Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA EN, LE BO, UR IN, AN UR, VI IO, IA LE, NZ UJ, ON IZ, IN TO, ZO ST SE, CH ON IO, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030311 del 14.10.2024;
- della graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli odierni ricorrenti;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035054 del 15.11.2024;
- del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035859 del 22.11.2024;
- della seconda graduatoria rettificata della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell’Avviso prot. n. AOODRCAL0036535 del 27 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l’avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A022, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell’avviso recante “Immissioni in ruolo personale docente Scorrimento delle graduatorie di merito di cui al DD. n. 2575 del 6 dicembre 2023 per nomine con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel medesimo anno scolastico” (Prot. AOODRCAL0037264 del 04.12.2024) nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell’avviso prot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l’individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- dell’elenco degli aspiranti docenti, di cui all’avviso rot. AOODRCAL0037247 del 4 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti;
- del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
Nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 25\2\2025:
per l’annullamento,
- del Decreto del Ministero intimato, n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039495 del 30 dicembre 2024 e la relativa graduatoria allegata, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- dell’Avviso n. prot. 39500 del 30 dicembre u.s. della p.a., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzato all’immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- dell’Avviso prot. n. 39361 del 27 dicembre 24 con cui la p.a. ha disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito di cui al D.D. n. 2575/2024 finalizzate all’immissioni in ruolo del personale docente per la classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039356 del 27 dicembre 2024, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto ministeriale n. prot. m_pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039293 del 24 dicembre 2024, con cui la p.a. ha approvato l’integrazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti; - del Decreto ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0039029 del 20 dicembre 2024 del Ministero dell’istruzione e del Merito, U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I – Settore III, e le relative graduatorie allegate, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto Ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038765 del 18 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del Decreto Ministeriale n. prot. m_ pi.A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0038546 del 17 dicembre 2024, con cui la p.a. ha rettificato ed integrato la graduatoria di merito della classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria di cui al D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla parte ricorrente e allo stato non conosciuto;
Nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale;
Nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale dei candidati idonei.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NC EL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 dicembre 2024 e depositato in data 9 gennaio 2025, parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati e in ordine alla procedura concorsuale di cui al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e al D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023, la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Calabria e le successive rettifiche e immissioni in ruolo.
2. In data 14 gennaio 2025 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con memoria di stile, successivamente depositando relazione.
3. In data 23 gennaio 2025, il ricorrente SE ZO ST ha depositato rinuncia al ricorso, notificata in pari data.
4. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 17 febbraio 2025 e depositato in data 25 febbraio 2025, parte ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
5. Con ordinanza adottata all’esito della camera di consiglio del 18 marzo 2025, la Sezione ha disposto la conversione del rito ed ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati mediante notifica per pubblici proclami.
6. Con ordinanza n. 2386 adottata all’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2025, il Collegio ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto, in base ad una delibazione sommaria tipica della presente fase e in conformità a precedenti della Sezione (ex multis, ordinanze nn. 5206 e 5210 del 2024), che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, considerandosi: - quanto al fumus boni iuris, che la condotta contestata all’Amministrazione si palesa conforme alla disposizione di legge che regola lo svolgimento del concorso de quo (art. 59, comma 10, del D.L. n. 73/2021) la quale, per finalità di semplificazione e accelerazione, prevede la formazione della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, sent. n. 8361/2025); - quanto al periculum in mora, la non irreparabilità del pregiudizio, genericamente addotto e correlato ad un prevalente interesse conoscitivo, pertanto privo dei necessari caratteri di gravità e attualità; Ritenuto, pertanto, riservata ogni decisione anche con riferimento alle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione resistente, di dover respingere l’istanza cautelare, non ravvisandosi nella specie i presupposti, ex art. 55 c.p.a., per la concessione dell’invocata misura ”.
7. Con atto notificato e depositato in data 11 giugno 2025 anche la ricorrente UJ NZ ha rinunciato al ricorso.
8. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Preliminarmente, il Collegio rileva che, in virtù delle formali rinunce, il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a., nei confronti dei ricorrenti SE ZO ST e NZ UJ.
10. Quanto sopra posto, è possibile procedere alla delibazione congiunta del ricorso e dell’atto per motivi aggiunti, in quanto affidati allo stesso unico articolato motivo di diritto: “ Violazione del d.lgs 33/2013 - eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per contraddittorietà - violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa - violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a .”.
Le gravate graduatorie sarebbero illegittime in quanto non recanti l’indicazione della posizione coperta dai candidati idonei non vincitori. Sarebbe, invece, interesse e diritto dei docenti ricorrenti conoscere la propria posizione nell’elenco graduato degli idonei, alla luce del buon esito della prova e della durata della graduatoria.
11. L’Amministrazione resistente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dei gravami per carenza dei presupposti dell’impugnazione cumulativa e collettiva e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di impugnazione.
12. Il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno dato dimostrazione né della sussistenza dei presupposti del gravame collettivo (omogeneità delle posizioni azionate e assenza di potenziale conflitto) né di un loro interesse concreto e attuale al ricorso.
Invero, i ricorrenti si ritengono da un lato danneggiati dalla omessa pubblicazione delle graduatorie di merito in ragione della impossibilità di conoscere l’esistenza di chance di risultare vincitori e di poter quindi pianificare le proprie scelte professionali; dall’altro lato, non offrono agli atti alcuna prova della prossimità del punteggio conseguito al voto ritenuto utile per poter conseguire l’immissione in ruolo.
Oltre a ciò, gli istanti non possono dirsi vantare un diritto allo scorrimento della graduatoria, rientrando tale ipotesi nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Tutto quanto sopra appare idoneo a rendere il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
13. In ogni caso – e prescindendo dai predetti possibili profili di inammissibilità– il ricorso risulta infondato nel merito per le ragioni che seguono.
L’operato dell’Ufficio Scolastico Regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9, D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021).
L’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio Scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dell’elenco degli idonei non vincitori, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, quanto sopra appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, rientrante tra le procedure del RR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal RR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 15647/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, specificamente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti RR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tale riguardo, è stato chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 8358/2025).
13.1 Neppure merita condivisione il motivo di ricorso nella parte in cui ritiene che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito impedisca la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore dei ricorrenti.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, comma 10, D.L. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né i ricorrenti adducono prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che agli istanti sia stato impedito di conoscere la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
14. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
15. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dà atto della rinuncia e dichiara il giudizio estinto nei confronti dei ricorrenti SE ZO ST e UJ NZ;
- li rigetta nei confronti degli altri ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente FF
NC EL AR, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC EL AR | NI CA |
IL SEGRETARIO