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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 820/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SCHEMA ACCERTAM n. 28932 DEL 19.12.2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27584 DEL 04.12.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3189/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: Il Comune resistente si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 dichiarava di impugnare:
Schema di accertamento esecutivo n. 28932/2024 – IMU 2019;
Schema di accertamento esecutivo n. 27584/2024 – IMU 2019, entrambi notificati in data 27.01.2025, recanti l'accertamento dell'omessa dichiarazione IMU e la richiesta complessiva di € 50.843,19 per il primo e € 2.421,00 per il secondo.pdf
Il ricorrente deduceva:
– esenzione IMU per “immobili non utilizzabili né disponibili” oggetto di occupazione abusiva, avendo sporto querela il 08.12.2017 e instaurato procedimento penale n. 530/2018 RGNR.pdf);
– erronea determinazione della superficie edificabile e del valore venale dei terreni, supportata da relazione tecnica di parte.
Il Comune di Palermo si costituiva contestando:
– l'inammissibilità dell'impugnazione degli “schemi di accertamento”, non rientranti tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.pdf);
– l'insussistenza dei requisiti dell'esenzione, poiché il ricorrente non avrebbe provato la perdurante occupazione abusiva nel 2019, anno oggetto di imposizione;
– la non attendibilità della relazione tecnica prodotta, priva di perizia giurata e fondata su elementi non verificabili.
La causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Come chiarito dal Comune di Palermo, Il Ricorrente_1 ha impugnato:
- l'avviso di accertamento n. 27584, emesso il 4.12.2024 e notificato il 25.01.2025, per omesso/ parziale/tardivo versamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno d'imposta 2019, per l'importo complessivo di € 3.370,68;
- lo schema di accertamento esecutivo (contraddittorio preventivo ex art. 6 bis della L. n. 212/2000)
n. 28932, emesso il 19.12.2024 e notificato il 27.01.2025, relativo all'IMU (Imposta Municipale
Propria) per l'anno d'imposta 2019, per l'importo complessivo di € 104.411,62, iscritto in data 17.03.2025 al R.G.R. 820/2025 e, a tal fine, presenta le seguenti 1. Sull'ammissibilità dell'impugnazione.
Lo “schema di accertamento esecutivo” n. 28932 non è atto autonomamente impugnabile perché non incluso nell'elenco degli atti di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992 ed è privo di efficacia lesiva diretta, costituendo mero atto di avvio del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis L. 212/2000.
Pertanto, il ricorso è ammissibile solo nella parte riferita all'effettivo avviso di accertamento IMU 2019 n. 27584 , ossia al contenuto impositivo degli schemi, in quanto trasfuso nel provvedimento definitivo. La questione è stata del resto chiarita dallo stesso Comune nelle controdeduzioni
2. Sull'esenzione IMU per immobili abusivamente occupati.
Al riguardo, La difesa produce querela dell'08.12.2017, relazione dei Carabinieri con identificazione degli occupanti e atti del procedimento penale successivo.
La disciplina deve essere rivista per effetto di:
- sentenza della Corte Cost. n. 60/2024 (esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili perché abusivamente occupati);
- L. 197/2022, art. 1, co. 81 (modifica dell'art. 1, co. 759, lett. g-bis, L. 160/2019), che ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 L. 87/1953, come affermato dalla Cassazione (Cass. 2258/2025;
Cass. 26275/2007)
Tuttavia, la giurisprudenza richiede la prova della sussistenza dell'occupazione abusiva nell'anno d'imposta oggetto di accertamento. Sul punto, il Comune contesta che vi sia stata prova della persistenza dell'occupazione nel 2019, rilevando che gli atti prodotti non documentano sopralluoghi, verbali, o evidenze idonee riferiti a tale anno, ma solo al biennio 2017–2018.
Il Collegio ritiene provato che l'occupazione abusiva era in atto tra settembre 2017 e il 2018 e assolutamente plausibile, alla luce delle vicende processuali illustrate - la sentenza di incompetenza del giudice di pace che rimetteva il giudizio a altro giudice è del 11.9.23 ed è indiscutibilr la persistenza al 2019 dell'occupazione abusiva, data essenziale ai fini dell'esenzione IMU. Pertanto, l'esenzione può essere riconosciuta per l'intero anno.
3. Sulla determinazione della superficie e del valore venale
La relazione tecnica prodotta dal ricorrente individua una diversa quantificazione delle superfici edificabili e dei valori unitari, riducendo l'area F1 a 21.737 mq su 38.607 mq totali.
Il Comune contesta tali dati osservando che:
– si tratta di relazione non asseverata;
– manca perizia giurata richiesta dalla delibera G.C. n. 94/2024 per contestare i valori comunali;
– l'accertamento comunale è basato su perizia tecnica interna e parametri standardizzati ex art. 1, co. 746
L. 160/2019.pdf).
Il Collegio ritiene che la relazione del ricorrente non ha valore peritale, ma contiene dati tecnici verificabili nella documentazione urbanistica. Purtuttavia la questione della effettiva estensione degli immobili viene assorbita per effetto dell'accoglimento del ricorso nel merito.
Si compensano le spese per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso:
1. annulla l'avviso di accertamento n. 27584. 2. dichiara inammissibile il ricorso avverso lo schema di accertamento esecutivo n. 28932. Compensa le spese.
Palermo 15.12.25
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 820/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SCHEMA ACCERTAM n. 28932 DEL 19.12.2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27584 DEL 04.12.2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3189/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: Il Comune resistente si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 dichiarava di impugnare:
Schema di accertamento esecutivo n. 28932/2024 – IMU 2019;
Schema di accertamento esecutivo n. 27584/2024 – IMU 2019, entrambi notificati in data 27.01.2025, recanti l'accertamento dell'omessa dichiarazione IMU e la richiesta complessiva di € 50.843,19 per il primo e € 2.421,00 per il secondo.pdf
Il ricorrente deduceva:
– esenzione IMU per “immobili non utilizzabili né disponibili” oggetto di occupazione abusiva, avendo sporto querela il 08.12.2017 e instaurato procedimento penale n. 530/2018 RGNR.pdf);
– erronea determinazione della superficie edificabile e del valore venale dei terreni, supportata da relazione tecnica di parte.
Il Comune di Palermo si costituiva contestando:
– l'inammissibilità dell'impugnazione degli “schemi di accertamento”, non rientranti tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992.pdf);
– l'insussistenza dei requisiti dell'esenzione, poiché il ricorrente non avrebbe provato la perdurante occupazione abusiva nel 2019, anno oggetto di imposizione;
– la non attendibilità della relazione tecnica prodotta, priva di perizia giurata e fondata su elementi non verificabili.
La causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Come chiarito dal Comune di Palermo, Il Ricorrente_1 ha impugnato:
- l'avviso di accertamento n. 27584, emesso il 4.12.2024 e notificato il 25.01.2025, per omesso/ parziale/tardivo versamento IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno d'imposta 2019, per l'importo complessivo di € 3.370,68;
- lo schema di accertamento esecutivo (contraddittorio preventivo ex art. 6 bis della L. n. 212/2000)
n. 28932, emesso il 19.12.2024 e notificato il 27.01.2025, relativo all'IMU (Imposta Municipale
Propria) per l'anno d'imposta 2019, per l'importo complessivo di € 104.411,62, iscritto in data 17.03.2025 al R.G.R. 820/2025 e, a tal fine, presenta le seguenti 1. Sull'ammissibilità dell'impugnazione.
Lo “schema di accertamento esecutivo” n. 28932 non è atto autonomamente impugnabile perché non incluso nell'elenco degli atti di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992 ed è privo di efficacia lesiva diretta, costituendo mero atto di avvio del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis L. 212/2000.
Pertanto, il ricorso è ammissibile solo nella parte riferita all'effettivo avviso di accertamento IMU 2019 n. 27584 , ossia al contenuto impositivo degli schemi, in quanto trasfuso nel provvedimento definitivo. La questione è stata del resto chiarita dallo stesso Comune nelle controdeduzioni
2. Sull'esenzione IMU per immobili abusivamente occupati.
Al riguardo, La difesa produce querela dell'08.12.2017, relazione dei Carabinieri con identificazione degli occupanti e atti del procedimento penale successivo.
La disciplina deve essere rivista per effetto di:
- sentenza della Corte Cost. n. 60/2024 (esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili perché abusivamente occupati);
- L. 197/2022, art. 1, co. 81 (modifica dell'art. 1, co. 759, lett. g-bis, L. 160/2019), che ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 L. 87/1953, come affermato dalla Cassazione (Cass. 2258/2025;
Cass. 26275/2007)
Tuttavia, la giurisprudenza richiede la prova della sussistenza dell'occupazione abusiva nell'anno d'imposta oggetto di accertamento. Sul punto, il Comune contesta che vi sia stata prova della persistenza dell'occupazione nel 2019, rilevando che gli atti prodotti non documentano sopralluoghi, verbali, o evidenze idonee riferiti a tale anno, ma solo al biennio 2017–2018.
Il Collegio ritiene provato che l'occupazione abusiva era in atto tra settembre 2017 e il 2018 e assolutamente plausibile, alla luce delle vicende processuali illustrate - la sentenza di incompetenza del giudice di pace che rimetteva il giudizio a altro giudice è del 11.9.23 ed è indiscutibilr la persistenza al 2019 dell'occupazione abusiva, data essenziale ai fini dell'esenzione IMU. Pertanto, l'esenzione può essere riconosciuta per l'intero anno.
3. Sulla determinazione della superficie e del valore venale
La relazione tecnica prodotta dal ricorrente individua una diversa quantificazione delle superfici edificabili e dei valori unitari, riducendo l'area F1 a 21.737 mq su 38.607 mq totali.
Il Comune contesta tali dati osservando che:
– si tratta di relazione non asseverata;
– manca perizia giurata richiesta dalla delibera G.C. n. 94/2024 per contestare i valori comunali;
– l'accertamento comunale è basato su perizia tecnica interna e parametri standardizzati ex art. 1, co. 746
L. 160/2019.pdf).
Il Collegio ritiene che la relazione del ricorrente non ha valore peritale, ma contiene dati tecnici verificabili nella documentazione urbanistica. Purtuttavia la questione della effettiva estensione degli immobili viene assorbita per effetto dell'accoglimento del ricorso nel merito.
Si compensano le spese per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso:
1. annulla l'avviso di accertamento n. 27584. 2. dichiara inammissibile il ricorso avverso lo schema di accertamento esecutivo n. 28932. Compensa le spese.
Palermo 15.12.25