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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5368/2018 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
2063/2018, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata l'1 ottobre 2018, pendente
TRA
(c.f. , con sede legale in San Gennariello (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla via Vecchia Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
c.p.c., dagli Avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio Cavallaro (c.f. C.F._1
) e Carmelo Cavallaro (c.f. ); C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(c.f. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del Persona_1
23 marzo 2011 (rep. n. 43440, racc. n. 5105), dagli Avv.ti Eduardo Martucci (C.F.:
) e Raffaele Montanaro (C.F.: ; C.F._4 C.F._5
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata l'11 maggio 2016, la in qualità di centro accreditato provvisoriamente presso Parte_1 il S.S.N. a svolgere prestazioni di F.K.T. (fisiokinesiterapia) e terapia fisica ai sensi dell'art. 44 della L. n. 833/78 per gli assistiti dell' , chiedeva ingiungersi alla detta Parte_2 Part l pagamento in suo favore di € 6.573,69, oltre interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo sulle fatture nn. 120/P.A. del 9.12.2015, 121/P.A. del 9.12.2015, 139/P.A. del 31.12.2015 e 140/P.A. del
31.12.2015, aventi ad oggetto prestazioni sanitarie di fisiokinesiterapia espletate nel mese di novembre e dicembre 2015.
Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
721/2016 con cui ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta Parte_2
“oltre gli interessi ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c. decorrenti dal 90mo giorno successivo all'emissione di ciascuna fattura sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura”.
L' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 22 giugno Parte_2
2016, eccependo:
a) l'infondatezza della pretesa creditoria per avvenuto superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto. A tal proposito, richiamava la nota prot. n. 210 del 26.05.2016, a firma del dr. quale Resp. U.O.C. Ass. Riab. Area Funz. A, nella quale Persona_2 veniva rilevato che la per l'anno 2015, da gennaio a dicembre, aveva emesso Parte_1 fatture per un ammontare complessivo di € 7.645.348,20, a fronte di un tetto di spesa assegnato pari ad € 6.236.409,00;
b) l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, in quanto parte ricorrente, con altre azioni monitorie, aveva ottenuto i d.i. nn. 190/2016,
699/2016, 705/2016 e 721/2016 che riguardavano saldi di pagamento per diverse mensilità da luglio a dicembre 2015;
c) l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'inidoneità delle fatture prodotte a provare il credito rivendicato;
d) l'infondatezza della pretesa accessoria degli interessi commerciali di cui al d.lgs. n.
231/2002, in quanto il ricorrente non aveva avanzato una richiesta di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale bensì trattavasi di questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Revocare il decreto ingiuntivo 721/2016 in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito, anche perché richiesto con azione che
2 costituisce illecito frazionamento del credito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la con comparsa depositata il 9 novembre 2016, che chiedeva il Parte_1 rigetto dell'opposizione rilevando:
a) l'idoneità della documentazione depositata (contratto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il mancato superamento della COM, distinte riepilogative e fatture) a provare la pretesa creditoria;
Part b) l'irrilevanza della nota prot. n. 210 del 26.5.2016 a provare il superamento del tetto di spesa trattandosi di documento dal contenuto generico e mai comunicato alla struttura opposta;
c) la mancata contestazione del numero delle prestazioni attribuite e della loro esecuzione;
d) che il tetto da considerare era comunque quello relativo all'intera branca e non alla Part singola struttura, sicché l avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del tetto di spesa di macroarea e del suo sforamento attraverso le risultanze del Tavolo Tecnico;
e) l'infondatezza dell'eccepito frazionamento del credito;
f) l'infondatezza della doglianza sulla debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 in quanto nel decreto ingiuntivo erano stati riconosciuti gli interessi al tasso legale e non a quello previsto dal predetto d.lgs. n. 231/02.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2063/2018, accoglieva l'opposizione Part dell' e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- “il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM,
è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN: difatti, solo nel caso in cui le prestazioni vengano rese nell'ambito di tale tetto di spesa Part nasce il diritto convenzionale al corrispettivo nei confronti della laddove in relazione
a quelle eccedenti esso non è neppure in astratto configurabile in quanto il Centro può operare per conto del SSN solo all'interno della COM e del tetto di spesa, mentre relativamente alle prestazioni eccedenti si pone al di fuori del rapporto di accreditamento non rientrando tali prestazioni eccedenti nell'oggetto della convenzione”;
Part
- nel caso di specie l' aveva depositato in atti copia della nota del Direttore Sanitario n.
210 del 26.5.2016 in cui si contestava al Centro, già nel mese di ottobre 2015, la possibilità di riconoscere i saldi richiesti in ragione dell'avvenuto superamento del tetto assegnato annualmente sicché, in assenza di prova contraria del Centro, veniva meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore della Parte_1
3 La ha impugnato la sentenza, con atto di citazione notificato il 9 Parte_1 novembre 2018, deducendo:
- che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il tetto di spesa fosse assegnato alla singola struttura, mentre quello indicato nel contratto era un tetto di macroarea, con la conseguenza che sarebbe stato necessario accertare il contributo fornito dal Centro al superamento e determinare in proporzione la regressione tariffaria allo stesso applicabile;
Part
- che la nota dell' n. prot. 210/2016 non aveva alcun valore probatorio in quanto documento interno dal contenuto generico e mai comunicato, oltre ad essere stata contestata con la comparsa di costituzione sia con riferimento all'an che al quantum;
- che non era sufficiente per la prova del superamento del tetto di spesa la documentazione depositata, essendo viceversa necessarie le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui evincere l'apporto del singolo centro allo sforamento e la RTU da applicare;
Part
- che in ogni caso non era stato provato che l' avesse remunerato al Centro la somma prevista in contratto e/o quella della macroarea e che comunque dalla nota depositata emergerebbe che dalla differenza tra il tetto assegnato e le somme liquidate (€ 527.425,37 -
€ 433.742,28 – € 48.203,34) residuerebbe un importo sufficiente (€ 45.479,75) idoneo a ricomprendere la somma ingiunta (€ 6.573,69).
Quindi, ha concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2063 del 2018 – R.G. 4030/2016 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01 ottobre 2018 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte “A” - “B” - “C” della motivazione e, per
l'effetto revocare la sentenza impugnata;
B. Disporre la revoca della revoca del D.I. n.
721/2016 reso dal Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore del Controparte_2
C. Condannare, in ogni caso l al pagamento delle spese, diritti ed
[...] Parte_2 onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e Avv. Antonio Cavallaro e avv. Carmelo
Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ai sensi del D.M. 137/2018”.
Con comparsa depositata il 3 giugno 2019 si è costituita l' che ha resistito Parte_2 all'avversa impugnazione e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio d'appello”.
4 All'udienza del 10 settembre 2024 questa Corte sottoponeva alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione rilevata d'ufficio inerente alla mancanza in atti del contratto relativo all'annualità di cui è causa, dando un termine per dedurre sul tema.
All'udienza del 5 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ordinari di cui all'art. 190 cpc, I comma, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che, a seguito della questione sollevata alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., l'appellante ha depositato il contratto avente ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria di (cd. CP_4 riabilitazione ex art. 44 della L. n. 833/78 come definita nell'all. n. 3 alla DGRC n. 1269/2009 e nel DPCM 29 novembre 2001) per l'anno 2015.
Ciò considerato, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La ha lamentato l'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure Parte_1 circa l'esistenza, nel caso de quo, di un tetto di spesa di struttura, anziché di macroarea. Per tale ragione l'appellante ritiene che, per ritenere assolto l'onere probatorio relativo al Part superamento del tetto di spesa, l avrebbe dovuto depositare le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui desumere l'incidenza del Centro sullo sforamento e la R.T.U. da applicare al caso de quo.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto relativo all'anno 2015 depositato dal Centro, emerge chiaramente che il tetto di spesa di € 595.130,00 (€ 548.284,43 al netto del ticket, della quota ricetta regionale di cui al Decreto Commissariale n. 53/2010 e della quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del D.L. n. 98/2011) è riferito alla struttura e non alla Part macroarea, essendosi impegnata l all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3 infatti è indicato il numero di prestazioni da acquistare dalla nell'anno 2015 e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la Parte_1 spesa non può essere comunque maggiore di € 595.130,00. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni inerenti all'attività del Tavolo Tecnico e alla necessità di operare una regressione tariffaria unica che tenesse conto del contributo dello specifico Centro del superamento di macroarea, nonché alla necessità di depositare i relativi documenti.
Poiché il tetto di spesa in questione riguarda il singolo centro e non la macroarea, sono evidentemente infondate anche tutte le altre doglianze relative alla prova del superamento del tetto di spesa. Al riguardo l'appellante rileva che la pronuncia risulterebbe ulteriormente erronea per aver ritenuto assolto l'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di
5 spesa attraverso la nota prot. n. 210 del 25.05.2016 la cui valenza probatoria sarebbe stata specificamente e tempestivamente contestata, violando così anche la ripartizione dell'onere della prova.
Anche tali doglianze sono infondate.
Il Tribunale è giunto a conclusioni corrette laddove ha ritenuto che mancassero i presupposti per il riconoscimento del diritto di credito in favore del , tuttavia, la motivazione va CP_2 integrata.
Orbene, considerato che oramai è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021, 10182/2021), sicché l'onere della prova ricade in capo al debitore che lo eccepisce, nel caso de quo, alla luce della circostanza dello Parte sforamento del budget assegnato affermata dall questa deve essere ritenuta dimostrata anche in considerazione del contenuto della nota prot. 210/2016, non avendo la Parte_1 provveduto ad adeguata contestazione di tale documento. A fronte delle circostanze dedotte Part dall' nella nota anzidetta, il non poteva limitarsi genericamente ad affermare che CP_2 Part l' non le aveva dimostrate, in quanto avrebbe dovuto negarle, considerando peraltro che si trattava di fatti di cui necessariamente doveva avere conoscenza.
Più nello specifico, dalla nota suddetta emerge che il tetto di spesa assegnato al centro per il
2014 – importo dichiarato come valevole anche per il 2015 - era pari ad € 527.425,37 e che per l'anno 2015 (da gennaio a dicembre) la aveva presentato fatture per un Parte_1 importo complessivo di € 607.598,86, sforando per il mese di ottobre il detto limite sicché non risultava dovuto il 100% del fatturato relativo alle mensilità di novembre e dicembre
2015. Di fronte a tali circostanze, il si è limitato a contestare che la loro prova non CP_2 potesse essere fornita dalla detta nota, senza tuttavia negarle, come invece avrebbe dovuto fare. In altri termini, a fronte di tali affermazioni, il centro avrebbe dovuto affermare che il tetto di spesa non era stato superato, deducendo altresì l'ammontare del proprio fatturato per i mesi di gennaio – dicembre 2015, trattandosi di elementi di cui era certamente a Parte conoscenza. Solo in tale ipotesi sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrare con adeguata documentazione quanto dalla stessa affermato. È dunque irrilevante il fatto che la nota n. 210 del 2016 fosse un mero documento interno, giacché non deve ritenersi che il superamento del tetto di spesa sia dimostrato in base a tale documento, bensì in base all'assenza di idonea contestazione delle dichiarazioni contenute nella nota richiamata Parte nell'atto di opposizione dall'
Quanto appena affermato non viene inficiato dai dati emergenti dal contratto del 2015 depositato dal Centro. Infatti, l'ammontare del fatturato per l'anno 2015 è comunque superiore al tetto di spesa previsto nel contratto 2015 e ciò sia al lordo sia al netto dei ticket e delle quote ricette regionali e nazionali (€ 607.598,86 > € 595.130,00 o € 548.284,43).
6 Irrilevante poi è la mancata comunicazione dello sforamento del tetto di spesa, trattandosi di tetto di spesa di struttura (controllabile, pertanto, dallo stesso centro accreditato) in relazione al quale non sono previsti gli obblighi di comunicazione connessi all'attività del tavolo tecnico.
Part Infine, l'appellante lamenta altresì che l' neppure avrebbe dimostrato il pagamento in favore della struttura sanitaria dell'importo di € 481.946,12 e che sottraendola al tetto di spesa assegnato sarebbe residuata una somma liquidabile che avrebbe permesso la remunerazione dell'importo richiesto con l'ingiunzione.
Tale doglianza è infondata e valgono al riguardo le considerazioni svolte in ordine alla questione del superamento del tetto di spesa. A fronte dell'affermazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, il avrebbe dovuto negare tale circostanza Controparte_2 Parte contestandola specificamente, così onerando l' della relativa prova. Non avendovi provveduto, non può dolersi che la stessa non sia stata adeguatamente dimostrata.
Peraltro, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche il centro non Controparte_1 avesse ricevuto il pagamento di tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più potrebbe chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite prima di tale sforamento, ma certamente non di quelle successive, come invece avvenuto nel caso di specie.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come succ. modificato con d.m.
147 del 13 agosto 2022 sulla liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 5.200,01 ed € 26.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 4.025,00, di cui:
Fase di studio € 700,00
Fase introduttiva € 600,00
Fase trattazione € 1.000,00
Fase decisionale € 1.200,00
€ 525,00 Spese forfett.
(15%)
Totale € 4.025,00
7 Il tutto oltre agli eventuali accessori.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 2063/2018, pubblicata il 1° ottobre 2018, proposto dalla Parte_1 con citazione notificata all il 7-9 novembre 2018:
[...] Parte_2
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del Parte_2 secondo grado di giudizio che liquida in €. 3.500,00 per compenso professionale ed
€. 525,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5368/2018 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
2063/2018, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata l'1 ottobre 2018, pendente
TRA
(c.f. , con sede legale in San Gennariello (NA), Parte_1 P.IVA_1 alla via Vecchia Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3°
c.p.c., dagli Avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f. ), Antonio Cavallaro (c.f. C.F._1
) e Carmelo Cavallaro (c.f. ); C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(c.f. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del Persona_1
23 marzo 2011 (rep. n. 43440, racc. n. 5105), dagli Avv.ti Eduardo Martucci (C.F.:
) e Raffaele Montanaro (C.F.: ; C.F._4 C.F._5
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata l'11 maggio 2016, la in qualità di centro accreditato provvisoriamente presso Parte_1 il S.S.N. a svolgere prestazioni di F.K.T. (fisiokinesiterapia) e terapia fisica ai sensi dell'art. 44 della L. n. 833/78 per gli assistiti dell' , chiedeva ingiungersi alla detta Parte_2 Part l pagamento in suo favore di € 6.573,69, oltre interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo sulle fatture nn. 120/P.A. del 9.12.2015, 121/P.A. del 9.12.2015, 139/P.A. del 31.12.2015 e 140/P.A. del
31.12.2015, aventi ad oggetto prestazioni sanitarie di fisiokinesiterapia espletate nel mese di novembre e dicembre 2015.
Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
721/2016 con cui ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta Parte_2
“oltre gli interessi ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c. decorrenti dal 90mo giorno successivo all'emissione di ciascuna fattura sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura”.
L' proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 22 giugno Parte_2
2016, eccependo:
a) l'infondatezza della pretesa creditoria per avvenuto superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto. A tal proposito, richiamava la nota prot. n. 210 del 26.05.2016, a firma del dr. quale Resp. U.O.C. Ass. Riab. Area Funz. A, nella quale Persona_2 veniva rilevato che la per l'anno 2015, da gennaio a dicembre, aveva emesso Parte_1 fatture per un ammontare complessivo di € 7.645.348,20, a fronte di un tetto di spesa assegnato pari ad € 6.236.409,00;
b) l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, in quanto parte ricorrente, con altre azioni monitorie, aveva ottenuto i d.i. nn. 190/2016,
699/2016, 705/2016 e 721/2016 che riguardavano saldi di pagamento per diverse mensilità da luglio a dicembre 2015;
c) l'infondatezza della domanda per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'inidoneità delle fatture prodotte a provare il credito rivendicato;
d) l'infondatezza della pretesa accessoria degli interessi commerciali di cui al d.lgs. n.
231/2002, in quanto il ricorrente non aveva avanzato una richiesta di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale bensì trattavasi di questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. Revocare il decreto ingiuntivo 721/2016 in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito, anche perché richiesto con azione che
2 costituisce illecito frazionamento del credito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la con comparsa depositata il 9 novembre 2016, che chiedeva il Parte_1 rigetto dell'opposizione rilevando:
a) l'idoneità della documentazione depositata (contratto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il mancato superamento della COM, distinte riepilogative e fatture) a provare la pretesa creditoria;
Part b) l'irrilevanza della nota prot. n. 210 del 26.5.2016 a provare il superamento del tetto di spesa trattandosi di documento dal contenuto generico e mai comunicato alla struttura opposta;
c) la mancata contestazione del numero delle prestazioni attribuite e della loro esecuzione;
d) che il tetto da considerare era comunque quello relativo all'intera branca e non alla Part singola struttura, sicché l avrebbe dovuto fornire la prova dell'ammontare del tetto di spesa di macroarea e del suo sforamento attraverso le risultanze del Tavolo Tecnico;
e) l'infondatezza dell'eccepito frazionamento del credito;
f) l'infondatezza della doglianza sulla debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 in quanto nel decreto ingiuntivo erano stati riconosciuti gli interessi al tasso legale e non a quello previsto dal predetto d.lgs. n. 231/02.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 2063/2018, accoglieva l'opposizione Part dell' e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, con condanna della al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- “il mancato superamento del tetto di spesa, al pari del mancato superamento della COM,
è elemento costitutivo del diritto di credito azionato dal soggetto accreditato presso il SSN: difatti, solo nel caso in cui le prestazioni vengano rese nell'ambito di tale tetto di spesa Part nasce il diritto convenzionale al corrispettivo nei confronti della laddove in relazione
a quelle eccedenti esso non è neppure in astratto configurabile in quanto il Centro può operare per conto del SSN solo all'interno della COM e del tetto di spesa, mentre relativamente alle prestazioni eccedenti si pone al di fuori del rapporto di accreditamento non rientrando tali prestazioni eccedenti nell'oggetto della convenzione”;
Part
- nel caso di specie l' aveva depositato in atti copia della nota del Direttore Sanitario n.
210 del 26.5.2016 in cui si contestava al Centro, già nel mese di ottobre 2015, la possibilità di riconoscere i saldi richiesti in ragione dell'avvenuto superamento del tetto assegnato annualmente sicché, in assenza di prova contraria del Centro, veniva meno il presupposto per il riconoscimento di un diritto di credito in favore della Parte_1
3 La ha impugnato la sentenza, con atto di citazione notificato il 9 Parte_1 novembre 2018, deducendo:
- che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il tetto di spesa fosse assegnato alla singola struttura, mentre quello indicato nel contratto era un tetto di macroarea, con la conseguenza che sarebbe stato necessario accertare il contributo fornito dal Centro al superamento e determinare in proporzione la regressione tariffaria allo stesso applicabile;
Part
- che la nota dell' n. prot. 210/2016 non aveva alcun valore probatorio in quanto documento interno dal contenuto generico e mai comunicato, oltre ad essere stata contestata con la comparsa di costituzione sia con riferimento all'an che al quantum;
- che non era sufficiente per la prova del superamento del tetto di spesa la documentazione depositata, essendo viceversa necessarie le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui evincere l'apporto del singolo centro allo sforamento e la RTU da applicare;
Part
- che in ogni caso non era stato provato che l' avesse remunerato al Centro la somma prevista in contratto e/o quella della macroarea e che comunque dalla nota depositata emergerebbe che dalla differenza tra il tetto assegnato e le somme liquidate (€ 527.425,37 -
€ 433.742,28 – € 48.203,34) residuerebbe un importo sufficiente (€ 45.479,75) idoneo a ricomprendere la somma ingiunta (€ 6.573,69).
Quindi, ha concluso chiedendo: “A. In via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 2063 del 2018 – R.G. 4030/2016 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01 ottobre 2018 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte “A” - “B” - “C” della motivazione e, per
l'effetto revocare la sentenza impugnata;
B. Disporre la revoca della revoca del D.I. n.
721/2016 reso dal Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore del Controparte_2
C. Condannare, in ogni caso l al pagamento delle spese, diritti ed
[...] Parte_2 onorari, oltre al rimborso forfettario (sui diritti ed onorari) del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e Avv. Antonio Cavallaro e avv. Carmelo
Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ai sensi del D.M. 137/2018”.
Con comparsa depositata il 3 giugno 2019 si è costituita l' che ha resistito Parte_2 all'avversa impugnazione e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla – in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio d'appello”.
4 All'udienza del 10 settembre 2024 questa Corte sottoponeva alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., la questione rilevata d'ufficio inerente alla mancanza in atti del contratto relativo all'annualità di cui è causa, dando un termine per dedurre sul tema.
All'udienza del 5 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini ordinari di cui all'art. 190 cpc, I comma, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che, a seguito della questione sollevata alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., l'appellante ha depositato il contratto avente ad oggetto la fissazione dei volumi e delle tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria di (cd. CP_4 riabilitazione ex art. 44 della L. n. 833/78 come definita nell'all. n. 3 alla DGRC n. 1269/2009 e nel DPCM 29 novembre 2001) per l'anno 2015.
Ciò considerato, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
La ha lamentato l'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure Parte_1 circa l'esistenza, nel caso de quo, di un tetto di spesa di struttura, anziché di macroarea. Per tale ragione l'appellante ritiene che, per ritenere assolto l'onere probatorio relativo al Part superamento del tetto di spesa, l avrebbe dovuto depositare le determinazioni del Tavolo Tecnico da cui desumere l'incidenza del Centro sullo sforamento e la R.T.U. da applicare al caso de quo.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura degli artt. 3 e 4 del contratto relativo all'anno 2015 depositato dal Centro, emerge chiaramente che il tetto di spesa di € 595.130,00 (€ 548.284,43 al netto del ticket, della quota ricetta regionale di cui al Decreto Commissariale n. 53/2010 e della quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del D.L. n. 98/2011) è riferito alla struttura e non alla Part macroarea, essendosi impegnata l all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3 infatti è indicato il numero di prestazioni da acquistare dalla nell'anno 2015 e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la Parte_1 spesa non può essere comunque maggiore di € 595.130,00. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni inerenti all'attività del Tavolo Tecnico e alla necessità di operare una regressione tariffaria unica che tenesse conto del contributo dello specifico Centro del superamento di macroarea, nonché alla necessità di depositare i relativi documenti.
Poiché il tetto di spesa in questione riguarda il singolo centro e non la macroarea, sono evidentemente infondate anche tutte le altre doglianze relative alla prova del superamento del tetto di spesa. Al riguardo l'appellante rileva che la pronuncia risulterebbe ulteriormente erronea per aver ritenuto assolto l'onere probatorio in ordine al superamento del tetto di
5 spesa attraverso la nota prot. n. 210 del 25.05.2016 la cui valenza probatoria sarebbe stata specificamente e tempestivamente contestata, violando così anche la ripartizione dell'onere della prova.
Anche tali doglianze sono infondate.
Il Tribunale è giunto a conclusioni corrette laddove ha ritenuto che mancassero i presupposti per il riconoscimento del diritto di credito in favore del , tuttavia, la motivazione va CP_2 integrata.
Orbene, considerato che oramai è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il superamento del tetto di spesa è da annoverare tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria (Cass. civ. ord. n. 3403/2018, 5661/2021, 10182/2021), sicché l'onere della prova ricade in capo al debitore che lo eccepisce, nel caso de quo, alla luce della circostanza dello Parte sforamento del budget assegnato affermata dall questa deve essere ritenuta dimostrata anche in considerazione del contenuto della nota prot. 210/2016, non avendo la Parte_1 provveduto ad adeguata contestazione di tale documento. A fronte delle circostanze dedotte Part dall' nella nota anzidetta, il non poteva limitarsi genericamente ad affermare che CP_2 Part l' non le aveva dimostrate, in quanto avrebbe dovuto negarle, considerando peraltro che si trattava di fatti di cui necessariamente doveva avere conoscenza.
Più nello specifico, dalla nota suddetta emerge che il tetto di spesa assegnato al centro per il
2014 – importo dichiarato come valevole anche per il 2015 - era pari ad € 527.425,37 e che per l'anno 2015 (da gennaio a dicembre) la aveva presentato fatture per un Parte_1 importo complessivo di € 607.598,86, sforando per il mese di ottobre il detto limite sicché non risultava dovuto il 100% del fatturato relativo alle mensilità di novembre e dicembre
2015. Di fronte a tali circostanze, il si è limitato a contestare che la loro prova non CP_2 potesse essere fornita dalla detta nota, senza tuttavia negarle, come invece avrebbe dovuto fare. In altri termini, a fronte di tali affermazioni, il centro avrebbe dovuto affermare che il tetto di spesa non era stato superato, deducendo altresì l'ammontare del proprio fatturato per i mesi di gennaio – dicembre 2015, trattandosi di elementi di cui era certamente a Parte conoscenza. Solo in tale ipotesi sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrare con adeguata documentazione quanto dalla stessa affermato. È dunque irrilevante il fatto che la nota n. 210 del 2016 fosse un mero documento interno, giacché non deve ritenersi che il superamento del tetto di spesa sia dimostrato in base a tale documento, bensì in base all'assenza di idonea contestazione delle dichiarazioni contenute nella nota richiamata Parte nell'atto di opposizione dall'
Quanto appena affermato non viene inficiato dai dati emergenti dal contratto del 2015 depositato dal Centro. Infatti, l'ammontare del fatturato per l'anno 2015 è comunque superiore al tetto di spesa previsto nel contratto 2015 e ciò sia al lordo sia al netto dei ticket e delle quote ricette regionali e nazionali (€ 607.598,86 > € 595.130,00 o € 548.284,43).
6 Irrilevante poi è la mancata comunicazione dello sforamento del tetto di spesa, trattandosi di tetto di spesa di struttura (controllabile, pertanto, dallo stesso centro accreditato) in relazione al quale non sono previsti gli obblighi di comunicazione connessi all'attività del tavolo tecnico.
Part Infine, l'appellante lamenta altresì che l' neppure avrebbe dimostrato il pagamento in favore della struttura sanitaria dell'importo di € 481.946,12 e che sottraendola al tetto di spesa assegnato sarebbe residuata una somma liquidabile che avrebbe permesso la remunerazione dell'importo richiesto con l'ingiunzione.
Tale doglianza è infondata e valgono al riguardo le considerazioni svolte in ordine alla questione del superamento del tetto di spesa. A fronte dell'affermazione dell'avvenuto pagamento di tali somme, il avrebbe dovuto negare tale circostanza Controparte_2 Parte contestandola specificamente, così onerando l' della relativa prova. Non avendovi provveduto, non può dolersi che la stessa non sia stata adeguatamente dimostrata.
Peraltro, ciò che deve essere considerato ai fini del rispetto del tetto di spesa è il fatturato e non quanto effettivamente pagato dall' ; pertanto, se anche il centro non Controparte_1 avesse ricevuto il pagamento di tutte le prestazioni fatturate fino allo sforamento del tetto di spesa, al più potrebbe chiedere il pagamento delle prestazioni eseguite prima di tale sforamento, ma certamente non di quelle successive, come invece avvenuto nel caso di specie.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come succ. modificato con d.m.
147 del 13 agosto 2022 sulla liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 5.200,01 ed € 26.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 4.025,00, di cui:
Fase di studio € 700,00
Fase introduttiva € 600,00
Fase trattazione € 1.000,00
Fase decisionale € 1.200,00
€ 525,00 Spese forfett.
(15%)
Totale € 4.025,00
7 Il tutto oltre agli eventuali accessori.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 2063/2018, pubblicata il 1° ottobre 2018, proposto dalla Parte_1 con citazione notificata all il 7-9 novembre 2018:
[...] Parte_2
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese del Parte_2 secondo grado di giudizio che liquida in €. 3.500,00 per compenso professionale ed
€. 525,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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