Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2026, n. 6208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6208 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9312 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Dalila Torsello e Luciacristina Arquilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
l'e/o la riforma del decreto -OMISSIS- del 14.03.2023, ricevuto il 29.03.2023, del Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della Leva – II reparto, 6° divisione – 3° sezione e del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza n. 3326 del 7.03.2023“quale parte integrante” del suddetto decreto e di ogni provvedimento e/o atto amministrativo antecedente conseguente connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. AU VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con domanda presentata in data 13.07.2022, il Primo Lgt. dell’Aeronautica Militare -OMISSIS- ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il beneficio dell’equo indennizzo per le due infermità seguenti:
A) “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”;
B) “Spondiloartrosi diffusa a livello cervicale e lombosacrale con protrusioni discali multiple da C3 a C7 e da L3 a S1 rm accertate ad impegno funzionale”.
Con verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-del 3.11.2022 la C.M.O. di Bari ha giudicato il richiedente affetto dall’infermità “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, ritenendola però NON ascrivibile a Categoria, e dall’infermità Spondiloartrosi diffusa a livello cervicale e lombosacrale con protrusioni discali multiple da C3 a C7 e da L3 a S1 RM accertate ad impegno funzionale”, quest’ultima ascrivibile alla Categoria 8^.
Con parere n. -OMISSIS- del 07.03.2023 (doc. 4 ric.) il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) ha ritenuto le infermità suddette NON dipendenti da causa di servizio.
In conformità a detto parere il Ministero della Difesa ha emesso il decreto -OMISSIS- del 14.03.2023 (impugnato), con il quale ha riconosciuto NON dipendenti da causa di servizio le due infermità lamentate dal ricorrente e, di conseguenza, ha respinto la domanda di concessione dell’equo indennizzo per entrambe le patologie, anche se con motivi parzialmente diversi:
- quanto alla patologia sub A) - “IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE” - il Ministero ha considerato in primo luogo tardiva la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in quanto presentata in data 13.07.2022, mentre il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura della infermità da cui era affetto fin dal 17.07.2017 (come si evince dal verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-in data 03.11.2022 della C.M.O. di BARI) ed ha fatto decorrere inutilmente il termine perentorio di sei mesi dalla scoperta del problema; in ogni caso, il verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-in data 03.11.2022 ha dichiarato la malattia come non ascrivibile a Categoria e, nel merito, il Comitato di Verifica ha escluso il nesso causale;
- quanto alla patologia sub B) - “SPONDILOARTROSI DIFFUSA A LIVELLO CERVICALE E LOMBOSACRALE CON PROTRUSIONI DISCALI MULTIPLE DA C3 A C7 E DA L3 A S1 RM ACCERTATE AD IMPEGNO FUNZIONALE” – la domanda è stata respinta per non dipendenza da causa di servizio alla luce del parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza n. 3326 del 07.03.2023.
Con l’odierno ricorso il ricorrente ha impugnato il decreto, chiedendone l’annullamento, per le seguenti ragioni:
1) Violazione di legge. Sulla violazione dell’art. 3, comma 3, della L.241/90 – Carenza assoluta di motivazione e/o insufficienza di motivazione, Difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria – eccesso di potere, travisamento dei presupposti in fatto e diritto – contraddittorietà manifesta della motivazione rispetto alle risultanze istruttorie del nesso di causalità tra l’insorgenza delle patologie e le mansioni specifiche del 1° luogotenente -OMISSIS- alla luce del contenuto della valutazione del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n. 3326 del 7.03.2023:.
Il Comitato, ad avviso del ricorrente, non ha adeguatamente vagliato gli elementi a sua disposizione ed in particolare il fatto che tutti gli incarichi a lui assegnati nel corso della carriera sono stati caratterizzati da mansioni fortemente impattanti per il sistema uditivo e muscolo-scheletrico, che sono rimasti compromessi proprio in conseguenza dello svolgimento di tali mansioni, il che avrebbe dovuto determinare la richiesta di un nuovo e più pertinente parere da parte del CVCS. Parte ricorrente si riferisce, in particolare, all’avere svolto sin dal 1987 l’incarico di addetto alla manutenzione meccanica di veicoli, con prove motore a terra, prove intensive sia a terra che in volo; ha svolto inoltre attività di poligono e prove di fuoco; dall’inizio del 2005 ad oggi ha ricoperto l’incarico di addetto alla sezione CNI (comunicazione, navigazione e identificazione) del servizio di sperimentazione avionico e armamento; ha svolto attività a fuoco in qualità di “gunner operator”. Le vicende professionali sopra accennate, succedutesi nel corso del servizio, sarebbero riconducibili a quelle che la giurisprudenza ha definito come “fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, da ritenersi concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio al maturare di un quadro polipatologico come quello che affligge il ricorrente”.
2) Violazione di legge. Sulla violazione dell’art. 3, comma 3, della L.241/90 – Carenza assoluta di motivazione e/o insufficienza di motivazione, Difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria – eccesso di potere, travisamento dei presupposti in fatto e diritto – contraddittorietà manifesta della motivazione rispetto alle risultante istruttorie con riferimento alla asserita tardività della presentazione dell’istanza per la causa di servizio e l’equo indennizzo.
La reiezione dell’istanza del ricorrente per il riconoscimento della causa di servizio ed equo indennizzo per la ipoacusia neurosensoriale bilaterale è illegittima ed infondata in quanto, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento gravato, la percezione piena e concreta della patologia non si è avuta in data 17.07.2017 (data del primo riscontro della patologia), bensì a seguito della visita otorinolaringoiatrica ed esame audiometrico dei giorni 11.02.2022 e 17.02.2022. Successivamente alla diagnosi è stata presentata tempestivamente (in data 13.07.2022) l’istanza per il riconoscimento della causa di servizio e la corresponsione dell’equo indennizzo. Al contrario il referto del 17.07.2017 è relativo ad un controllo periodico previsto dal datore di lavoro per le mansioni svolte al quale il ricorrente è stato sottoposto unitamente agli altri colleghi: durante tale controllo è emersa una ipocausia monolaterale lieve che tuttavia non ha avuto più riscontro nelle visite annuali successive.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che dopo avere depositato i documenti relativi alla vicenda per cui è causa, ha depositato articolata memoria della Avvocatura erariale che ha svolto ampie controdeduzioni in opposizione a quanto affermato dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, uditi per la parte ricorrente l'Avv. A. Giacchino in sostituzione dell'Avv. D. Torsello e per l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
In merito alla “ipoacusia neurosensoriale” va detto che parte resistente ha provato la correttezza dell’assunto ministeriale nell’avere negato il beneficio richiesto, ancor prima che per infondatezza della pretesa, per intempestività della domanda.
Al riguardo è certamente vero che il referto del 17.07.2017 è relativo ad un controllo periodico previsto dal datore di lavoro al quale il militare si sottoponeva in relazione alle mansioni svolte e in seguito al quale veniva rilevata una ipoacusia monolaterale lieve.
Secondo il ricorrente tale patologia non aveva più riscontro nelle visite annuali successive.
La difesa erariale ha confermato che quella del 17/07/2017 era una delle periodiche visite ordinarie a cui il personale aeronavigante dell’A.M. è sottoposto presso l’I.M.A.S. dell’A.M. di Roma.
Detta data deve essere ritenuta come quella di conoscibilità della infermità “IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE”, in quanto si trattava di una visita ufficiale, effettuata ai fini della verifica della idoneità quale passeggero su velivoli aerotattici ed equipaggio ausiliario di volo.
Non solo: la patologia è stata confermata anche nelle successive visite specialistiche datate 16/07/2018, 15/07/2019, 04/12/2020, 07/12/2021 e 20/06/2022. (doc. 5 res.).
Di conseguenza, producendo l’istanza di dipendenza da causa di servizio soltanto in data 13.07.2022, il ricorrente ha lasciato decorrere infruttuosamente (e ampiamente) il termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, secondo il quale, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda di dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti (compreso l'equo indennizzo), deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso ovvero da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, “Il rapporto causale va dedotto dal lavoratore allorché, avuta consapevolezza della malattia, ritenga la stessa dipendente dalla causa di servizio. Di regola, tuttavia, nel momento in cui il lavoratore ha consapevolezza della malattia è altresì in grado di porla in relazione causale con la prestazione, in quanto sono a lui già note le modalità di svolgimento del proprio lavoro e le caratteristiche dell'ambiente in cui la prestazione viene resa e dei materiali e strumenti utilizzati, salva l'ipotesi in cui tale correlazione non possa avvenire contestualmente perché dipendente da fatti ancora sconosciuti al lavoratore in tale momento” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04.01.2018, n.101; cfr. anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30.10.2017; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 06.05.2014, n. 1156).
Viceversa, con riguardo al nesso di causalità, negato dal Comitato di Verifica con riferimento ad entrambe le malattie, preliminarmente deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, " il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898; ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018; n. 5110 del 2018; n. 2460 del 2018)" (così, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).
Inoltre “ ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa. La dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2023, n. 8073; Cons. Stato, Sez. II, 5 settembre 2023, n. 8169). ” (T.A.R. Torino, sez. III, 22.01.2024, n.52; in termini TAR Lazio, I-bis, 29 gennaio 2026, n. 1761).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche in ordine al presunto sovraccarico lavorativo né ha fatto riferimento a specifici episodi particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, posto che la prestazione professionale caratteristica del ruolo rivestito dall'interessato comporta la fisiologica esposizione ad alcuni fattori stressanti.
La motivazione fornita dall’Organo tecnico dell’Amministrazione non appare inficiata da illogicità o inattendibilità, considerata l’assenza di elementi allegati dal ricorrente, circa la eccezionalità o straordinarietà degli sforzi compiuti o dello stress fisico a cui è stato esposto, rispetto all’ordinario svolgimento delle mansioni assegnate.
Si legge infatti nel parere del CVCS impugnato che la patologia “IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE” (rispetto alla quale è, in ogni caso, fondata la motivazione del decreto in punto di intempestività della domanda) NON poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di riduzione dell'udito per interessamento dell'organo del Corti, riscontrabile , per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell'età, per cui, la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati”.
Anche per la patologia “SPONDILOARTROSI DIFFUSA A LIVELLO CERVICALE E LOMBOSACRALE CON PROTRUSIONI DISCALI MULTIPLE DA C3 A C7 E DA L3 A S1 RM ACCERTATE AD IMPEGNO FUNZIONALE” il Comitato di Verifica ha ritenuto di non poter riconoscere la dipendenza da fatti di servizio “trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei 3 dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti”.
Peraltro corrisponde a nozione di comune dominio il carattere molto diffuso nella popolazione di questo tipo di problematiche afferenti alla spina dorsale.
Ne consegue che gli atti impugnati appaiono adeguatamente sostenuti dal riferimento alla circostanza, contenuta nel parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che nella specie i fatti di servizio non possono avere rivestito un ruolo causale o concausale nell'insorgenza delle patologie. Tale affermazione, invero, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, non può considerarsi carente sul piano della motivazione, esprimendo essa, seppure in forma succinta, lo stringente e decisivo rilievo secondo cui, alla luce della giurisprudenza sopra indicata, non è possibile il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nel caso in cui non siano individuabili fatti di servizio eccezionalmente gravosi rispetto agli ordinari compiti di istituto.
Nel caso di specie, invero, come evidenziato anche dall’Amministrazione nella propria difesa, le mansioni svolte dal ricorrente durante il servizio ed indicate nel ricorso, seppur potenzialmente gravose, appaiono tutte fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del profilo professionale di appartenenza del militare. Esse, dunque, vanno collocate in un contesto professionale all’interno del quale il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve essere ancorato alla esistenza di specifici fatti di servizio (il cui onere probatorio ricade, ex art. 2 del D.P.R. n. 461/01, sull’interessato) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non possono coincidere con il normale svolgimento del servizio stesso, per quanto gravoso e stressante esso sia (e comunque consono all’attività di servizio prestata da un militare).
Giova inoltre osservare che il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali; profili che nella specie non ricorrono, non evidenziandosi, come già detto, quegli specifici elementi di "eccedenza", rispetto all'ordinario svolgimento del servizio, che possono indurre a superare le argomentazioni valutative svolte dal Comitato di verifica.
In questa prospettiva, non si ritiene che l’impugnato parere del Comitato di verifica sia affetto dai vizi censurati dal ricorrente, in quanto esso ha evidenziato che la mancata incidenza del servizio sull'eziopatogenesi delle infermità dipende sia dalla specifica tipologia di infermità sia dalla circostanza che nel servizio prestato non sono rinvenibili modalità di svolgimento esorbitanti l'espletamento degli ordinari compiti di istituto.
Per le ragioni che precedono, dunque, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate considerate la natura della controversia e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IN, Presidente
AU VA, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU VA | VA IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.