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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 16 maggio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1598/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Pizzi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda n.115, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rosano, con cui elettivamente domicilia in Vibo Valentia, al viale Giacomo Matteotti, n.55, giusta procura in atti;
-resistente-
nonché
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t.;
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.04.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420220036630518000, notificatagli dall' in Controparte_3 data 16.03.2023, afferenti all'omesso versamento di contributi previdenziali
, anno 2022 per il complessivo importo di € 365,45. CP_2
Nello specifico, eccepiva, preliminarmente, l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e, nel merito, l'illegittimità della pretesa creditoria per mancanza di titolo esecutivo, stante l'intervenuta cessazione del rapporto assicurativo a far data dal 31.12.2019. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l CP_2 Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via principale, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte in opposizione ai motivi, accertare la mancata notificazione degli avvisi di pagamento, e dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e delle pretese sottese;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare la mancanza di titolo per a seguito di cessazione del rapporto assicurativo con decorrenza 31/12/2019 e, conseguentemente, disporre l'annullamento della cartella di pagamento n. 094 2022 00366305 18 000; vinte le spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la legittimità dell'azione riscuotitiva. L l' , sebbene regolarmente citata, non si costituiva nel presente CP_2 giudizio. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' che, CP_2 benché ritualmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
2. Tanto premesso, in ragione della verifica per tabulas dell'intervenuto sgravio della pretesa creditoria oggetto della presente impugnativa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto preteso dal ricorrente, avendo parte resistente documentalmente provato Controparte_4
l'avvenuto sgravio della cartella di pagamento n. 09420220036630518000 in questa sede impugnata (cfr. estratto di ruolo ). CP_5
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 seguono la soccombenza e si pongono a carico delle resistenti, in solido tra loro. Invero, con riferimento alla cessata materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo risulta che lo sgravio dei contributi riportati nella CP_2 cartella opposta sia intervenuto solo in seguito alla notifica del ricorso introduttivo. 3.1 Atteso che il ricorrente è stata ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria al patrocinio a spese dello AT, nel dispositivo deve disporsi la condanna delle parti soccombenti (non ammesse al patrocinio) al pagamento delle spese legali direttamente a favore dello AT, ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002, e ciò in misura coincidente con la somma che lo AT liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 270/2012). 3.2. In punto di quantificazione, questo Giudicante ritiene di aderire all'orientamento, recentemente espresso anche da Cass. n. 777 del 19 gennaio 2021, a mente del quale: “in tema di patrocinio a spese dello AT, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo AT del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo AT al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello AT e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo AT, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Cass. civ., Sez. seconda, ord. 11 settembre 2018, n. 22017). 3.3 Riserva di liquidare le spese del giudizio al deposito della relativa istanza di parte ricorrente. Dispone con separato provvedimento la liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello AT in favore del difensore del ricorrente.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_2 CP_5 lite che liquida in complessivi €. 232,00 per compensi oltre IVA e CPA se dovute e spese prenotate a debito e visto l'art. 133 dpr 115/02, dispone che il pagamento della predetta somma sia eseguita in favore dello AT . Riserva di liquidare le spese del giudizio al deposito della relativa istanza di parte ricorrente. Reggio Calabria, lì 16 maggio 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano