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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/11/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19742/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MANZO NADIA e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LORENZONI STEFANIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c. )
Visto il ricorso depositato il 01/10/2025, con cui e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio;
Letto l'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ai sensi del quale è possibile procedere senza fissazione di udienza;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 6.10.25;
Premesso che con sentenza del Tribunale di Brescia n. 2139/19 venivano stabilite le seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
il padre avrebbe Per_1 frequentato la figlia secondo il calendario stabilito in separazione, previo accordo con la stessa;
obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie e con un assegno mensile pari Per_1 Per_2
a € 600,00 (€ 300,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Rilevato che con sentenza n. 317/2024 è stato revocato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento di divenuta economicamente indipendente;
Per_2
Considerato che le parti hanno proposto le seguenti nuove condizioni:
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«− Revocare il contributo al mantenimento in favore della figlia essendo cessati i presupposti. Controparte_2
− Dare atto che le parti concordemente hanno stabilito che la sig.ra versi, contestualmente alla sottoscrizione e CP_1 deposito del ricorso congiunto, la somma di € 10.000,00 (euro diecimila) al sig. sul conto corrente da Parte_1 questi indicato, a definizione di ogni reciproca pretesa a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa dovuta anche in relazione alla rifusione spese legali e ai mantenimenti versati in favore delle figlie diventate autonome economicamente.
− All'avvenuto pagamento di detta somma le parti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente e il sopra indicato pignoramento ex art. 492 bis non verrà iscritto a ruolo e il sig. tramite il proprio difensore, provvederà a Parte_1 comunicare ai terzi la mancata iscrizione a ruolo e la conseguente rinuncia all'esecuzione.
− Spese legali compensate»;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciare la modifica in conformità alle condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, a modifica delle previgenti condizioni, dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 23/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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