CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1176/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.p. - Cosenza - Via Degli Alimena 8 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241956100017635 TICKET SANITARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 261/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ///
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 20241956100017635 del 17.12.2024 dell'ASP di Cosenza, notificato il 3.1.2025 e con il quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di ticket sanitari per prestazioni specialistiche e farmaceutiche, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto.
L'ASP di Cosenza, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'avviso di pagamento impugnato ha ad oggetto n. 3 ricette specialistiche in regime di esenzione per reddito fruite da parte ricorrente nelle date del 7.4.2014, 15.5.2014 e del 6.5.2014 nonché n. 5 ricette farmaceutiche in regime di esenzione per reddito fruite dal ricorrente in data 5.5.2014, 6.5.2014, 8.5.2014 e 19.5.2014.
Ora, il pagamento del ticket sanitario è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale che, alla data di notifica dell'avviso qui impugnato (3.1.2025), era decorso in relazione a ciascuna prestazione.
Il diritto fatto valere dall'ASP di Cosenza con l'atto impugnato è dunque estinto per prescrizione.
A tanto consegue la declaratoria di non debenza delle somme pretese con l'avviso di pagamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese con l'avviso di pagamento impugnato;
condanna l'ASP di Cosenza al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
EL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 639/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.p. - Cosenza - Via Degli Alimena 8 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20241956100017635 TICKET SANITARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 261/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: ///
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. 20241956100017635 del 17.12.2024 dell'ASP di Cosenza, notificato il 3.1.2025 e con il quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di ticket sanitari per prestazioni specialistiche e farmaceutiche, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto.
L'ASP di Cosenza, benché citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'avviso di pagamento impugnato ha ad oggetto n. 3 ricette specialistiche in regime di esenzione per reddito fruite da parte ricorrente nelle date del 7.4.2014, 15.5.2014 e del 6.5.2014 nonché n. 5 ricette farmaceutiche in regime di esenzione per reddito fruite dal ricorrente in data 5.5.2014, 6.5.2014, 8.5.2014 e 19.5.2014.
Ora, il pagamento del ticket sanitario è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale che, alla data di notifica dell'avviso qui impugnato (3.1.2025), era decorso in relazione a ciascuna prestazione.
Il diritto fatto valere dall'ASP di Cosenza con l'atto impugnato è dunque estinto per prescrizione.
A tanto consegue la declaratoria di non debenza delle somme pretese con l'avviso di pagamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese con l'avviso di pagamento impugnato;
condanna l'ASP di Cosenza al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.