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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2025, n. 11965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11965 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
sui ricorsi proposti da: SENTENZA EN SI AT, nato in [...] il [...] MA EH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11965 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/12/2023, la Corte di appello di Bologna, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MA EH in ordine al reato ascrittogli al capo 11) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi 5),8),15) in anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 34.000,00 di multa e confermava la condanna di EN SI AT per il reato di cui al capo 8) alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 22.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MA EH e EN SI EN, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. MA EH propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità attraverso l'utilizzo di clausole di stile, mentre avrebbero dovuto riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e dichiarare la prescrizione dei reati, trattandosi di condotte poste in essere dal 2003 al 2008, ovvero valutare l'esistenza di elementi assolutori. EN SI AT propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello, all'esito della valutazione globale del fatto ed in considerazione della assoluta indeterminatezza circa le capacità droganti della sostanza stupefacente nonchè del ruolo meramente ausiliario ricoperto dal ricorrente rispetto ai correi, aventi una posizione apicale nella vicenda criminale avrebbe dovuto ricondurre il reato contestato al capo 8) all'imputato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello aveva omesso ogni valutazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascrivibile al ricorrente nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in concorso con la condotta posta in essere dai correi qualificabile invece alla stregua del comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, presentando il contributo asseritamente apportato dal ricorrente, nella realizzazione dell'illecito, incompatibile con la qualificazione della sua condotta ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EN EH va dichiarato inammissibilità per genericità delle doglianze proposte. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione di cause assolutorie ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con conseguente rilievo della estinzione per intervenuta prescrizione, senza allegare alcun elemento di concretezza al riguardo. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 2. Il ricorso di EN SI AT va dichiarato inammissibile sulla base delle considerazioni che seguono. I due motivi proposti, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. La Corte di appello, all'esito della valutazione globale del fatto, ha rimarcato che il fatto contestato non consentiva la chiesta riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R., in considerazione sia delle caratteristiche quantitative e qualitative dello stupefacente sequestrato (1 Kg di eroina) che del ruolo di rilievo svolto da EN SI EN (soggetto deputato al ricevimento della sostanza, all'occultamento e confezionamento della stessa) e dell'entità della rete organizzativa e del traffico di stupefacente in cui si inseriva la condotta illecita (esistenza di plurime fonti di approvvigionamento dello stupefacente, fuori piazza ed anche in Olanda). La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; 3 Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491); inoltre, la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529); e si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n.45061 del 03/11/2022, Rv.284149 - 02). E si è precisato che è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funziona-li a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez.2, n. 5869 del 28/11/2023, dep.09/02/2024,Rv.285997 - 01). A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone censure prive di confronto critico con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello, meramente contestative e volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Del tutto generica è anche la dedotta violazione del principio di diritto, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez.U, n. 27727 del 14/12/2023,dep.11/07/2024, Rv. 286581 - 01); il ricorrente anche sotto tale profilo propone una censura meramente contestativa, carente di specifica indicazione di eventuali elementi, dotati di carattere di decisività, che sarebbero stati pretermessi dalla Corte di appello nella valutazione globale del fatto ai fini 4 della configurabilità nei suoi confronti dell'ipotesi delittuosa meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11965 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19/12/2023, la Corte di appello di Bologna, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MA EH in ordine al reato ascrittogli al capo 11) perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi 5),8),15) in anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 34.000,00 di multa e confermava la condanna di EN SI AT per il reato di cui al capo 8) alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 22.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MA EH e EN SI EN, a mezzo dei difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. MA EH propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità attraverso l'utilizzo di clausole di stile, mentre avrebbero dovuto riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e dichiarare la prescrizione dei reati, trattandosi di condotte poste in essere dal 2003 al 2008, ovvero valutare l'esistenza di elementi assolutori. EN SI AT propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello, all'esito della valutazione globale del fatto ed in considerazione della assoluta indeterminatezza circa le capacità droganti della sostanza stupefacente nonchè del ruolo meramente ausiliario ricoperto dal ricorrente rispetto ai correi, aventi una posizione apicale nella vicenda criminale avrebbe dovuto ricondurre il reato contestato al capo 8) all'imputato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello aveva omesso ogni valutazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascrivibile al ricorrente nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in concorso con la condotta posta in essere dai correi qualificabile invece alla stregua del comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, presentando il contributo asseritamente apportato dal ricorrente, nella realizzazione dell'illecito, incompatibile con la qualificazione della sua condotta ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EN EH va dichiarato inammissibilità per genericità delle doglianze proposte. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione di cause assolutorie ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con conseguente rilievo della estinzione per intervenuta prescrizione, senza allegare alcun elemento di concretezza al riguardo. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 2. Il ricorso di EN SI AT va dichiarato inammissibile sulla base delle considerazioni che seguono. I due motivi proposti, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. La Corte di appello, all'esito della valutazione globale del fatto, ha rimarcato che il fatto contestato non consentiva la chiesta riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R., in considerazione sia delle caratteristiche quantitative e qualitative dello stupefacente sequestrato (1 Kg di eroina) che del ruolo di rilievo svolto da EN SI EN (soggetto deputato al ricevimento della sostanza, all'occultamento e confezionamento della stessa) e dell'entità della rete organizzativa e del traffico di stupefacente in cui si inseriva la condotta illecita (esistenza di plurime fonti di approvvigionamento dello stupefacente, fuori piazza ed anche in Olanda). La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; 3 Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491); inoltre, la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529); e si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez.6, n.45061 del 03/11/2022, Rv.284149 - 02). E si è precisato che è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funziona-li a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente (Sez.2, n. 5869 del 28/11/2023, dep.09/02/2024,Rv.285997 - 01). A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone censure prive di confronto critico con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello, meramente contestative e volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Del tutto generica è anche la dedotta violazione del principio di diritto, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez.U, n. 27727 del 14/12/2023,dep.11/07/2024, Rv. 286581 - 01); il ricorrente anche sotto tale profilo propone una censura meramente contestativa, carente di specifica indicazione di eventuali elementi, dotati di carattere di decisività, che sarebbero stati pretermessi dalla Corte di appello nella valutazione globale del fatto ai fini 4 della configurabilità nei suoi confronti dell'ipotesi delittuosa meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2025