, ed il 75 per cento di quella da demolire, il contributo predetto sara' ridotto proporzionalmente.
Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , ed il sesto comma dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1967, n.
389 , sono abrogati.
La misura del contributo previsto dal presente articolo e' aumentata del 30 per cento quando il naviglio da costruire sia di tipo specializzato. Un aumento di egual misura e' concesso quando il naviglio da demolire abbia oltre 25 anni, ovvero quando la demolizione riguardi unita' di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, sempre che abbia un'eta' non inferiore a 15 anni.
Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980. Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere impegnate negli esercizi successivi.
La validita' delle disposizioni prorogate con la legge 28 gennaio 1974, n. 19 , escluse quelle relative alle agevolazioni fiscali, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1980.
Il contributo di cui all' articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389 , per la demolizione e la costruzione di nuove unita' per il periodo successivo al 1 gennaio 1976 puo' essere concesso nella misura di L. 30.000 per tonnellata di stazza lorda del naviglio da demolire, qualora la stazza lorda del naviglio da costruire sia almeno pari al 75 per cento di quella da demolire. Qualora la stazza lorda da costruire sia compresa fra il 50 per cento, ed il 75 per cento di quella da demolire, il contributo predetto sara' ridotto proporzionalmente.
Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622 , ed il sesto comma dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1967, n.
389 , sono abrogati.
La misura del contributo previsto dal presente articolo e' aumentata del 30 per cento quando il naviglio da costruire sia di tipo specializzato. Un aumento di egual misura e' concesso quando il naviglio da demolire abbia oltre 25 anni, ovvero quando la demolizione riguardi unita' di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, sempre che abbia un'eta' non inferiore a 15 anni.
Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980. Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere impegnate negli esercizi successivi.