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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2711/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di appalto - restituzioni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1
Angrisani, come da procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
Salvatore D'Agostino e Leonardo Ianora, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 9.05.2017 conveniva Parte_1 in giudizio la Controparte_1 esponendo che in data 20.04.2012 ebbe a sottoscrivere
[...]
l'impresa un contratto di appalto avente ad Controparte_1 oggetto l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria, per complessivi euro 46.135,97, da realizzarsi sul proprio appartamento sito in Nocera Superiore, alla Via della Libertà n.180, loc. Camerelle, in Catasto Urbano al foglio 8,part.304, sub. 1 e 7, come da contabilità allegata al contratto. Deduceva che nel corso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 dell'esecuzione si erano resi necessari lavori ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, per cui la contabilità finale redatta dall'impresa giungeva ad euro 92.746.55, oltre Iva al 10%, che l'attrice allegava di non aver accettato, a fronte del versamento di importi per complessivi euro 131.000,00, come da ricevute prodotte in giudizio e non integralmente fatturati. Aggiungeva che nel settembre del 2013 essa attrice aveva inviato all'impresa una lettera raccomandata, contestandole l'ingiustificata interruzione delle opere appaltate, l'esistenza di vizi nella esecuzione, l'avvenuto pagamento di somme in eccesso rispetto al dovuto, manifestando la propria intenzione di voler dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento di essa appaltatrice. Non avendo ricevuto riscontro alcuno, l'attrice esponeva di aver richiesto al Tribunale di Nocera
Inferiore un ATP ex art.696 bis c.p.c, volto ad ottenere l'esatta quantificazione degli importi dovuti alla luce delle opere effettivamente eseguite e in tale procedimento, iscritto al n. 1523/14
R.G., al quale l'impresa riteneva dì non partecipare, il ctu geom.
, accertava che l'ammontare esatto delle opere realizzate Pt_2 ascendeva ad euro 78.391,87, oltre Iva al 10%, a fronte dei
92.746.55 , oltre Iva, contabilizzati dalla impresa esecutrice, e che detto importo accertato andava poi ridotto di ulteriori euro
11.758,00 per opere mai completate, per cui la somma effettiva che la committente avrebbe dovuto versare all'impresa appaltatrice ascendeva ad euro 66.633,87 ( 78.391,87-11.758,00), oltre Iva al
10% per euro 6.663,38 quindi in totale euro 73.297,25 euro.
Rilevava che all'importo versato all'impresa pari ad euro 131.000,00, andavano detratti euro 15.000,00 per lavori effettuati sugli impianti idrici, somma che l'impresa appaltatrice aveva dichiarato di avere riversato a terzi, senza peraltro offrirne prova.
Volendo ammettere la veridicità di tale ultimo assunto, l'attrice calcolava che aveva diritto alla restituzione di euro 42.702,75 , vale a dire euro 131.000,00 detratti euro 73.297,25 e detratti euro
15.000,00), oltre rivalutazione ed interessi legali dai pagamenti al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 soddisfo e che andavano aggiunti il costo del procedimento di ATP, in ragione di euro 600,00, nonché quello della ctu nello stesso depositata pari ad euro 2.650,00. Non avendo avuto esito positivo l'esperimento della negoziazione assistita, l'attrice chiedeva al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della sia per abbandono Controparte_2 ingiustificato del cantiere di lavoro, che per mancato completamente delle opere appaltate e condannarla alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di euro 45.952,75 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, ovvero determinata anche equitativamente dal Tribunale, con rivalutazione ed interessi dai pagamenti alla restituzione.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 deduceva che il contratto di appalto
[...] sottoscritto in data 20.04.2012 aveva ad oggetto lavori di ordinaria amministrazione che consistevano nel rifacimento dell'intonaco esterno e nella relativa tinteggiatura e nella sostituzione parziale delle tegole di copertura (come da comunicazione di manutenzione ordinaria fatta al Comune di Nocera Superiore dall'attrice in data
23.04.2012, che produceva in atti). Aggiungeva che detto contratto di appalto richiamava il computo metrico ad esso allegato, accettato e sottoscritto dalle parti, con l'indicazione specifica della quantità dei materiali e dei relativi prezzi applicati – salvo, in ogni caso, correzioni in sede di ultimazione dei lavori finali – per un importo di euro 46.135,47 che, con l'aggiunta dell'IVA al 10%, dava una somma complessiva di euro 50.749,57. Allegava di aver effettuato e ultimato detti lavori regolarmente e che essi venivano accettati dalla committente senza rilievi e che per essi aveva ricevuto in pagamento euro 8.000,00 per inizio lavori (versato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del contratto), euro 11.000,00 quale primo acconto
(come da fattura N. 4 del 21.05.2012), euro 11.000,00 quale secondo acconto (come da fattura N. 6 del 20.06.2012), euro
22.000,00 quale saldo finale ( come da fattura N. 7 del 10.07.2012).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 Evidenziava, dunque, che per il rapporto scaturente dal contratto sottoscritto in data 20.04.2012 l'attrice non poteva lamentare alcun inadempimento, né pretendere alcuna restituzione. Aggiungeva che successivamente al predetto rapporto contrattuale, agli inizi di giugno 2012, la parti si accordavano per l'esecuzione di ulteriori lavori, precisamente: la ristrutturazione interna dell'appartamento, del sottotetto e del negozio dell'attrice; la impermeabilizzazione e la posa in opera di pavimento in piastrelle relative ai balconi dell'appartamento dell'attrice; l'ampliamento del balcone dell'attrice affacciantesi sul lato posteriore del fabbricato;
interventi sulla colonna fecale del fabbricato e la ricostruzione dello scarico fecale della proprietà dell'attrice; lavori di impiantistica idraulica coinvolgenti le tubazioni, gli accessori, le mattonelle, i servizi igienici, le colonne fecali, le linee d'acqua, le linee dei serbatoi e le linee gas degli immobili dell'attrice, il tutto per un corrispettivo solo stimato di euro 46.610,58 oltre Iva e di euro 10.000,00 circa per abbaini, controsoffittatura ed infissi del locale sottotetto con persiane ed invetriate e di euro 15.000,00 oltre Iva per i restanti lavori. Deduceva che per tali lavori essa convenuta aveva ricevuto: la somma di euro 24.500,00 (di cui euro 22.000,00 come da fattura
N. 8 del 31.07.2012), euro 2.500,00 come da ricevuta allegata dall'attrice, a titolo anche di acquisto del materiale occorrente per la realizzazione dei citati lavori;
la somma di euro 29.000,00 come da fattura N. 1 del 03.01.2013 e relative voci di accompagnamento degli acconti e saldi risultanti dalla documentazione prodotta dall'attrice; la somma di euro 5.000,00 (come da quietanza allegata dall'attrice), il tutto per un totale di euro 58.500,00, di cui euro
23.835,26 per acquisto di materiale occorrente per la realizzazione dei lavori ed euro 34.664,74 per lavori effettuati. Allegava che quando i lavori stavano per essere ultimati, l'attrice – verso la fine di giugno 2013, nel mentre l'impresa era all'opera per il completamento della controsoffittatura in gesso del locale sottotetto e degli abbaini – ebbe ad impedire agli operai di essa convenuta di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 entrare nel cantiere, sostituendo il lucchetto della porta di accesso, bloccando coì il completamento dei citati lavori. Rilevava che la somma di euro 131.000,00 che secondo l'attrice essa convenuta avrebbe dalla medesima ricevuta era circostanza palesemente non vera, tanto che, in sede di invito alla negoziazione assistita, la aveva fatto riferimento alla minor somma corrisposta di Per_1 euro 108.500,00 minore a quella poi indicata in atto di citazione.
Evidenziava che l'attrice aveva sommato voci per complessivi euro 22.600,00 che, invece, risultavano già essere inerenti alla fattura
N.1 del 03.01.2013 e che la somma di euro 3.000,00 era stata pagata e quietanzata per altri lavori, estranei a quelli oggetto di giudizio, e relativi alla pitturazione del terrazzo di proprietà in Parte_1
Rocca Piemonte. Insomma questa complessiva somma di euro
25.600,00 era stata artatamente ed erroneamente aggiunta a quanto in realtà ricevuto dal essa convenuta, che invece aveva riscosso euro
52.000,00 circa, per lavori, comprensivi di ultimazione e rifinitura, relativi al contratto stipulato in data 20.04.2012 ed euro 58.500,00 per gli ulteriori lavori commissionati agli inizi di giugno 2012. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ammessa e assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto di appalto del
20.04.2012, va evidenziato, contrariamente da quanto allegato in citazione dall'attrice, che esso aveva ad oggetto non lavori di straordinaria manutenzione, ma solo di ordinaria manutenzione, da realizzarsi sull'immobile di proprietà sito in Nocera Superiore, alla
Via della Libertà n.180, e consistenti nel rifacimento dell'intonaco esterno e nella relativa tinteggiatura e nella sostituzione parziale delle tegole di copertura, come si evince sia dal computo metrico allegato al contratto, che dalla comunicazione di manutenzione ordinaria fatta al Comune di Nocera Superiore dall'attrice in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 23.04.2012. L'importo di tali lavori venne stimato in contratto in euro 46.135,47 che, con l'aggiunta dell'IVA al 10%, raggiungevano l'importo di euro 50.749,57. Orbene per tali lavori contrattuali, l'impresa ha provato di averli effettuati e consegnati alla committente nei tempi dovuti (120 giorni), senza rilievi e contestazioni, ricevendo, all'esito della contabilità finale da essa redatta, il corrispettivo di euro 52.000,00 (euro 8.000,00 per inizio lavori, due acconti di euro 11.000,00 come da fattura N. 4 del
21.05.2012 e fattura N. 6 del 20.06.2012 ed euro 22.000,00 quale saldo finale, come da fattura N. 7 del 10.07.2012). Per tale rapporto contrattuale, quindi, esso si svolse regolarmente e senza contestazioni, con adempimento reciproco. Ciò posto, la domanda di risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 20.04.2012
è infondata, in quanto l'attrice, rispetto a tale contratto, non poteva lamentare alcun inadempimento, né pretendere alcuna restituzione.
E' incontestato che tale rapporto contrattuale non fu l'unico che intercorse tra le parti, atteso che da una parte l'attrice deduce che nel corso dell'esecuzione dell'originario contratto si erano resi necessari lavori ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, dall'altra parte la convenuta afferma che agli inizi di giugno 2012 intercorse un altro ulteriore contratto di appalto, questa volta verbale. Tale nuovo contratto ebbe ad oggetto nuovi e diversi lavori, consistenti nella ristrutturazione interna dell'appartamento, del sottotetto e del negozio dell'attrice, che comportarono l'impermeabilizzazione e la posa in opera di pavimento in piastrelle relative ai balconi, l'ampliamento del balcone affacciantesi sul lato posteriore del fabbricato, interventi sulla colonna fecale del fabbricato e ricostruzione dello scarico fecale di proprietà dell'attrice, lavori di impiantistica idraulica coinvolgenti le tubazioni, gli accessori, le mattonelle, i servizi igienici, le colonne fecali, le linee d'acqua, le linee dei serbatoi e le linee gas degli immobili dell'attrice, e, ancora, lavori agli abbaini, controsoffittatura ed infissi del locale sottotetto, anche con persiane
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 ed invetriate. Dalla natura dei lavori, non di ordinaria amministrazione (come quelli del primo contratto scritto esauritosi nei tempi previsti in contratto), ma di ristrutturazione, risulta evidente la fondatezza della diversa ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta. Per tali lavori di ristrutturazione, la convenuta ebbe a ricevere la somma complessiva di euro 58.500,00 come dalla stessa sopra dettagliatamente specificati, citando fatture e quietanze prodotte dalla stessa attrice. Le testimonianze rese da P_
, e hanno confermato
[...] Controparte_4 Parte_3
l'esecuzione di lavori non di manutenzione ordinaria ma di vera e propria ristrutturazione e che ad un certo punto i lavori si bloccarono, tanto che alcuni di essi (quelli di impiantistica ed idraulici) furono completati dal . L'ing. Parte_3 CP_4
ha confermato di aver visto, ad un certo punto, che alle porte
[...] furono applicati dei lucchetti. Tale testimonianza, anche se indirettamente, depone per la fondatezza della versione dei fatti allegata dalla convenuta, secondo la quale detti lucchetti furono apposti dall'attrice, per impedire alla impresa convenuta la prosecuzione dei lavori. Di sicuro i lavori non furono completati dalla convenuta per volontà dell'attrice, verosimilmente perché i lavori procedevano troppo lentamente e con continue interruzioni.
(come si desume dalla testimonianza del e del . Tes_1 CP_4
Di sicuro per tali lavori non era stato stabilito un termine per l'esecuzione, come invece era stato fatto con il primo contratto scritto di appalto. Il rapporto contrattuale tra le parti si esaurì per mutuo recesso, per cui una risoluzione consensuale vi fu di fatto, con la impresa che lasciò libero il cantiere e la committente che incaricò altre ditte per il completamento dei lavori.
Orbene, la pretesa dell'attrice di vedersi restituiti euro 45.952,75 appare non provata ed effettivamente fuori misura e non contabilmente giustificata. Di sicuro essa corrispose alla convenuta
- per i lavori di ristrutturazione - complessivi euro 58.500,00 come ammesso dalla convenuta. La somma di euro 131.000,00 che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 secondo l'attrice essa convenuta avrebbe dalla medesima ricevuta per tutti i lavori (sia del primo, che del secondo contratto), risulta una circostanza palesemente non vera, tanto che, in sede di invito alla negoziazione assistita, la aveva fatto riferimento alla Per_1 minor somma corrisposta di euro 108.500,00. Inoltre l'attrice include due volte somme per complessivi euro 22.600,00 che, invece, risultavano già essere inerenti alla fattura N.1 del
03.01.2013 e anche la somma di euro 3.000,00 pagata e quietanzata invece per altri lavori estranei a quelli oggetto di giudizio e relativi alla pitturazione del terrazzo di proprietà in Rocca Parte_1
Piemonte.
La stessa ctu espletata da un geometra in ATP e senza contraddittorio tra le parti (l'impresa non vi partecipò per sua scelta) non appare attendibile, in quanto eseguita sulla non veritiera ricostruzione dei fatti dell'unico rapporto contrattuale, quando invece ne erano due e ben diversi, di cui il secondo di vera e propria ristrutturazione edilizia, eseguiti senza nemmeno che vi fosse un direttore dei lavori, che è quella persona, tecnicamente qualificata, che nominata dalla committente, dirige e sovraintende ai lavori, redigendo la contabilità sulla base delle misurazioni dei lavori dallo stesso effettuata. In mancanza di contabilità del direttore dei lavori e con una ctu svolta in Atp solo in base alle previsioni del primo contratto di appalto, non vi sono elementi per accertare quali furono le lavorazioni extra contratto, per la cui individuazione occorre che vi fossero dei progetti o dei preventivi dettagliati. Sul punto l'attrice nulla ha provato, per cui la domanda di restituzione per somme in realtà non dovute appare infondata, avendo invece la convenuta prodotta una sua contabilità che giustifica i corrispettivi ricevuti.
La particolarità e complessità della vicenda e l'espletamento di un atp cautelare con esito apparentemente favorevole all'attrice, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) Spese compensate
Così deciso in data 29/06/2025
Il Giudice - dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2711/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risoluzione contratto di appalto - restituzioni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1
Angrisani, come da procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti
[...]
Salvatore D'Agostino e Leonardo Ianora, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 9.05.2017 conveniva Parte_1 in giudizio la Controparte_1 esponendo che in data 20.04.2012 ebbe a sottoscrivere
[...]
l'impresa un contratto di appalto avente ad Controparte_1 oggetto l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria, per complessivi euro 46.135,97, da realizzarsi sul proprio appartamento sito in Nocera Superiore, alla Via della Libertà n.180, loc. Camerelle, in Catasto Urbano al foglio 8,part.304, sub. 1 e 7, come da contabilità allegata al contratto. Deduceva che nel corso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/9 dell'esecuzione si erano resi necessari lavori ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, per cui la contabilità finale redatta dall'impresa giungeva ad euro 92.746.55, oltre Iva al 10%, che l'attrice allegava di non aver accettato, a fronte del versamento di importi per complessivi euro 131.000,00, come da ricevute prodotte in giudizio e non integralmente fatturati. Aggiungeva che nel settembre del 2013 essa attrice aveva inviato all'impresa una lettera raccomandata, contestandole l'ingiustificata interruzione delle opere appaltate, l'esistenza di vizi nella esecuzione, l'avvenuto pagamento di somme in eccesso rispetto al dovuto, manifestando la propria intenzione di voler dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento di essa appaltatrice. Non avendo ricevuto riscontro alcuno, l'attrice esponeva di aver richiesto al Tribunale di Nocera
Inferiore un ATP ex art.696 bis c.p.c, volto ad ottenere l'esatta quantificazione degli importi dovuti alla luce delle opere effettivamente eseguite e in tale procedimento, iscritto al n. 1523/14
R.G., al quale l'impresa riteneva dì non partecipare, il ctu geom.
, accertava che l'ammontare esatto delle opere realizzate Pt_2 ascendeva ad euro 78.391,87, oltre Iva al 10%, a fronte dei
92.746.55 , oltre Iva, contabilizzati dalla impresa esecutrice, e che detto importo accertato andava poi ridotto di ulteriori euro
11.758,00 per opere mai completate, per cui la somma effettiva che la committente avrebbe dovuto versare all'impresa appaltatrice ascendeva ad euro 66.633,87 ( 78.391,87-11.758,00), oltre Iva al
10% per euro 6.663,38 quindi in totale euro 73.297,25 euro.
Rilevava che all'importo versato all'impresa pari ad euro 131.000,00, andavano detratti euro 15.000,00 per lavori effettuati sugli impianti idrici, somma che l'impresa appaltatrice aveva dichiarato di avere riversato a terzi, senza peraltro offrirne prova.
Volendo ammettere la veridicità di tale ultimo assunto, l'attrice calcolava che aveva diritto alla restituzione di euro 42.702,75 , vale a dire euro 131.000,00 detratti euro 73.297,25 e detratti euro
15.000,00), oltre rivalutazione ed interessi legali dai pagamenti al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/9 soddisfo e che andavano aggiunti il costo del procedimento di ATP, in ragione di euro 600,00, nonché quello della ctu nello stesso depositata pari ad euro 2.650,00. Non avendo avuto esito positivo l'esperimento della negoziazione assistita, l'attrice chiedeva al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della sia per abbandono Controparte_2 ingiustificato del cantiere di lavoro, che per mancato completamente delle opere appaltate e condannarla alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di euro 45.952,75 ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, ovvero determinata anche equitativamente dal Tribunale, con rivalutazione ed interessi dai pagamenti alla restituzione.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 deduceva che il contratto di appalto
[...] sottoscritto in data 20.04.2012 aveva ad oggetto lavori di ordinaria amministrazione che consistevano nel rifacimento dell'intonaco esterno e nella relativa tinteggiatura e nella sostituzione parziale delle tegole di copertura (come da comunicazione di manutenzione ordinaria fatta al Comune di Nocera Superiore dall'attrice in data
23.04.2012, che produceva in atti). Aggiungeva che detto contratto di appalto richiamava il computo metrico ad esso allegato, accettato e sottoscritto dalle parti, con l'indicazione specifica della quantità dei materiali e dei relativi prezzi applicati – salvo, in ogni caso, correzioni in sede di ultimazione dei lavori finali – per un importo di euro 46.135,47 che, con l'aggiunta dell'IVA al 10%, dava una somma complessiva di euro 50.749,57. Allegava di aver effettuato e ultimato detti lavori regolarmente e che essi venivano accettati dalla committente senza rilievi e che per essi aveva ricevuto in pagamento euro 8.000,00 per inizio lavori (versato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del contratto), euro 11.000,00 quale primo acconto
(come da fattura N. 4 del 21.05.2012), euro 11.000,00 quale secondo acconto (come da fattura N. 6 del 20.06.2012), euro
22.000,00 quale saldo finale ( come da fattura N. 7 del 10.07.2012).
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/9 Evidenziava, dunque, che per il rapporto scaturente dal contratto sottoscritto in data 20.04.2012 l'attrice non poteva lamentare alcun inadempimento, né pretendere alcuna restituzione. Aggiungeva che successivamente al predetto rapporto contrattuale, agli inizi di giugno 2012, la parti si accordavano per l'esecuzione di ulteriori lavori, precisamente: la ristrutturazione interna dell'appartamento, del sottotetto e del negozio dell'attrice; la impermeabilizzazione e la posa in opera di pavimento in piastrelle relative ai balconi dell'appartamento dell'attrice; l'ampliamento del balcone dell'attrice affacciantesi sul lato posteriore del fabbricato;
interventi sulla colonna fecale del fabbricato e la ricostruzione dello scarico fecale della proprietà dell'attrice; lavori di impiantistica idraulica coinvolgenti le tubazioni, gli accessori, le mattonelle, i servizi igienici, le colonne fecali, le linee d'acqua, le linee dei serbatoi e le linee gas degli immobili dell'attrice, il tutto per un corrispettivo solo stimato di euro 46.610,58 oltre Iva e di euro 10.000,00 circa per abbaini, controsoffittatura ed infissi del locale sottotetto con persiane ed invetriate e di euro 15.000,00 oltre Iva per i restanti lavori. Deduceva che per tali lavori essa convenuta aveva ricevuto: la somma di euro 24.500,00 (di cui euro 22.000,00 come da fattura
N. 8 del 31.07.2012), euro 2.500,00 come da ricevuta allegata dall'attrice, a titolo anche di acquisto del materiale occorrente per la realizzazione dei citati lavori;
la somma di euro 29.000,00 come da fattura N. 1 del 03.01.2013 e relative voci di accompagnamento degli acconti e saldi risultanti dalla documentazione prodotta dall'attrice; la somma di euro 5.000,00 (come da quietanza allegata dall'attrice), il tutto per un totale di euro 58.500,00, di cui euro
23.835,26 per acquisto di materiale occorrente per la realizzazione dei lavori ed euro 34.664,74 per lavori effettuati. Allegava che quando i lavori stavano per essere ultimati, l'attrice – verso la fine di giugno 2013, nel mentre l'impresa era all'opera per il completamento della controsoffittatura in gesso del locale sottotetto e degli abbaini – ebbe ad impedire agli operai di essa convenuta di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/9 entrare nel cantiere, sostituendo il lucchetto della porta di accesso, bloccando coì il completamento dei citati lavori. Rilevava che la somma di euro 131.000,00 che secondo l'attrice essa convenuta avrebbe dalla medesima ricevuta era circostanza palesemente non vera, tanto che, in sede di invito alla negoziazione assistita, la aveva fatto riferimento alla minor somma corrisposta di Per_1 euro 108.500,00 minore a quella poi indicata in atto di citazione.
Evidenziava che l'attrice aveva sommato voci per complessivi euro 22.600,00 che, invece, risultavano già essere inerenti alla fattura
N.1 del 03.01.2013 e che la somma di euro 3.000,00 era stata pagata e quietanzata per altri lavori, estranei a quelli oggetto di giudizio, e relativi alla pitturazione del terrazzo di proprietà in Parte_1
Rocca Piemonte. Insomma questa complessiva somma di euro
25.600,00 era stata artatamente ed erroneamente aggiunta a quanto in realtà ricevuto dal essa convenuta, che invece aveva riscosso euro
52.000,00 circa, per lavori, comprensivi di ultimazione e rifinitura, relativi al contratto stipulato in data 20.04.2012 ed euro 58.500,00 per gli ulteriori lavori commissionati agli inizi di giugno 2012. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ammessa e assunta la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto di appalto del
20.04.2012, va evidenziato, contrariamente da quanto allegato in citazione dall'attrice, che esso aveva ad oggetto non lavori di straordinaria manutenzione, ma solo di ordinaria manutenzione, da realizzarsi sull'immobile di proprietà sito in Nocera Superiore, alla
Via della Libertà n.180, e consistenti nel rifacimento dell'intonaco esterno e nella relativa tinteggiatura e nella sostituzione parziale delle tegole di copertura, come si evince sia dal computo metrico allegato al contratto, che dalla comunicazione di manutenzione ordinaria fatta al Comune di Nocera Superiore dall'attrice in data
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/9 23.04.2012. L'importo di tali lavori venne stimato in contratto in euro 46.135,47 che, con l'aggiunta dell'IVA al 10%, raggiungevano l'importo di euro 50.749,57. Orbene per tali lavori contrattuali, l'impresa ha provato di averli effettuati e consegnati alla committente nei tempi dovuti (120 giorni), senza rilievi e contestazioni, ricevendo, all'esito della contabilità finale da essa redatta, il corrispettivo di euro 52.000,00 (euro 8.000,00 per inizio lavori, due acconti di euro 11.000,00 come da fattura N. 4 del
21.05.2012 e fattura N. 6 del 20.06.2012 ed euro 22.000,00 quale saldo finale, come da fattura N. 7 del 10.07.2012). Per tale rapporto contrattuale, quindi, esso si svolse regolarmente e senza contestazioni, con adempimento reciproco. Ciò posto, la domanda di risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 20.04.2012
è infondata, in quanto l'attrice, rispetto a tale contratto, non poteva lamentare alcun inadempimento, né pretendere alcuna restituzione.
E' incontestato che tale rapporto contrattuale non fu l'unico che intercorse tra le parti, atteso che da una parte l'attrice deduce che nel corso dell'esecuzione dell'originario contratto si erano resi necessari lavori ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto, dall'altra parte la convenuta afferma che agli inizi di giugno 2012 intercorse un altro ulteriore contratto di appalto, questa volta verbale. Tale nuovo contratto ebbe ad oggetto nuovi e diversi lavori, consistenti nella ristrutturazione interna dell'appartamento, del sottotetto e del negozio dell'attrice, che comportarono l'impermeabilizzazione e la posa in opera di pavimento in piastrelle relative ai balconi, l'ampliamento del balcone affacciantesi sul lato posteriore del fabbricato, interventi sulla colonna fecale del fabbricato e ricostruzione dello scarico fecale di proprietà dell'attrice, lavori di impiantistica idraulica coinvolgenti le tubazioni, gli accessori, le mattonelle, i servizi igienici, le colonne fecali, le linee d'acqua, le linee dei serbatoi e le linee gas degli immobili dell'attrice, e, ancora, lavori agli abbaini, controsoffittatura ed infissi del locale sottotetto, anche con persiane
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/9 ed invetriate. Dalla natura dei lavori, non di ordinaria amministrazione (come quelli del primo contratto scritto esauritosi nei tempi previsti in contratto), ma di ristrutturazione, risulta evidente la fondatezza della diversa ricostruzione dei fatti operata dalla convenuta. Per tali lavori di ristrutturazione, la convenuta ebbe a ricevere la somma complessiva di euro 58.500,00 come dalla stessa sopra dettagliatamente specificati, citando fatture e quietanze prodotte dalla stessa attrice. Le testimonianze rese da P_
, e hanno confermato
[...] Controparte_4 Parte_3
l'esecuzione di lavori non di manutenzione ordinaria ma di vera e propria ristrutturazione e che ad un certo punto i lavori si bloccarono, tanto che alcuni di essi (quelli di impiantistica ed idraulici) furono completati dal . L'ing. Parte_3 CP_4
ha confermato di aver visto, ad un certo punto, che alle porte
[...] furono applicati dei lucchetti. Tale testimonianza, anche se indirettamente, depone per la fondatezza della versione dei fatti allegata dalla convenuta, secondo la quale detti lucchetti furono apposti dall'attrice, per impedire alla impresa convenuta la prosecuzione dei lavori. Di sicuro i lavori non furono completati dalla convenuta per volontà dell'attrice, verosimilmente perché i lavori procedevano troppo lentamente e con continue interruzioni.
(come si desume dalla testimonianza del e del . Tes_1 CP_4
Di sicuro per tali lavori non era stato stabilito un termine per l'esecuzione, come invece era stato fatto con il primo contratto scritto di appalto. Il rapporto contrattuale tra le parti si esaurì per mutuo recesso, per cui una risoluzione consensuale vi fu di fatto, con la impresa che lasciò libero il cantiere e la committente che incaricò altre ditte per il completamento dei lavori.
Orbene, la pretesa dell'attrice di vedersi restituiti euro 45.952,75 appare non provata ed effettivamente fuori misura e non contabilmente giustificata. Di sicuro essa corrispose alla convenuta
- per i lavori di ristrutturazione - complessivi euro 58.500,00 come ammesso dalla convenuta. La somma di euro 131.000,00 che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/9 secondo l'attrice essa convenuta avrebbe dalla medesima ricevuta per tutti i lavori (sia del primo, che del secondo contratto), risulta una circostanza palesemente non vera, tanto che, in sede di invito alla negoziazione assistita, la aveva fatto riferimento alla Per_1 minor somma corrisposta di euro 108.500,00. Inoltre l'attrice include due volte somme per complessivi euro 22.600,00 che, invece, risultavano già essere inerenti alla fattura N.1 del
03.01.2013 e anche la somma di euro 3.000,00 pagata e quietanzata invece per altri lavori estranei a quelli oggetto di giudizio e relativi alla pitturazione del terrazzo di proprietà in Rocca Parte_1
Piemonte.
La stessa ctu espletata da un geometra in ATP e senza contraddittorio tra le parti (l'impresa non vi partecipò per sua scelta) non appare attendibile, in quanto eseguita sulla non veritiera ricostruzione dei fatti dell'unico rapporto contrattuale, quando invece ne erano due e ben diversi, di cui il secondo di vera e propria ristrutturazione edilizia, eseguiti senza nemmeno che vi fosse un direttore dei lavori, che è quella persona, tecnicamente qualificata, che nominata dalla committente, dirige e sovraintende ai lavori, redigendo la contabilità sulla base delle misurazioni dei lavori dallo stesso effettuata. In mancanza di contabilità del direttore dei lavori e con una ctu svolta in Atp solo in base alle previsioni del primo contratto di appalto, non vi sono elementi per accertare quali furono le lavorazioni extra contratto, per la cui individuazione occorre che vi fossero dei progetti o dei preventivi dettagliati. Sul punto l'attrice nulla ha provato, per cui la domanda di restituzione per somme in realtà non dovute appare infondata, avendo invece la convenuta prodotta una sua contabilità che giustifica i corrispettivi ricevuti.
La particolarità e complessità della vicenda e l'espletamento di un atp cautelare con esito apparentemente favorevole all'attrice, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda attorea
2) Spese compensate
Così deciso in data 29/06/2025
Il Giudice - dott. Andrea Loffredo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 9/9