Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B 0.2.8.40/02 RE BL ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. nn. 4595/00 e 7042/00 Consigliere Cron. 6600 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Gabriella COLETTI DE CESARE Consigliere Udienza 29 novembre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 4595/2000) proposto da: SA ER, rappresentato e difeso dagli avv.ti R R Massimo Sorbo e Stefano Franzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Torlonia n. 39, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente principale- contro 4626 SANITARIA LOCALE N. 12 DI “AZIENDA UNITA' VIAREGGIO", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminio Ventura e CE CO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Ricciotti n. 9, giusta procura in calce al "controricorso e ricorso incidentale"; -controricorrente- NONCHE' sul ricorso incidentale (r.g. n. 7042/2000) proposto da: "AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.12 DI VIAREGGIO”, come dinanzi rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
7 -ricorrente in via incidentale-
contro
SA ER, come dinanzi rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
-intimato e ricorrente principale- R P avverso la sentenza del Tribunale di Lucca-Sezione Lavoro n. 557/99 del 21 maggio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2385/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2001 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Roberto Romei (per delega dell'avv. Stefano Franze) e CE CO. 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13 febbraio 1995 il dott. GI AS, medico operante in regime convenzionale per l'assistenza pediatrica di base presso la "U.S.L. 3 Versilia", chiedeva al Pretore-Giudice del Lavoro di Viareggio di dichiarare l'illegittimità dell'art. 29 del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 315 - nella parte in cui prevede un trattamento economico inferiore per gli assistiti oltre il massimale - e, conseguente- mente, disapplicare i provvedimenti adottati in materia dalla U.S.L., riconoscendo il diritto del ricorrente al trattamento economico intero anche per le scelte di assistiti in deroga al massimale, con la condanna dell'ente convenuto al pagamento degli importi dovuti. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito con sentenza del 15 ottobre 1996 rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla U.S.L. ed accoglieva parzialmente la domanda dell'attore. Su appello proposto sia dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 12 di Viareggio" (con la riproposizione della questione di giurisdizio- ne) sia dal AS, il Tribunale di Lucca (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - con sentenza del 21 maggio 1999 riformava la- decisione di primo grado rigettando la domanda dell'attore. 3 Avverso tale sentenza il AS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. L""A.U.S.L. n. 12 di Viareggio” ha resistito con controricorso e, a sua volta, ha proposto, ricorso incidentale affidato ad un motivo. Per la decisione sull'unico motivo del ricorso incidentale - con il quale "A.U.S.L. n. 12 di Viareggio" ha riproposto la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario - gli atti sono stati rimessi alle Sezioni Unite della Corte che, con sentenza n. 10960/01 del 17 maggio/18 giugno 2001, hanno così deciso: La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rigetta il ricorso incidentale e rimette gli atti alla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione per l'esame del ricorso principale>> MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente "principale" - denunziando I " "violazione e falsa applicazione degli artt. 48 della legge n. 833/1978 e 2233 cod. civ." - censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Viareggio palesemente errato dove afferma che nel nuovo contratto è previsto che la deroga al massimale non può superare la misura del 10% (il totale degli assistibili, comprese le deroghe, non può superare le 880 unità) ... giungendo a tale conclusione mediante un'insostenibile operazione di "svuotamento" della portata precettiva delle norme di legge indicate come metro dell'illegittimità della fonte 4 regolamentare>> e, inoltre, per non avere il Giudice di appello considerato la rilevanza, ai fini della decisione assunta, del secondo comma dell'art. 2233 cod. civ. che, nel fissare il vincolante criterio per la determinazione del compenso, si riferisce ai dati dell'importanza dell'opera e del decoro della professione>>. Con il secondo motivo del ricorso principale si addebita al Tribunale di Viareggio “la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2956 cod. civ." in quanto - nell'auspicata prospettiva della cassazione della sentenza la norma sulla prescrizione da - adottare relativamente ai compensi professionali richiesta è quella contenuta nell'art. 2956 cod. civ. e non quella di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., così come statuito dal Pretore con decisione impugnata su tale punto in via incidentale dall'A.U.S.L. n. 12 di Viareggio. Con il terzo motivo la ricorrente "principale" evidenzia che i giudici del gravame, non pronunciando sulla domanda subordinata volta ad ottenere la condanna dell'A.U.S.L. ex artt. 2041 e 2042 cod. ... conciv., sono incorsi nel vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. conseguente nullità della sentenza conclusiva del giudizio di appello>>. II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti, la sentenza impugnata trova la sua ragione fondativa nell'esatta applicazione della "norma transitoria n. 4” del d.P.R. n.
5 - attuativa dell'accordo collettivo nazionale per la 289/1987 regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978 - che contiene un'articolata disciplina in ordine alle scelte eccedenti il massimale di assistiti, prescritto al fine trasparente di assicurare un'assistenza adeguata. Al riguardo, è previsto anzitutto, d'iniziativa del medico, la presentazione di un elenco nominativo di assistititi ricusati [e sul punto è stato affermato che non rileva in contrario la mancanza di predeterminati criteri oggettivi di scelta degli assistiti da ricusare (così Cass. n. 1800/1988)]. Nel caso in cui il medico non provveda in tal senso, è la گائی U.S.L., presso la quale è costituito il rapporto, che provvede al rientro secondo indicati sistemi. Nel periodo intermedio - prosegue la norma - al medico verrà corrisposto un compenso mensile forfettario convenzionalmente determinato in misura pari al massimale. La stessa norma transitoria prevede espressamente che “al medico che non ottempera" all'obbligo di rientrare nei limiti del massimale alle scadenze prefissate "verrà corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario ... pari al massimale”. E' quanto avvenuto nella specie e di ciò non può dolersi il ricorrente, che, anzichè aver provveduto a ridurre il numero dei propri assistiti secondo i tempi e i modi prescritti, pretende, invece, un compenso che tenga conto delle eccedenze rispetto al massimale. 6 Pervero, il ricorrente tende ad evidenziare come alcuna responsabilità sia a lui attribuibile per il superamento del massimale, premurandosi di rammentare che "il fatto” dell'attività a favore di un numero di assistiti superiori al massimale non deriva da una scelta del pediatra, ma dal suo preciso obbligo d'accettare le opzioni degli altri>>. Senonchè, pur nella prospettiva di un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata (peraltro neppure adombrata) per mancata valutazione di risultanze processuali, sarebbe stato necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che fosse stato precisata - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la circostanza che si assume decisiva e - non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione avrebbe consentito alla Corte di delibare sulla decisività della risultanza stessa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5220/2001). Nel caso in esame, pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che non spettasse al ricorrente il compenso per gli assistiti oltre il massimale: compenso che, al contrario, sarebbe spettato - ancorchè con esclusione delle voci specificamente indicate (concorso spese, ecc.) - ove l'eccedenza fosse stata espressamente autorizzata. 7 La cennata disciplina, proprio perchè diretta a stabilire il rapporto ottimale medico-paziente - e, per ciò stesso, ad evitare ogni incentivo al perseguimento di un numero di pazienti superiore a quello " ancorchè perfettibile, si sottrae alle censure ritenuto massimo prospettate dal ricorrente con il mezzo in esame;
ciò anche con riferimento alla pretesa violazione del secondo comma dell'art. 2233 cod. civ. che per quanto concerne la misura del compenso di pertinenza del professionista che "deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione" - non potrebbe consentire (secondo il ricorrente) la determinazione della stessa da parte di un asserito "accordo collettivo normativizzato da una fonte secondaria", in quanto l'art. 2233 cit. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso in questione attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti a maggior ragione, poi, quando come nella - specie, trattasi di “parti sindacali” che garantiscono istituzionalmente una adeguata tutela degli interessi professionali di categoria - e, solo in mancanza di quest'ultima, alla tariffa, agli usi e, da ultimo, alla valutazione del giudice (così Cass. sez. un. n. 224/1986). Quindi, anche sotto tale profilo, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. 8 III Il secondo motivo di ricorso - sostanzialmente "condizionato" " all'accoglimento del primo motivo (scilicet: nell'auspicata prospettiva della cassazione della sentenza>>) -non può che essere dichiarato assorbito a seguito del rigetto (così come dinanzi statuito) dal primo motivo di ricorso, in quanto la censura in ordine al regime prescrizionale applicabile nella specie resta, così, travolta dal mancato avveramento della condizione cui era sottoposta la proposizione del mezzo in esame. IV . Anche il terzo motivo di ricorso si appalesa infondato non ricorrendo nella specie l'ipotesi ex art. 2041 cod. civ. come può evincersi dal decisum dal Giudice di appello nel momento in cui viene rigettata integralmente la domanda giudiziale del AS: donde l'assoluta inconsistenza della formale censura di "nullità della sentenza" proposta dal ricorrente - In ogni caso, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia-non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. 9 Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo i inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente Cass. n. 5149/2001). In relazione al cennato indirizzo giurisprudenziale, nella specie مالی l'infondatezza (come dinanzi accertata) delle censure proposte con il primo motivo di ricorso comporta di per sè l'infondatezza (o, rectius, l'inammissibilità) pure dal motivo in esame che, pertanto, deve essere respinto. Comunque - valutando "nel merito” le censure ivi proposte dal ricorrente l'azione di ingiustificato arricchimento è ammissibile anche contro la pubblica amministrazione, purchè quest'ultima riconosca l'utilità dell'opera o della prestazione eseguita in suo favore (Cass. sez. un. n. 3852/1975). Nel caso in esame non vi è stato alcun riconoscimento da parte dell'A.U.S.L., che, al contrario, proprio sulla base del divieto al 10 medico di assistere pazienti in numero superiore a quello consentito dalla norma regolamentare, gli ha disconosciuto il vantato diritto. Al riguardo deve ribadirsi il principio a mente del quale l'arricchimento senza causa non sussiste quando - come, appunto, nella specie - lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giustificato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, in quanto la volontaria prestazione esclude l'arricchimento, quali che siano per ciascuno degli interessati conseguenze patrimoniali economiche, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della volontà negoziale (così da ultimo, Cass. n. 5220/2001 cit.). "V In definitiva - rimarcato che il ricorso "incidentale" è state rigettato con la summenzionata sentenza delle Sezioni Unite n. -10960/2001 il ricorso "principale" deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da GI AS;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il giorno 29 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente R. Pule R.esten sore Shall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 26 FEB. 2002 N E R P U S IL CANCELLIERE T R O C