Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 7066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7066 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
ITALIANA E N . O T I R Z UBBLICA 'A A L R L T E IS AP D G I E S N R N 본 IN NO E DEL POP Í7066/ 0 1 E 3 A S 8 I D 9 1 A E - 5 T O 1- L N L E L O G B G ↑ E L LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 2 8 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 265/01 Cron.16304 Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Salvatore. SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 2 sul ricorso proposto da: CA AN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 107/6, presso l'avvocato UMBERTO SCATOZZA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente ·
contro
GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PROCURATORE VENEZIA;
CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV. ADAMI GIOVANNI;
- intimati 2001 avverso la sentenza n. 12/00 della Corte d'Appello di : 1112 VENEZIA, Sezione Minori, depositata il 23/10/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per la ricorrente l'Avvocato Scatozza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto nel resto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19 - 31 gennaio 2000 il Tribunale per i Minorenni di Venezia rigettava le opposizioni alla dichiarazione di adottabilità della minore LE EF proposte dalla nonna materna OR AN e dal padre DI EF, rilevando che la nuova situazione prospettata dagli opponenti, con riferimento all' avvenuto reperimento di un lavoro da parte del EF ed al conclamato proposito dei nonni materni, generosi ma scarsamente consapevoli della gravità del compito e mossi prevalentemente dal desiderio di dare forza morale alla figlia SA, madre della bambina ed invalida al 100% in conseguenza di due ictus, non era sostanzialmente diversa da quella posta a base del decreto di adottabilità, tenuto conto della richiamata invalidità della madre, del comportamento del padre, che altre volte in passato aveva lasciato il proprio lavoro e che viveva in continuo conflitto con i familiari della moglie e con i propri e si mostrava aggressivo nei confronti degli operatori sociali e delle autorità, nonchè dell' inadeguatezza dei nonni e della mancanza di disponibilità da parte degli zii. Avverso tale sentenza proponevano appello la AN ed il EF, il quale successivamente rinunciava all' impugnazione. Espletata consulenza tecnica di ufficio tesa ad accertare la capacità genitoriale della nonna ed il pericolo di danno per la crescita della minore, con sentenza del 13 - 23 ottobre 2000 la Corte di Appello di Venezia, sezione per i Minorenni, rigettava l' impugnazione, richiamando in motivazione la relazione del consulente tecnico di ufficio, il quale a seguito di accurate indagini aveva osservato che il ch contesto che si sarebbe determinato con l' inserimento della bambina nel nucleo familiare della nonna non avrebbe consentito una centralità di attenzioni nei suoi confronti rispetto alle altre problematiche intrafamiliari, che d' altro canto la famiglia della AN non costituiva sul piano psicologico la famiglia di LE, che da detto inserimento sarebbe derivato il coinvolgimento della minore nella relazione con la coppia formata dalla nonna e dal coniuge, con la madre presente nella stessa abitazione, con un padre che continuava ad interagire con quel nucleo, con un' altra famiglia che precedentemente era stata sua affidataria e che la bambina ricordava ancora, con il minore RO, figlio della AN, che avrebbe dovuto accettare che la propria mamma dividesse le sue attenzioni tra la figlia inferma ed una nipote bisognosa di molte cure. Sulla base di tali rilievi il consulente aveva ritenuto che la AN, già oberata del peso del figlio adolescente, del marito anziano ed affetto da neoplasia polmonare, di una figlia con gravi esiti dei due ictus subiti ed in fase di riabilitazione, non potesse reggere la responsabilità nei confronti di un' ulteriore persona fortemente bisognosa di assistenza, attenzione, coerenza educativa, fiducia e continuità, tenuto anche conto che il rapporto della famiglia con le istituzioni si fondava piuttosto sulla reciproca diffidenza che sulla reale e costruttiva collaborazione. Ritenendo che le valutazioni dell' esperto dovessero essere condivise e considerata anche l' assenza di rapporti significativi dell' appellante con la minore, la Corte di merito riteneva infondata l' impugnazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AN deducendo due motivi. Non vi è controricorso. 2 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge ed omessa motivazione su punto decisivo, violazione ed omessa applicazione degli artt. 2, 3, 10, 24, 25, 101 e 111 Cost., nonchè degli artt. 51 e 52 c.p.c., 15 e 17 della legge n. 184 del 1983, si deduce che il collegio del Tribunale per i Minorenni investito dell' opposizione è stato presieduto da un magistrato, estensore della relativa sentenza, il quale aveva svolto funzioni di presidente del collegio che aveva emesso il provvedimento sullo stato di adottabilità, e che la mancata necessaria astensione del medesimo ha determinato la nullità della sentenza di primo grado, e quindi anche di quella di appello. La censura è inammissibile. Costituisce invero ius receptum nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che i motivi di incompatibilità rilevano, sul piano dei rimedi processuali, come motivi di ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento emesso, salva l' ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella posizione sostanziale di parte. E pertanto, in mancanza di proposizione di istanza di ricusazione entro il termine all' uopo fissato dall art. 52 c.p.c., la violazione da parte del giudice dell' obbligo di astenersi per aver conosciuto della causa in un precedente grado non può esser fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza dal medesimo pronunciata (v. per tutte Cass. 2001 n. 70; 1999 n. 7504; 1999 n. 5072; 1999 n. 4584; 1998 n. 5193; 1998 n. 4187; 1998 n. 1668 ). L' inammissibilità della censura rende chiaramente irrilevante la questione se possa ravvisarsi 3 32 nell' ipotesi considerata un obbligo di astensione ai sensi dell' art. 51 n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 184 del 1983, omissione e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto la famiglia naturale solo temporaneamente inidonea a prendersi cura della minore, anche per la transitorietà della patologia sofferta dalla madre, e pur avendo individuato nella famiglia della AN il nucleo cui affidare temporaneamente la bambina, ha adottato una statuizione idonea a determinare il definitivo distacco della medesima dal suo nucleo di origine. Si osserva al riguardo che la Corte di merito, una volta rilevata la temporaneità della situazione di crisi, avrebbe dovuto disporre l'affidamento temporaneo in favore della ricorrente. Anche tale motivo è inammissibile. Ed invero le doglianze in esso contenute appaiono del tutto incoerenti rispetto alla logica ed all' impianto argomentativo della sentenza impugnata, che non ha affatto ritenuto temporanea l' impossibilità oggettiva della madre a svolgere la propria funzione e non ha affatto svolto il necessario accertamento circa la idoneità della AN nella prospettiva di un affidamento provvisorio, ma sulla base della acquisita incapacità assoluta dei genitori ha provveduto a verificare se la nonna fosse in grado di assumere in via definitiva e nella sua interezza la responsabilità vicariante della cura e della crescita della minore, così da potersi ritenere superata la condizione di abbandono in precedenza ravvisata. Appare peraltro evidente che nel dolersi per non aver ottenuto l' affidamento provvisorio della bambina la ricorrente da un lato travisa la stessa funzione e lo stesso oggetto del giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, dall' altro lato finisce con il non contestare la propria indisponibilità a sostituire definitivamente i genitori in detto ruolo vicariante. Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto il curatore della minore attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 26 aprile 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE حتهPhraint CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti E N . O # 24 MAG 2001. I T Z 4 R 8 A A IL CANCELLIERE ' 1 Mire vomines R L T ° L S I E N D G 3 E I 8 S R 9 N 1 A E - S D 5 - I E 4 A T E N O E G L S L G E O E B L E 2 8 5