Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
In relazione alla condanna generica alle spese processuali emessa da giudice straniero (nella specie, Corte di appello di Londra), la domanda proposta innanzi al giudice italiano diretta ad ottenere la liquidazione delle stesse è ammissibile, atteso che, in caso di pronuncia di giudice straniero, non è applicabile l'art. 91 cod. proc. civ., che sancisce il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa stessa, purché identico principio non sia operante presso lo Stato di appartenenza del giudice del merito, non sia necessario alcun particolare procedimento per il riconoscimento di tale decisione ed il convenuto, destinatario della pronuncia posta a fondamento della domanda, abbia il proprio domicilio in Italia (artt. 2 e 26 conv. Bruxelles). Detta decisione straniera costituisce, quindi, pronuncia di condanna incompleta assimilabile alla sentenza di condanna generica, prevista dal nostro ordinamento, che, ai sensi dell'art. 278, primo comma, cod. cit. può essere pronunciata quando sia già accertata la sussistenza di un diritto (an), ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta (quantum).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11921 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NE REAL ESTATE AND AGRICOLTURAL DEVELOPMENT LIMITED (A.V.R.E.A.D LTD), elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO CONSOLO, giusta procura speciale per Notar GE St. AI OR di St. Helier Jersey del 22/12/99 n. 36967;
- ricorrente -
contro
US MI QUALE EREDE DI GU US elettivamente domiciliata in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato LARA DENTICI (STUDIO CARNELUTTI), difesa dall'avvocato ALBERTO CROZE, giusta procura speciale per Notar DO RI di Milano del 28/11/2001 rep. n. 8436;
- resistente -
contro
US AL, US EL, US IO tutti quali eredi di GU US;
- intimati -
avverso la sentenza n. 614/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione Civile Nuovo Rito, emessa il 24/09/99 e depositata il 18/10/99 (R.G. 379/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Claudio CONSOLO;
udito l'Avvocato Alberto CROZE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa eventuale correzione della motivazione, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 13.6.1996, il Presidente del Tribunale di Pordenone ingiungeva a GU AN il pagamento, in favore della AN NE REAL ESTATE AND AGRICOLTURAL DEVELOPMENT LIMITED (di seguito: RE), della somma di L. 512.201.095 a titolo di spese relative ad alcuni procedimenti giudiziari svoltisi davanti a giudici stranieri, attinenti a controversie insorte tra le parti in relazione all'incarico fiduciario conferito dallo AN alla RE per la gestione di n. 1999 azioni della società di diritto inglese EUROHOLDING, collocate in zona esente da imposizione fiscale. Lo AN proponeva opposizione ed eccepiva:
a) che il giudice italiano era carente di giurisdizione, poiché la pretesa azionata era fondata su una sentenza della Corte d'appello di Londra che aveva condannato lo AN al pagamento delle spese processuali sostenute dalla RE in alcuni procedimenti dal predetto instaurati;
spese che dovevano essere liquidate, secondo l'ordinamento inglese, dal Taxing Master di Londra;
b) che la sentenza della Corte d'appello di Londra non poteva essere oggetto di riconoscimento e di esecuzione al di fuori dello Stato nel quale era stata pronunciata;
c) che i documenti prodotti dal ricorrente a sostegno della sua pretesa non rientravano nel novero di quelli menzionati dagli artt. 633/636 c.p.c. La RE resisteva.
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 18.3.1998, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
La sentenza era confermata dalla Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 18.10.1999. Considerava la corte:
a) che sussisteva la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 218 del 1995, in ragione della domiciliazione in Italia dello AN, convenuto in sede monitoria;
b) che la domanda proposta dalla RE con il ricorso per decreto ingiuntivo e ribadita con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione aveva ad oggetto il pagamento di spese legali sulla base della sentenza della Court of Appeal di Londra del 7.3.1996, della quale era invocato in via incidentale il riconoscimento ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, recante l'affermazione dell'obbligo dello AN di pagare determinate spese di assistenza legale;
c) che la menzionata sentenza statuiva sulle spese di assistenza legale in due distinti capi, e precisamente:
c.a.) nel capo A), condannava lo AN, quale parte soccombente, al pagamento di tutte le spese processuali, sia di primo che di secondo grado, del procedimento definito con la medesima sentenza;
c.b.) nel capo B), condannava lo AN al pagamento della somma, da conteggiare a cura del Taxing Master, relativa ai costi ed alle spese sostenute dalla RE in altri due diversi procedimenti, relativi:
c.b.a) il primo, ad una istanza proposta dallo AN al Tribunale di Ginevra nel 1992 per il sequestro delle azioni che la fiduciaria si era rifiutata di restituire;
c.b.b.) il secondo, ad una causa promossa dal predetto davanti alla High Court di Londra (1992/Z/9916) nel 1993 per ottenere la restituzione delle dette azioni e successivamente transatta;
d) che, secondo la prospettazione della RE, la decisione della Court of Appeal di Londra, costituendo la fonte giuridica dell'obbligazione dell'opponente rappresentava una sorta di pronuncia generica sull'an, mentre la sentenza italiana occorreva per la determinazione del quantum;
e) che, così delimitato l'oggetto ed il titolo della pretesa, concernente il pagamento di spese processuali e di assistenza legale in base a quanto stabilito dalla corte londinese, non potevano trovare ingresso le successive prospettazioni difensive della RE concernenti la richiesta di rimborso, a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale in relazione all'importo complessivo dei costi e delle spese sostenuti nello svolgimento dell'incarico fiduciario conferitole dallo AN;
f) che, in relazione al capo B) della sentenza del la Court of Appeal di Londra, non concernente tutti i costi e le spese sostenute dalla convenuta RE in qualità di fiduciaria per l'attività gestoria delle azioni prima del 16.12.1992, ma esclusivamente le spese processuali sostenute dalla RE nel procedimento per sequestro delle azioni davanti al Tribunale di Ginevra e nella causa per la restituzione delle azioni davanti alla High Court di Londra - a prescindere dalla dubbia valenza probatoria dei documenti prodotti (fattura emessa dalla stessa RE e parcelle stilate dai legali della predetta) -, la statuizione della sentenza non era equiparabile ad una condanna sull'an, costituente valido presupposto per ottenere una pronuncia sul quantum da parte del giudice italiano, atteso che la sentenza non contiene una pronuncia di condanna generica al pagamento dei costi e delle spese, ma la condanna dello AN alla rifusione, in favore della RE, della somma conteggiata dal Taxing Master, e spiega quindi efficacia di giudicato tra le parti soltanto nel senso che la determinazione della somma di cui era debitore lo AN era rimessa esclusivamente al Taxing Master, restando conseguentemente interdetto ad altro giudice di procedere a tale liquidazione;
che, in effetti, avendo avviato lo AN il procedimento di liquidazione, che si era svolto con l'assenza volontaria della RE, il Taxing Master non aveva accolto l'istanza di sospensione del procedimento avanzata dai legali della RE a causa della pendenza del processo dalla predetta precedentemente instaurato in Italia e, pronunciando in esecuzione della sentenza del 7.3.1996, aveva totalmente negato il diritto al rimborso delle spese;
g) che, in relazione alle spese processuali di cui al capo A) della sentenza della Court of Appeal di Londra (relative ai due gradi del giudizio definito con tale sentenza), la domanda proposta davanti al giudice italiano era inammissibile, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce un principio cardine del nostro ordinamento, la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa (Cass. n. 10450/93); che, alla stregua dell'ordinamento inglese, secondo il quale il giudice della causa non provvede alla liquidazione delle spese, ma affida tale compito ad un organo diverso, denominato Taxing Master, alla determinazione delle dette spese processuali doveva provvedere il menzionato organo;
che, in effetti, anche sulle spese di cui trattasi si era pronunciato in esito al suindicato procedimento avviato dallo AN il Taxing Master, con decisione totalmente negativa per la RE;
h) che, in conclusione, il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso ne' poteva trovare accoglimento la domanda di condanna proposta in sede di opposizione dalla RE.
Avverso la sentenza la RE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti di AL, MI IN ed NT AN, quali eredi di GU AN.
MI AN ha depositato procura, in virtù della quale il suo difensore ha partecipato alla discussione. Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite per l'esame del secondo e quarto motivo, attinenti alla giurisdizione. Le Sezioni unite, con sentenza n. 10965/01, hanno dichiarato inammissibili le questioni di cui ai menzionati motivi e rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice per l'esame degli altri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia non pertinente, e così falsa, applicazione dell'art. 91 c.p.c. e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine alla presunta riserva al Taxing Master del potere di liquidare le spese di lite di primo e secondo grado relative al giudizio definito con la sentenza della Court of Appeal di Londra del 7.3.1996, che tali spese non aveva quantificato, in conformità all'ordinamento processuale inglese, nel quale la liquidazione delle spese processuali è affidata ad uno specifico organo ausiliario, denominato Taxing Master (art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.).
Sostiene:
- che la preclusione, per un giudice diverso da quello della causa, di pronunciarsi sulle spese del relativo procedimento consegue, nell'ordinamento italiano, dalla comune interpretazione dell'art. 91 c.p.c., dal quale viene desunto il principio secondo il quale il giudice della causa deve necessariamente pronunciare, anche d'ufficio, sulle spese nella medesima pronuncia che chiude il processo davanti a lui, con conseguente affermazione della assoluta inscindibilità della pronuncia giudiziale sulle spese rispetto alla statuizione sul merito;
- che tale principio non è invece operante nell'ordinamento processuale inglese, nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza della Court of Appeal di Londra del 7.3.1996, che ha accertato, con forza di giudicato, il diritto della RE al rimborso delle spese processuali di primo e secondo grado (oggetto, secondo la sentenza della Corte d'appello di Trieste, del capo A del dispositivo della decisione della corte londinese), e che è automaticamente riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Bruxelles, poiché, nell'ordinamento giudiziario inglese, la pretesa inscindibilità tra pronuncia che definisce il giudizio e pronuncia sulle relative spese, con conseguente riserva di quest'ultima al giudice della causa, è contrastata dall'istituzionale affidamento del compito di liquidare le spese giudiziali, onde sgravare da tale compito prettamente contabile il giudice della causa, ad un particolare organo ausiliario, denominato Taxing Master, che alla liquidazione delle spese provvede mediante un autonomo procedimento ad impulso di parte;
- che il menzionato riparto di attribuzioni, tra giudice ed organo amministrativo ausiliario, rispondente ad esigenze di organizzazione procedimentale interna proprie dell'ordinamento giudiziario inglese, non vieta che la determinazione delle spese sia richiesta, al di fuori dell'Inghilterra, sulla base della sentenza del giudice inglese che pronuncia sull'incidenza dell'onere delle spese, automaticamente riconosciuta ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Bruxelles, mediante ordinario giudizio instaurato, per la realizzazione del credito, davanti al giudice dello Stato in cui il convenuto, destinatario della pronuncia posta a fondamento della domanda, ha il suo domicilio, secondo la regola generale posta dall'art. 2 della citata Convenzione.
1.1. Il motivo è fondato.
1.1.1. La Corte d'appello di Trieste, in relazione alle spese di cui al capo A) della sentenza della Court of Appeal di Londra, relative ai due gradi del giudizio definito con la medesima sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda diretta ad ottenere la liquidazione di tali spese proposta davanti al giudice italiano, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che sancisce un principio cardine del nostro ordinamento, la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa, ed ha richiamato a sostegno della tesi la sentenza della S.C. n. 10450/93.
1.1.2. L'assunto non è condivisibile.
1.1.3. La ravvisata preclusione, desumibile dall'art. 91 c.p.c., deve ritenersi correttamente opponibile solo nel caso in cui sia richiesta ad un giudice italiano la pronuncia sulle spese relative ad una sentenza di altro giudice italiano che, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (sent. n. 1784/98), abbia del tutto trascurato di provvedere sul punto, ovvero si sia limitato a statuire sull'incidenza dell'onere delle spese, senza determinarne l'entità, in applicazione del principio, vigente nell'ordinamento giuridico processuale italiano, della inscindibilità tra pronuncia che chiude il processo e pronuncia sulle spese, sia quanto all'obbligo di rimborso, sia quanto alla liquidazione del relativo importo, con conseguente riserva di tali ultime pronunce al giudice della causa. Ma, nel caso in esame, la domanda proposta davanti al giudice italiano diretta ad ottenere la quantificazione delle spese relative ad altro giudizio è stata fondata su una sentenza della Court of Appeal di Londra, e quindi su una sentenza pronunciata nell'ambito di un diverso ordinamento, qual è quello inglese, in cui la mancata liquidazione delle spese per il rimborso delle quali è stata emessa condanna senza determinazione di importo non integra censurabile omissione del giudice, bensì regola processuale.
Nell'ordinamento giudiziario inglese le spese processuali non sono infatti quantificate d'ufficio dal giudice con la sentenza che chiude il processo, bensì, in un secondo momento, da un diverso organo ausiliario, denominato Taxing Master, che vi provvede mediante un autonomo procedimento ad impulso di parte. In virtù di tale ripartizione di compiti, il giudice, con la sentenza che chiude il processo, si limita a statuire sull'incidenza dell'onere delle spese, mentre all'attività, di natura prevalentemente contabile, della liquidazione delle spese provvede, in separata sede, il Taxing Master.
Non pertinente è quindi, in riferimento al titolo posto a fondamento della domanda di quantificazione delle spese processuali proposta davanti al giudice italiano - titolo costituito dalla sentenza della Court of Appeal di Londra nella parte in cui ha statuito sul diritto della RE al rimborso delle spese del processo con la medesima sentenza definito -, il richiamo al principio di inscindibilità tra pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite e liquidazione del relativo importo.
1.1.4. Nè, d'altra parte, a sostegno della ravvisata inammissibilità, è meritevole di adesione la tesi, pure prospettata dalla sentenza impugnata, secondo la quale la speciale procedura liquidatoria davanti al Taxing Master, da esperirsi in Inghilterra, costituirebbe l'unico ed esclusivo strumento processuale utilizzabile per ottenere la concreta attuazione del diritto al rimborso delle spese processuali relative al giudizio chiuso con la sentenza della Court of Appeal di Londra mediante la formazione del titolo esecutivo;
tesi che troverebbe conferma, ad avviso della corte triestina, nell'avvenuta instaurazione della procedura liquidatoria davanti al Taxing Master.
La ritenuta esclusività può operare, infatti, solo nell'ambito interno dell'ordinamento inglese, laddove, in virtù della Convenzione di Bruxelles del 1968, ispirata al principio della libera circolazione delle decisioni rese dagli organi giurisdizionali di ciascuno Stato contraente, deve ritenersi consentito che l'efficacia della sentenza della corte londinese sia fatta valere anche davanti ai giudici di altro Stato contraente, purché ivi abbia il domicilio il convenuto del giudizio instaurato per la realizzazione del diritto nascente dalla sentenza (art. 2 della Convenzione), poiché in tale Stato la decisione è automaticamente riconosciuta, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (art. 26). Procedimento che è richiesto, invece, per procedere all'esecuzione della decisione (art. 31 e seguenti); ipotesi che non ricorre nella specie. Ora, la sentenza della Court of Appeal di Londra, nella parte in cui ha statuito sull'incidenza dell'onere delle spese del processo che ha chiuso, è, secondo la formula ivi adottata, una sentenza di condanna. Nel dispositivo, riprodotto dalla sentenza impugnata e dal ricorso, si legge infatti: "È ordinato che l'attore (AN) paghi alla convenuta (RE) le spese principali ed accessorie"; si precisa poi che si tratta delle spese sopportate da RE nel giudizio di primo e secondo grado chiuso con la medesima sentenza, relative ad attività processuali analiticamente specificate in quattro punti del dispositivo, che non vengono peraltro quantificate, in conformità all'ordinamento processuale inglese, che, come già rilevato, affida la liquidazione delle spese del processo ad un successivo autonomo procedimento da introdurre, ad istanza della parte interessata, davanti al Taxing Master.
Si tratta, quindi, di una pronuncia di condanna incompleta e come tale necessitante di successiva integrazione nella determinazione del contenuto dell'ordine di pagamento, e ciò consente di ritenerla assimilabile alla peculiare figura, prevista nel nostro ordinamento, della sentenza di condanna generica alla prestazione, che, ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c., può essere pronunciata quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta.
La sentenza prevista dall'art. 278, comma 1, sia essa qualificabile come vera e propria sentenza di condanna (priva dell'efficacia di titolo esecutivo, ma, ex art. 2818 c.c., titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale), ovvero come sentenza di mero accertamento, costituisce per comune opinione provvedimento decisorio atto a statuire con forza di giudicato sull'esistenza del diritto controverso.
In particolare, con riferimento alle controversie di risarcimento del danno, nell'ambito delle quali l'istituto della condanna generica viene prevalentemente utilizzato, si ritiene pacificamente che la pronuncia sull'an presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno, in base ad un apprezzamento anche di semplice probabilità o verosimiglianza, e si precisa che l'eventuale giudicato formatosi su tale statuizione non esclude che, nel giudizio proseguito o instaurato per la liquidazione del quantum, possa anche pervenirsi a dichiarare inesistente la pretesa risarcitoria per mancanza di un danno effettivo.
Ad una sentenza di condanna generica ex art. 278, comma 1, ben può essere equiparata la sentenza emessa dalla Court of Appeal di Londra, posta da RE a fondamento della sua pretesa. La corte inglese ha infatti statuito sull'incidenza dell'onere delle spese, ponendolo a carico dell'attore AN, in tal modo accertando l'esistenza del diritto della RE al rimborso delle spese (che, verosimilmente, aveva sopportato per svolgere le sue difese) e del corrispondente obbligo dello AN di provvedere al loro pagamento;
in conformità al sistema processuale inglese, non ha tuttavia liquidato tali spese. La sentenza, come ha accertato la Corte d'appello di Trieste, è divenuta definitiva, e pertanto sull'esistenza del diritto della RE di ottenere il rimborso delle spese processuali in questione si è formato il giudicato. Giudicato che, analogamente a quanto avviene per la condanna generica ex art. 278, comma 1, ha come oggetto solo l'an debeatur, restando affidato a successiva determinazione, con pronuncia idonea a costituire titolo esecutivo, il quantum.
Orbene, ritiene il Collegio che una decisione giurisdizionale di condanna generica (ovvero di pronuncia di accertamento limitata all'an) emessa in uno degli Stati contraenti della Convenzione di Bruxelles è certamente ricompresa, avuto riguardo all'amplissima formula adottata dall'art. 25 della Convenzione, tra quelle che, ai sensi del successivo art. 26, è automaticamente riconosciuta nell'altro Stato contraente, nel quale venga invocata in un giudizio per il quale sia competente, in virtù del criterio di collegamento di cui all'art. 2, il giudice di quello Stato, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
Consegue che l'accertamento, coperto da giudicato, compiuto dalla sentenza della Court of Appeal di Londra, dell'esistenza del diritto della RE ad ottenere dallo AN il rimborso delle spese dei due gradi del relativo processo, legittimamente è stato posto dalla RE a fondamento del giudizio di merito instaurato in Italia Stato nel quale il convenuto AN è domiciliato avente ad oggetto la realizzazione concreta del diritto di credito affermato dalla decisione inglese, automaticamente riconosciuta in Italia, mediante la quantificazione delle spese di lite nei confronti del destinatario della condanna generica.
Giudizio che, per quanto sopra rilevato, è equiparabile ad un giudizio sul quantum che segue ad una pronuncia sull'an, con la particolarità costituita dal fatto che oggetto del credito sono le spese processuali relative ad altro processo, svoltosi in Inghilterra, che l'attore dovrà provare di aver sostenuto fornendo al giudice italiano tutti gli elementi utili a procedere alla liquidazione.
Nè rileva, ai fini dello svolgimento del detto giudizio sul quantum instaurato in Italia, luogo ove il debitore ha il domicilio e dove dovrà essere eventualmente eseguita la sentenza con la quale il giudizio medesimo sarà definito, che sia stato altresì successivamente instaurato, peraltro ad istanza del debitore AN, il procedimento di liquidazione davanti al Taxing Master, con conseguente contemporanea pendenza di due procedimenti aventi il medesimo oggetto (il rimborso delle spese di lite) ed il medesimo titolo (la sentenza sull'an della corte londinese). Nel caso di litispendenza, prevede infatti l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles che il giudice successivamente adito deve sospendere d'ufficio il procedimento. E se, come emerge dalla sentenza impugnata, il Taxing Master, malgrado la preventiva introduzione del giudizio sul quantum in Italia non ha sospeso il procedimento di liquidazione, ciò non può avere influenza sul giudizio preveniente, salva restando la facoltà di far valere con i rimedi previsti dall'ordinamento inglese l'inosservanza della Convenzione da parte del Taxing Master.
2. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 26 della Convenzione di Bruxelles, in ordine alla presunta riserva esclusiva al Taxing Master del potere di liquidare il credito di rimborso, accertato dalla Court of Appeal di Londra, relativo ai costi di assistenza legale sostenuti dalla RE nella causa instaurata dallo AN davanti al Tribunale di Ginevra per il sequestro delle azioni oggetto del mandato fiduciario, e nella causa avente ad oggetto la restituzione delle medesime azioni promossa davanti alla High Court di Londra, nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.).
Assume la ricorrente:
- che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che il giudicato costituito dalla sentenza della Court of Appeal di Londra non accerterebbe l'esistenza del credito al rimborso dei costi di assistenza legale relativi alle dette controversie, ma soltanto del credito nella misura risultante dal conteggio effettuato dal Taxing Master, restando conseguentemente interdetto ad altro giudice di procedere a tale liquidazione;
- che, avendo il giudicato sostanziale, non solo nell'ordinamento italiano, ma anche nell'ordinamento inglese, la funzione di creare certezza circa l'attribuzione di un bene della vita ad una delle parti contendenti, nella specie, in virtù della sentenza della corte londinese, il giudicato si è formato sull'affermazione dell'esistenza del diritto soggettivo sostanziale della RE ad ottenere il rimborso dei costi di assistenza legale relativi alle menzionate controversie, e non già sulle modalità processuali della liquidazione del detto credito, riservata al Taxing Master;
- che la riserva della liquidazione al Taxing Master ravvisata dalla corte d'appello di Trieste neppur si giustifica in base al principio, posto dall'art. 91 c.p.c., della inscindibilità tra pronuncia di merito e liquidazione delle spese, poiché i costi maturati nel corso dei due suindicati procedimenti, sui quali ha statuito, riconoscendo il diritto al rimborso, la sentenza della Court of Appeal di Londra, non costituiscono spese legali, bensì esborsi dei quali era stato richiesto il rimborso a titolo contrattuale, rappresentato dall'actio mandati contraria, nella fase che aveva visto la contrapposizione tra il mandante AN e la mandataria RE.
2.1. Il motivo è fondato.
2.1.1. Ha ritenuto la corte territoriale che la statuizione sintetizzata come capo B) della sentenza della Court of Appeal di Londra - di condanna dello AN al pagamento della somma, da conteggiare a cura del Taxing Master, relativa ai costi ed alle spese sostenute dalla RE nei due procedimenti di sequestro delle azioni e di restituzione delle medesime - non era equiparabile ad una condanna sull'an, costituente valido presupposto per ottenere una pronuncia sul quantum da parte del giudice italiano, sul rilievo che la sentenza non contiene una pronuncia di condanna generica al pagamento dei costi e delle spese, ma la condanna dello AN alla rifusione, in favore della RE, della somma conteggiata dal Taxing Master, e spiega quindi efficacia di giudicato tra le parti soltanto nel senso che la determinazione della somma di cui era debitore lo AN era rimessa esclusivamente al Taxing Master, restando conseguentemente interdetto ad altro giudice di procedere a tale liquidazione.
2.1.2. Diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, la sentenza della Court of Appeal di Londra, nella statuizione sintetizzata come capo B), è equiparabile ad una sentenza generica di condanna ai sensi dell'art. 278, comma 1.
L'articolata statuizione, come riprodotta dalla sentenza impugnata, reca infatti: un ordine di pagamento nei confronti dello AN ed in favore della RE ("È ordinato che l'attore paghi alla convenuta"); l'indicazione dell'oggetto dell'ordine di pagamento, costituito dal credito per i costi e le spese sopportati dalla convenuta in due precedenti procedimenti;
l'attribuzione al Taxing Master del compito di conteggiare le dette spese.
Si ripropone, quindi, lo schema di una pronuncia di condanna incompleta, destinata ad essere integrata mediante una successiva attività di liquidazione affidata al Taxing Master. Schema che, secondo quanto già osservato, consente di equiparare la decisione della corte inglese ad una sentenza di condanna sull'an, suscettiva di acquistare forza di giudicato sull'accertamento dell'esistenza del diritto di credito oggetto della condanna, da integrare con successivo giudizio sul quantum.
Nella specie, l'oggetto del contendere della causa davanti alla corte londinese, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, consisteva, in relazione alla questione in esame, nell'accertamento della sussistenza o meno del diritto della RE ad ottenere dallo AN il rimborso dei costi di assistenza legale relativi ad altri precedenti procedimenti, e pertanto la condanna, pronunciata dalla corte londinese nel capo B) della sentenza, dello AN al pagamento in favore della RE della somma relativa ai costi ed alle spese dei due procedimenti relativi al sequestro ed alla restituzione delle azioni, in quanto postulante il positivo accertamento della sussistenza del diritto della RE al rimborso delle dette spese, ha acquistato forza di giudicato tra le parti sul punto.
Non può riconoscersi, per converso, attitudine limitatrice della portata del giudicato sull'esistenza del diritto al rimborso alla ulteriore statuizione con la quale la corte londinese ha affidato al Taxing Master il compito di effettuare il conteggio di quanto dovuto nel senso che, ad avviso della corte territoriale, così statuendo il giudice inglese avrebbe identificato il credito per il quale la condanna era stata emessa con la somma che sarebbe risultata a seguito delle determinazioni del detto organo.
Si tratta, invero, di capo di pronuncia avente ad oggetto soltanto l'indicazione delle modalità di successiva liquidazione di quanto dovuto per il titolo costituito dalla condanna secondo le regole processuali dell'ordinamento inglese, e quindi di statuizione accessoria meramente processuale, non suscettiva di acquistare forza di giudicato, assimilabile a quella, racchiusa in una sentenza sull'an pronunciata ex art. 278, comma 1, c.p.c. secondo il nostro ordinamento, con la quale viene riservata a successiva fase o a diverso giudizio la liquidazione del quantum.
La statuizione di cui al capo B) della sentenza della Court of Appeal di Londra, a differenza di quella di cui al capo A), non riguarda spese processuali relative al processo chiuso con la sentenza della medesima corte, bensì costi e spese inerenti a diversi processi, dei quali era controverso il diritto al rimborso, ed in relazione ai quali il giudice di appello ha riconosciuto il diritto della RE al rimborso.
Ma, a parte il diverso oggetto del credito, anche la statuizione della corte londinese sintetizzata come capo B) si configura come sentenza sull'an, nella parte in cui ha statuito sull'obbligo dello AN di pagare le spese inerenti ai due suindicati procedimenti, suscettiva di integrazione, secondo l'ordinamento inglese, mediante il provvedimento del Taxing Master, da ritenere peraltro fungibile, nell'ambito di operatività della Convenzione di Bruxelles, con un giudizio instaurato, per la determinazione del quantum debeatur, davanti al giudice dello Stato del domicilio del convenuto, destinatario della condanna generica, automaticamente riconosciuta, secondo quanto in precedenza osservato.
Ed anche in relazione a tale capo della pronuncia va ribadito che non rileva che sia stato successivamente instaurato il procedimento liquidatorio proprio dell'ordinamento inglese, dovendo farsi riferimento alla disciplina dettata dall'art. 21 della Convenzione di Bruxelles.
2.1.3. Va infine osservato che non può valere a sorreggere la decisione della corte territoriale l'estensione, alla pronuncia di inammissibilità circa la richiesta di liquidazione delle spese di assistenza legale di cui al capo B), dell'argomento desunto dall'art. 91 c.p.c., del quale la corte ha fatto applicazione in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese processuali di cui al capo A). Tale estensione è infatti preclusa, non già in quanto non si tratterebbe, come assume la ricorrente, di spese processuali vere e proprie, ma di somme delle quali era richiesto il rimborso a titolo contrattuale, rappresentato dall'actio mandati contraria, poiché di siffatta prospettazione la corte d'appello ha, con statuizione non specificamente censurata, affermato l'inammissibilità in quanto nuova, bensì in ragione dell'infondatezza dell'argomento, già rilevata nel precedente paragrafo n. 1.1.3.
3. Il quinto motivo denuncia violazione di legge per non avere il giudice italiano rilevato l'inefficacia della determinazione del Master invocata dallo AN per contrarietà all'ordine pubblico, (art. 64, lett. g, della legge n. 218 del 1995, e art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), in quanto del tutto carente di motivazione e lesiva del diritto di difesa.
3.1. Il motivo è inammissibile.
A seguito della produzione da parte dello AN del provvedimento del Taxing Master (della quale v'è menzione nel ricorso), la RE avrebbe dovuto contrastare il riconoscimento di tale decisione, alla stregua dell'art. 27 della Convenzione di Bruxelles, fornendo la prova della carenza dei requisiti ai quali il riconoscimento automatico è subordinato.
Non risulta dalla sentenza impugnata e non viene dedotto nel ricorso che in grado di appello tale contestazione, sorretta dai necessari riscontri probatori, sia stata effettuata.
Si tratta quindi di questione nuova, che implica accertamenti di fatto circa le concrete modalità di svolgimento del procedimento liquidatorio davanti al T.M. inglese, e non può quindi essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
4. Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., sull'onere della prova, la ricorrente si duole che la corte d'appello, anche se in obiter, abbia sollevato dubbi sulla valenza probatoria della documentazione prodotta dalla RE.
4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. I dubbi espressi dalla corte d'appello circa la valenza probatoria della documentazione esibita dalla RE non sono stati posti a fondamento della decisione sfavorevole alla predetta.
5. In conclusione, la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, dichiara inammissibili il quinto ed il sesto;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo;
dichiara inammissibili il quinto ed il sesto;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002