Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2026, n. 14741
CASS
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 341-bis e 595 c.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e infondato. La Corte di appello ha adeguatamente motivato la condanna, ritenendo provate le espressioni offensive rivolte agli agenti di Polizia municipale durante dirette Facebook. La condotta è stata qualificata come diffamazione aggravata, poiché il messaggio era potenzialmente rivolto a un pubblico indeterminato. La critica politica non scriminava la condotta in quanto eccedeva i limiti del rispetto dei valori fondamentali, esponendo gli agenti al pubblico disprezzo.

  • Altro
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

    Il motivo è fondato per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. basandosi sul divieto normativo previsto per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) quando commesso nei confronti di specifici soggetti (agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza in servizio). Tuttavia, la Corte di Cassazione rileva che nel caso concreto gli agenti di polizia municipale non svolgevano funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza al momento del fatto. Pertanto, il divieto normativo non era applicabile e la sentenza va annullata su questo punto per un nuovo giudizio. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal PG è ritenuta irrilevante allo stato attuale, in quanto la verifica preliminare sull'effettiva qualifica degli agenti ha escluso l'operatività del divieto.

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Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2026, n. 14741
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14741
Data del deposito : 23 aprile 2026

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