Versione
31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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Art. 128. Gestione della procedura 1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. ((La nomina dei difensori spetta al curatore.)) Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo' tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la massa.
2. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. ((La nomina dei difensori spetta al curatore.)) Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo' tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la massa.
Commentari • 16
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
L'articolo tratta dei poteri di natura societaria e organizzativi attribuiti al curatore dal nuovo art. 264 del Codice della crisi, verificandone innanzitutto l'impatto sistematico alla luce della progressiva erosione – se non addirittura del definitivo superamento – del principio di neutralità organizzativa delle procedure concorsuali. L'analisi si concentra poi sul rimedio previsto dalla norma per il caso di decisioni del curatore assunte non in conformità alla legge e all'atto costitutivo: a tale riguardo, premessa una disamina del contenuto dei poteri organizzativi, l'articolo individua un possibile criterio di coordinamento tra la disciplina dell'impugnazione delle deliberazioni …
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Giurisprudenza • 219
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 822Provvedimento: […] Si ricorda che ai sensi dell'art. 128, D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: […]Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- IMU·
- art. 128 D.Lgs. 14/2019·
- liquidazione giudiziale·
- art. 18 D.Lgs. 546/1992·
- spese di lite·
- inammissibilità ricorsi·
- legittimazione processuale·
- avviso di accertamento·
- art. 145 c.p.c.