Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi pronunciate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, coinvolgewnti e suggestive, sono idonee ad ingenerare nella mente dei destinatari il convincimento della effettiva rispondenza a verità del fatto formalmente solo adombrato.
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- 1. Diffamazione: sussiste anche in caso di espressioni dubitative o interrogative (Cass. Pen. n. 8/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, le notizie e le valutazioni esternate con espressioni dubitative o interrogative, se non corrispondenti al vero, possono ledere l'altrui reputazione quando le frasi utilizzate nel contesto della comunicazione, in quanto allusive, insinuanti e suggestive, siano idonee ad ingenerare nel lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità del fatto adombrato. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa nel quale, sia pure in termini ipotetici, si veicolava il messaggio che un sindaco avesse potuto avallare una speculazione privata illecita mercificando la propria funzione - Cassazione penale sez. V - 12/11/2019, n. 8). Vuoi …
Leggi di più… - 2. Questioni in tema di diffamazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
di Alessandro D'Andrea Sommario: 1 Premessa 2 L'esimente del diritto di cronaca 3 Il diritto di critica 4 Questioni ulteriori Indice delle sentenze citate 1. Premessa Il reato di diffamazione, in particolar modo nella forma aggravata di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen., è stato reiteratamente oggetto di considerazione nella giurisprudenza della Corte ancora nell'anno di riferimento, durante il quale sono state pronunciate numerose decisioni sul tema. La maggior parte di esse ha riguardato l'individuazione dei limiti ermeneutici entro cui consentire la configurazione delle esimenti putative del diritto di cronaca e del diritto di critica, idonee ad escludere la responsabilità penale …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: in caso di offesa alla memoria del defunto, la querela può essere sporta dagli erediAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di "offesa alla memoria del defunto", i prossimi congiunti e gli altri soggetti indicati dall'art. 597, comma 3, c.p. sono legittimati "iure proprio" ad esercitare il diritto di querela, quali soggetti passivi dell'offesa. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, non occorre che i querelanti manifestino espressamente la volontà di tutelare la memoria del loro congiunto, essendo sufficiente che espongano l'accadimento storico ritenuto lesivo -Cassazione penale sez. V - 24/06/2021, n. 31530). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: legittimo il sequestro preventivo di un sito web di informazione televisivaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, è legittimo il sequestro preventivo di un sito "web" di informazione televisiva che, pur soggetto al formale controllo di un apposito "delegato", non possieda le caratteristiche formali di una testata giornalistica telematica registrata, non potendo trovare applicazione la normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico (Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644). Fonte: CED Cass. pen. 2021) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 23/04/2021, n. 20644 …
Leggi di più… - 5. Campagna diffamatoria: Il termine della querela parte da quando il messaggio diventa intellegibile.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2022
Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Potenza ha affermato che, in tema di diffamazione, "qualora il messaggio denigratorio risulti intellegibile solo all'esito di una serie di articoli costituenti una sorta di "campagna di stampa" in danno di qualcuno, è solo in quel momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in "itinere"". Tribunale Potenza (GM Dott. Francesco Valente), 28/02/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 28/02/2022), n.132 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto di citazione diretta a giudizio del 30 ottobre 2020 l'imputato Sc.An. è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2014, n. 41042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41042 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 17/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1962
Dott. DE MARZO EP - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 35423/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN CO N. IL 30/05/1956;
avverso la sentenza n. 22/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CEFALÙ, del 19/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio;
udito il difensore avv. TITO ANTONIO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 19.3.2013, il tribunale di Termini Imerese, sezione di Cefalù, in parziale riforma della sentenza 23.7.2012 del giudice di pace di Gangi, ha confermato la condanna di LL CO alla pena di Euro 1.800 di multa per il reato di diffamazione in danno di AL EP e ha annullato la condanna dello LL al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale di Euro 10.000 in favore della parte civile.
Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione: non è stata riconosciuta l'esimente del diritto di critica nell'ambito di una polemica politica, per affermazioni fatte nel corso di una pubblica assemblea avente ad oggetto la controversia tra il comune di Geraci e la società Terme di Geraci, sebbene la giurisprudenza della S.C ammetta la possibilità di un maggior grado di virulenza in caso di espressioni critiche contenute in un discorso di interesse sociale e una maggiore elasticità sotto il profilo della continenza formale. Pertanto le espressioni dello LL, pronunciate in un'assemblea convocata dal sindaco per discutere delle vicende della società delle tenne non possono essere ritenute diffamatorie, a prescindere dalla "exceptio veritatis", tanto più che, con toni polemici ma pacati, non sono state fatte affermazioni offensive ma sono proposti interrogativi. La sentenza impugnata è inoltre contraddittoria, in quanto dopo aver riconosciuto la legittimità della domanda posta dall'imputato, in un secondo momento dichiara che le frasi sono "gravemente lesive della reputazione". Il ricorso non merita accoglimento.
I giudici di merito hanno concordemente ricostruito il comportamento del ricorrente e ne hanno razionalmente e insindacabilmente rilevato l'efficacia offensiva in danno della reputazione di AL EP, proprietario del 51% delle azioni della società Terme di Geraci Siculo s.p.a..
Il fatto è stato così ricostruito:
a. nel corso di una riunione indetta dal sindaco di Geraci Siculo, il 21.8.09, avente ad oggetto il pluriennale contenzioso tra il comune e la società suindicata, lo LL - a nome dell'associazione "Patto per Geraci" - affermava che la società - nata su iniziativa di una pluralità di giovani del paese (400) - attualmente era gestita da una sola persona, cioè dallo AL EP, proprietario del 51% delle azioni;
b. fatta questa premessa, l'oratore preannunciava di aver dato mandato ai suoi legali di presentare un esposto - querela alla procura della Repubblica, al fine di accertare "come ha fatto un cittadino che era uno dei quattrocento ad arrivare al vertice della società con il 51% delle azioni. Tutto legale? Tutto legittimo? Non ci sono state intromissioni di elementi esterni della criminalità organizzata? Non sappiamo".
I giudici di merito hanno interpretato queste espressioni interrogative e dubitative come diffamatorie alla luce della figura espressiva della domanda retorica, che consiste nel fare una domanda che non rappresenta una vera richiesta di informazione, ma implica invece una risposta predeterminata, e in particolare induce a eliminare tutte le affermazioni che contrasterebbero con l'affermazione implicita nella domanda stessa;
- del buon senso ( gli interrogativi e i dubbi, manifestati dall'oratore, sull'ascesa dello AL al vertice della società, contengono implicitamente il convincimento della sua illiceità,derivata dell'intervento della criminalità organizzata, tanto da rendere necessaria la sua richiesta di un intervento della magistratura penale);
- del consolidato orientamento giurisprudenziale. (sez. 5 n. 45910 del 4/10/2005, Rv.233039; Sez. 1,n.6O 62 del 4/04/1995,Rv. 200176), secondo cui una notizia e una valutazione, di cui non risulti la corrispondenza al vero, anche se espresse in forma dubitativa e interrogativa, possono ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto della comunicazione siano allusive,coinvolgenti, suggestive, nel senso che non esprimono un vuoto informativo, un interrogativo, una domanda di verità in fieri, ma manifestano conoscenza, certezza, offerta di verità già acquisita. Queste affermazioni;
in tal modo sono idonee ad ingenerare nella mente del destinatario il convincimento della immediata rispondenza al vero della notizia e della valutazione che formalmente sono state solo preannunciate e adombrate.
I giudici di merito hanno giustificato questa conclusione con adeguata motivazione che è incensurabile in sede di legittimità;
nè è meritevole di considerazione la critica formulata dal ricorrente sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha riconosciuto la piena legittimità degli interrogativi sulla liceità del comportamento dello AL, ma ha anche precisato che è illecito esprimere, attraverso questi interrogativi, subdolamente l'accostamento del suo modo di agire a quello dei sodalizi criminosi.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014