Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11921
CASS
Sentenza 7 agosto 2002

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In relazione alla condanna generica alle spese processuali emessa da giudice straniero (nella specie, Corte di appello di Londra), la domanda proposta innanzi al giudice italiano diretta ad ottenere la liquidazione delle stesse è ammissibile, atteso che, in caso di pronuncia di giudice straniero, non è applicabile l'art. 91 cod. proc. civ., che sancisce il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa stessa, purché identico principio non sia operante presso lo Stato di appartenenza del giudice del merito, non sia necessario alcun particolare procedimento per il riconoscimento di tale decisione ed il convenuto, destinatario della pronuncia posta a fondamento della domanda, abbia il proprio domicilio in Italia (artt. 2 e 26 conv. Bruxelles). Detta decisione straniera costituisce, quindi, pronuncia di condanna incompleta assimilabile alla sentenza di condanna generica, prevista dal nostro ordinamento, che, ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. cit. può essere pronunciata quando sia già accertata la sussistenza di un diritto (an), ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta (quantum).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11921
    Data del deposito : 7 agosto 2002

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