TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/09/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 194-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Feriale
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
(C.F. , con l'avv. Daniele Accebbi in forza Parte_1 C.F._1 di procura allegata al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) con sede legale in via Ugo Foscolo 16 Sesto San Controparte_1 P.IVA_1
VA (MI) rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Brozzi, come da procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
a scioglimento della riserva assunta,
1 richiamato il provvedimento di revoca del termine assegnato ex art. 44 CCII emesso in data odierna.
Premesso che
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
17.06.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 76.217,69 oltre spese legali, ed accessori per atto di precetto in rinnovazione notificato il 09.01.2025, in forza decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 544/2023 depositato il 16.12.2023, emesso dal Tribunale di Biella e successiva sentenza n.
148/2025 emessa in data 29.4.2025 e pubblicata il 8.5.2025 che aveva rigettato l'opposizione;
- di aver infruttuosamente tentato un pignoramento presso terzi;
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento in data
19.06.2025 della notificazione a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione a cura della
Cancelleria ex art. 40 comma 6 CCII;
• la società resistente si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto, allegando di aver depositato domanda di accesso allo strumento di regolazione c.d. “con riserva” e, conseguentemente, la suddetta domanda andava esaminata in via prioritaria ed opponendosi, comunque, all'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, per difetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, deducendo in particolare l'assenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza; ha quindi concluso chiedendo “all'Ill.mo Tribunale adito, in virtù di quanto esposto in parte narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
i. in via preliminare, l'esame prioritario, ai sensi dell'art. 7, comma 2, CCII, della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex artt. 40 e 44 CCII presentata dalla in data 14 luglio 2025 - pendente dinanzi al medesimo Controparte_1
Tribunale delegato alla trattazione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale - assumendo il Tribunale gli opportuni provvedimenti.
ii. in subordine, nel merito: rigettare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dalla. Sig.ra in quanto carente dei presupposti di legge e, in particolare, Parte_1 del requisito dello stato di insolvenza irreversibile del debitore previsto dall'art. 121 CCII.”;
• sono stati richiesti agli Enti i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e sono stati trasmessi: la visura Camerale, Redditi Società di Capitali per gli anni di imposta 2022; Modello 730 anno d'imposta 2022, dichiarazione IRAP periodo d'imposta 2022 e Modello IVA per il periodo d'imposta degli anni 2022, 2023 e 2024; la Visura protesti;
gli ultimi bilanci di esercizio depositati
(esercizi 2021, 2022 e 2023).
pag. 2 di 7 All'udienza di comparizione del 15.07.2025, avanti il giudice designato per l'istruttoria, parte resistente, riportandosi alla memoria difensiva, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 comma 2 CCII
l'esame prioritario della domanda ex art. 40 e 44 CCII rispetto alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale il cui procedimento avrebbe dovuto essere sospeso o comunque rinviato ad altra udienza successiva. Parte ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevato che
• con decreto del 15.07.2025 il Tribunale ha concesso a termine di 60 Controparte_1 giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità̀ dei dati e di fattibilità̀ e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, C.C.I.I, nominando contestualmente il commissario giudiziale e stabilendo in € 7.800,00 la somma per le spese di procedura;
• a seguito di segnalazione da parte del nominato commissario del mancato versamento di detta somma, previa convocazione delle parti e del PM, il Collegio con decreto pronunciato in data odierna, da intendersi qui richiamato, ha revocato il termine concesso ex art. 44 CCII a
[...]
CP_1
• il difensore della creditrice ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale mentre la debitrice si è riportata alla propria comparsa costitutiva e alle conclusioni rassegnate come sopra riportate.
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della ricorrente, essendo creditrice della somma di € 76.217,69 oltre spese legali, ed accessori
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Sesto San VA (MI) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di
pag. 3 di 7 coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune
Sesto San VA rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, superiore ad € 30.000,00.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poichè esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito dei servizi integrati di gestione degli edifici (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Dai Bilanci al 31.12.2022 ed al 31.12.2023 nonché dalla documentazione depositata con la domanda ex artt. 40 e 44 CCII da parte di (progetto di bilancio relativo Controparte_1 all'esercizio chiuso al 31.12.2024 e situazione contabile al 31.05.2025), risulta il superamento dei requisiti dimensionali con riguardo a tutte le soglie.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977
n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per
pag. 4 di 7 caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria della debitrice quali:
- l'esito negativo della procedura esecutiva avviata dalla creditrice istante;
- la notevole consistenza del debito erariale, per oltre € 210.000,00 per cartelle notificate e non oggetto, allo stato, di un piano di rateazione del pagamento;
- la perdita di esercizio nell'anno 2024 pari ad € 55.088,97 e di € 25.553,39 nel primo semestre del 2025;
- indisponibilità di liquidità atteso che la resistente non è stata neppure in grado di versare l'importo fissato per le spese di procedura pari alla contenuta somma di € 7.800,00
Né la debitrice ha allegato di avere ancora sufficiente credito presso gli istituti bancari ed anzi ciò deve verosimilmente escludersi atteso che non è riuscita ad ottenere neppure i fondi necessari per versare le spese di procedura afferenti allo strumento di regolazione della crisi di cui la stessa società aveva chiesto di avvalersi.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, come sostenuto da dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, Controparte_1 che la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. , con sede in via Ugo Foscolo 16 Sesto San VA (MI); P.IVA_1
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848)
pag. 5 di 7 nomina la dott.ssa Patrizia Fantin Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa con studio in Monza (Mb) Via Caronni 10 pec Persona_1
- che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla Email_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15/01/2026 ad ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 02/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Patrizia Fantin Carmen Arcellaschi
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Feriale
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
(C.F. , con l'avv. Daniele Accebbi in forza Parte_1 C.F._1 di procura allegata al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) con sede legale in via Ugo Foscolo 16 Sesto San Controparte_1 P.IVA_1
VA (MI) rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Brozzi, come da procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
a scioglimento della riserva assunta,
1 richiamato il provvedimento di revoca del termine assegnato ex art. 44 CCII emesso in data odierna.
Premesso che
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
17.06.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 76.217,69 oltre spese legali, ed accessori per atto di precetto in rinnovazione notificato il 09.01.2025, in forza decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 544/2023 depositato il 16.12.2023, emesso dal Tribunale di Biella e successiva sentenza n.
148/2025 emessa in data 29.4.2025 e pubblicata il 8.5.2025 che aveva rigettato l'opposizione;
- di aver infruttuosamente tentato un pignoramento presso terzi;
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento in data
19.06.2025 della notificazione a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione a cura della
Cancelleria ex art. 40 comma 6 CCII;
• la società resistente si è costituita contestando tutto quanto ex adverso dedotto, allegando di aver depositato domanda di accesso allo strumento di regolazione c.d. “con riserva” e, conseguentemente, la suddetta domanda andava esaminata in via prioritaria ed opponendosi, comunque, all'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, per difetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, deducendo in particolare l'assenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza; ha quindi concluso chiedendo “all'Ill.mo Tribunale adito, in virtù di quanto esposto in parte narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
i. in via preliminare, l'esame prioritario, ai sensi dell'art. 7, comma 2, CCII, della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex artt. 40 e 44 CCII presentata dalla in data 14 luglio 2025 - pendente dinanzi al medesimo Controparte_1
Tribunale delegato alla trattazione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale - assumendo il Tribunale gli opportuni provvedimenti.
ii. in subordine, nel merito: rigettare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dalla. Sig.ra in quanto carente dei presupposti di legge e, in particolare, Parte_1 del requisito dello stato di insolvenza irreversibile del debitore previsto dall'art. 121 CCII.”;
• sono stati richiesti agli Enti i documenti indicati dall'art. 367 del CCII e sono stati trasmessi: la visura Camerale, Redditi Società di Capitali per gli anni di imposta 2022; Modello 730 anno d'imposta 2022, dichiarazione IRAP periodo d'imposta 2022 e Modello IVA per il periodo d'imposta degli anni 2022, 2023 e 2024; la Visura protesti;
gli ultimi bilanci di esercizio depositati
(esercizi 2021, 2022 e 2023).
pag. 2 di 7 All'udienza di comparizione del 15.07.2025, avanti il giudice designato per l'istruttoria, parte resistente, riportandosi alla memoria difensiva, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 comma 2 CCII
l'esame prioritario della domanda ex art. 40 e 44 CCII rispetto alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale il cui procedimento avrebbe dovuto essere sospeso o comunque rinviato ad altra udienza successiva. Parte ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevato che
• con decreto del 15.07.2025 il Tribunale ha concesso a termine di 60 Controparte_1 giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità̀ dei dati e di fattibilità̀ e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, C.C.I.I, nominando contestualmente il commissario giudiziale e stabilendo in € 7.800,00 la somma per le spese di procedura;
• a seguito di segnalazione da parte del nominato commissario del mancato versamento di detta somma, previa convocazione delle parti e del PM, il Collegio con decreto pronunciato in data odierna, da intendersi qui richiamato, ha revocato il termine concesso ex art. 44 CCII a
[...]
CP_1
• il difensore della creditrice ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale mentre la debitrice si è riportata alla propria comparsa costitutiva e alle conclusioni rassegnate come sopra riportate.
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della ricorrente, essendo creditrice della somma di € 76.217,69 oltre spese legali, ed accessori
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Sesto San VA (MI) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicchè incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di
pag. 3 di 7 coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243).
• Sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il Comune
Sesto San VA rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale, risultante dal registro delle imprese.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCII, dal momento che parte ricorrente vanta un credito, in sorte capitale, superiore ad € 30.000,00.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII poichè esercita principalmente attività di impresa commerciale nell'ambito dei servizi integrati di gestione degli edifici (cfr. visura camerale in atti) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
In particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate dalla summenzionata norma, si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti stante il tenore dell'art. 121 comma 1 CCII a mente del quale “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma, 1 lett. d)” (già con riguardo alla legge fallimentare la Cassazione aveva sancito che “il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti» v. ex multis Cass n. 7372/2018).
Dai Bilanci al 31.12.2022 ed al 31.12.2023 nonché dalla documentazione depositata con la domanda ex artt. 40 e 44 CCII da parte di (progetto di bilancio relativo Controparte_1 all'esercizio chiuso al 31.12.2024 e situazione contabile al 31.05.2025), risulta il superamento dei requisiti dimensionali con riguardo a tutte le soglie.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977
n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per
pag. 4 di 7 caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria della debitrice quali:
- l'esito negativo della procedura esecutiva avviata dalla creditrice istante;
- la notevole consistenza del debito erariale, per oltre € 210.000,00 per cartelle notificate e non oggetto, allo stato, di un piano di rateazione del pagamento;
- la perdita di esercizio nell'anno 2024 pari ad € 55.088,97 e di € 25.553,39 nel primo semestre del 2025;
- indisponibilità di liquidità atteso che la resistente non è stata neppure in grado di versare l'importo fissato per le spese di procedura pari alla contenuta somma di € 7.800,00
Né la debitrice ha allegato di avere ancora sufficiente credito presso gli istituti bancari ed anzi ciò deve verosimilmente escludersi atteso che non è riuscita ad ottenere neppure i fondi necessari per versare le spese di procedura afferenti allo strumento di regolazione della crisi di cui la stessa società aveva chiesto di avvalersi.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, come sostenuto da dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, Controparte_1 che la debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e segg. CCII dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. , con sede in via Ugo Foscolo 16 Sesto San VA (MI); P.IVA_1
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848)
pag. 5 di 7 nomina la dott.ssa Patrizia Fantin Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa con studio in Monza (Mb) Via Caronni 10 pec Persona_1
- che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla Email_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15/01/2026 ad ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pag. 6 di 7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 02/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Patrizia Fantin Carmen Arcellaschi
pag. 7 di 7