TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/01/2026, n. 69
TAR
Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
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TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione d.lgs 33/2013, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione principi pubblicità e trasparenza, violazione lex specialis, violazione principi buon andamento, trasparenza e imparzialità

    Il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno dimostrato i presupposti del gravame collettivo né un interesse concreto e attuale. L'Amministrazione non è tenuta a pubblicare la graduatoria degli idonei non vincitori, poiché la normativa (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021 e art. 9, D.D. n. 2575/2023) prevede la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori. L'idoneità è dimostrabile dall'area personale del candidato. La mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei è ragionevole per esigenze di celerità e speditezza, in linea con la giurisprudenza. La posizione di idoneo è di mera aspettativa e lo scorrimento della graduatoria rientra nella discrezionalità amministrativa.

  • Rigettato
    Richiesta di inserimento in graduatoria e provvedimenti conseguenti

    La domanda di risarcimento del danno in forma specifica è rigettata in quanto la domanda principale di annullamento è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/01/2026, n. 69
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 69
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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