Articolo 8 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 febbraio 1979
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Versione
12 aprile 1984
Art. 8.
Presso la Corte di cassazione e' costituito l'Ufficio elettorale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
Un cancelliere della Corte e' designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.
L'Ufficio elettorale nazionale e' costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni ((fino alla costituzione di quello successivo))
Entrata in vigore il 12 aprile 1984
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