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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 303. Effetti del provvedimento di liquidazione 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
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- 1. Codice di procedura penalehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Estradizione Titolo II ESTRADIZIONE Capo I ESTRADIZIONE PER L'ESTERO Sezione I Procedimento Art. 697. Estradizione e poteri del Ministro della giustizia 1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione. 1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il …
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Giurisprudenza • 57
- 1. Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15293Provvedimento: […] 3 d'interruzione, prevedendo l'art. 303 del d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che “ […]Leggi di più...
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